Sentenza 29 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2020, n. 13268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13268 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per le parti civili, l'Avv. Piero Lugnani, che ha concluso per il rigetto, depositando conclusioni e nota spese;
per il ricorrente, l'Avv. Pietro Fornasaro de Manzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. P
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 30/06/2015, il Tribunale di Gorizia dichiarava LI CI responsabile del reato di diffamazione aggravata (per aver offeso, in una lettera pubblicata dal quotidiano Il Piccolo, la reputazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Trieste asserendo, tra l'altro, che i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del figlio erano dovuti a deliberato accanimento persecutorio) e LO MA, quale direttore responsabile del quotidiano, del reato di omesso controllo: gli imputati venivano condannati alla pena pecuniaria di giustizia, condizionalmente sospesa, e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Trieste e RO EL, liquidati, per ciascuna di esse, in euro 10 mila. Investita del gravame degli imputati, la Corte di appello di Trieste, con sentenza deliberata il 07/06/2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI CI, per essere il reato estinto per morte dell'imputato, ha ridotto ad euro 5 mila l'entità del risarcimento dei danni in favore delle parti civili e ha revocato la sospensione condizionale della pena nei confronti di MA, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione LO MA, attraverso il difensore Avvocato Piero Fornasaro de Manzini, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 190 cod. proc. pen., omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza del 09/06/2015 con la quale il Tribunale di Gorizia non aveva accolto l'istanza difensiva di acquisizione di documenti indicati come rilevanti in quanto idonei a contraddire il contenuto delle deposizioni dei testi AN e EL. La Corte di appello non ha affatto considerato la documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione, che, in particolare, consisteva in copia degli scritti difensivi prodotti da IU CI nei procedimenti disciplinari criticati nella lettera, contraddicendosi lì dove afferma che detti procedimenti si erano svolti nel rispetto della normativa e del diritto di difesa, il che era contestato. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 21 Cost. e dell'art. 51 cod. pen. Nella parte in cui esclude la sussistenza del requisito della continenza, la sentenza impugnata non ha indicato le affermazioni meritevoli di tale conclusione, laddove in nessuna parte della lettera CI aveva utilizzato argomenti ad hominem.
3. Le parti civili Ordine dei Medici di Trieste e RO EL, attraverso il difensore e procuratore speciale Avvocato Pietro Lugnani, hanno presentato memorie, di analogo contenuto argomentativo, con le quali chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato, osservando che: anche la sentenza di appello ha escluso la sussistenza del requisito delle veridicità dei fatti, avendo sottolineato che le gravi condotte di sviamento della funzione non hanno trovato alcun riscontro nei fatti;
il primo motivo è infondato, posto che la parte civile Ordine degli Avvocati aveva prodotto gli atti dei giudizi disciplinari nei confronti del dott. CI;
anche il secondo motivo è infondato, alla luce delle espressioni incontinenti, perché violentemente diffamatorie, contenute nella lettera di LI CI pubblicata dal quotidiano diretto dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo non merita accoglimento. La Corte di appello, nel confermare la legittimità dell'ordinanza del 09/06/2015 con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di ammissione di documenti indicati come "prova contraria", ha rilevato che detti documenti risultavano inconferenti rispetto al thema probandum ovvero già acquisiti su richiesta delle parti civili (che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, avevano prodotto la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari nei confronti di IU CI). Ciò premesso, la censure del ricorrente non colgono nel segno. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, anche la c.d. "prova contraria" deve, al pari di quella diretta, avere ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione e non può tradursi in un diritto incondizionato volto ad ottenere l'ammissione di una prova manifestatamente superflua o vedente su fatti estranei a quelli contestati (Sez. 2, n. 31883 del 30/06/2016, Di Rocco, Rv. 267483), essendo a tal fine necessario che la parte faccia specifica richiesta di prova contraria sui fatti oggetto delle prove a carico, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Gandini, Rv. 266976; Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2018, Gennmiti, Rv. 274623). Nel censurare l'ordinanza dibattimentale, l'atto di appello nell'interesse di MA aveva dedotto che dopo l'esame della persona offesa AN e di altri due testimoni, la difesa dell'imputato aveva chiesto l'acquisizione di ulteriori documenti consistenti negli atti dei procedimenti a carico del figlio del coimputato CI, nelle motivazioni del conferimento di un'onorificenza al medico da parte del Comune di Trieste, nell'articolo conseguente alle rimostranze dell'Ordine dei Medici e di copia delle pubblicazioni di IU CI. Nei termini indicati, già il motivo di appello era del tutto aspecifico, posto che neppure deduceva la necessaria correlazione tra le testimonianze rispetto alle quali era stata articolata la richiesta dibattimentale di acquisizione di documenti e il contenuto probatorio dei documenti stessi. Del pari generico è il motivo di ricorso, che fa riferimento alle memorie depositate da IU CI nei procedimenti disciplinari a suo carico, procedimenti i cui atti, però, la Corte di appello indica come già acquisiti a seguito dell'iniziativa probatoria delle parti civili;
nel resto, il ricorso si sottrae alla necessaria, puntuale allegazione della rilevanza degli altri documenti (ad esempio, le pubblicazioni del medico) rispetto al thema probandum.
3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione di una condotta intenzionale, che può integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continenza, ed esclude, pertanto, la scriminante del diritto di critica, la quale non può essere invocata allorché siano attribuite condotte illecite o moralmente disonorevoli (Sez. 5, n. 49019 del 27/10/2004, Nardi, Rv. 231279; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 12807 del 25/02/2005, Ferrara, Rv. 231696). La Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato: diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la sentenza impugnata ha, in primo luogo, rimarcato che il tenore delle espressioni utilizzate prospettava senza mezzi termini un uso distorto della funzione da parte dell'Ordine integrante un illecito penale. Il ricorso si sottrae alla puntuale disamina critica dell'argomento valorizzato dal giudice di appello, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilievo, quest'ultimo, riferibile agli ulteriori argomenti posti a fondamento della confermata esclusione del requisito della continenza, quali l'imponenza dell'invettiva e la reiterazione delle espressioni diffamatorie, la rappresentazione di EL quale «una sorta di dominus plenipotenziario della medicina regionale». Il ricorso omette di confrontarsi con il contenuto argomentativo della decisione impugnata, risultando del tutto inidoneo ad inficiarne la tenuta motivazionale.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili, che, alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate in complessivi euro 4200 oltre accessori di legge. Così deciso il 15/01/2020. Il Consiglier