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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1491 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente relatore dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1491/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA CA NICOLO' MARIA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 10 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AI LV, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza dell'11.9.2025
Per parte resistente: come da verbale di udienza dell'11.9.2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 24/08/2008, in Dermenas (Albania) il 25.08.2008 e che CP_1
dal matrimonio erano nati i figli , il 05/10/2009, Per_1 Per_2
il 01/12/2012 e il 20/08/2014, proponeva domanda di Per_3
separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì tra l'altro l'assegnazione della casa familiare, sita in Verona, via via Aldo Fedeli 15, con tutti i suoi arredi, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso di lei, l'imposizione a carico del resistente pagina 2 di 10 dell'obbligo di corrisponderle entro il 5 di ogni ese la somma di euro 200,00 a titolo di suo mantenimento nonché la somma di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Si costituiva in giudizio il resistente associandosi alle domanda di separazione, di affidamento condiviso dei figli e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente avanzate da quest'ultima mentre, con riguardo alle condizioni economiche della separazione, chiedeva che venisse stabilito l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento diretto dei figli quando questi si fossero trovati presso di loro.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza del 30.1.2024, il Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, risultanti dal verbale dell'udienza predetta.
Esaurita la fase di trattazione, all'udienza del 11/09/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio,
osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al pagina 3 di 10 Presidente del Tribunale, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Non occorre invece esaminare i presupposti per l'addebito della separazione, sebbene le parti abbiano speso varie argomentazioni su tale profilo, non essendo stata avanzata la relativa domanda da nessuna di loro.
Per quanto attiene alle altre condizioni della separazione non si ravvisano motivi per discostarsi da quelle stabilite con l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti atteso che le emergenze successive hanno confermato la validità delle valutazioni ad essi sottostanti.
Infatti, per quanto attiene alle condizioni di affido dei figli delle parti, al fine di confermare quello esclusivo in favore della ricorrente assumono rilievo,
oltre alla circostanza della perdurante pendenza del procedimento penale promosso nei confronti del resistente a seguito della denunzia della ricorrente,
quella ulteriore, emersa nel corso del giudizio, che egli non hai mai corrisposto il contributo da lui dovuto per il mantenimento per i figli nè ha rimborsato le spese straordinarie sostenute per loro, sebbene siano state sporte ben due denunce penali nei suoi confronti (cfr. doc. 1 e 2 allegati alla memoria integrativa della ricorrente) e promossa una procedura esecutiva. (cfr. doc. 11
pagina 4 di 10 allegato alla comparsa conclusionale di cui è ammissibile la produzione essendo relativo a circostanza sopravvenuta al momento della rimessione della causa in decisione).
Al contempo è emerso che il resistente, poco dopo l'udienza presidenziale,
si è licenziato dall'impiego a tempo indeterminato come muratore ed ha avviato una attività autonoma in società con i frateLI, la F.LI AF SR (vedasi visura camerale prodotta dall'avv. Marai il 31.1.2024) e, sebbene non risulti possedere beni e non abbia prodotto nessuna documentazione relativa alle sue condizioni reddituali ed economiche, può escludersi che sia nullatenente.
Anzi, dall'esame degli estratti di conto corrente cointestato tra le parti, che sono stati prodotti dalla ricorrente, si evince che saltuariamente sul predetto conto vengono disposti bonifici, di importo anche significativo, provenienti proprio della predetta società, e quindi dal resistente, e che, con tutta probabilità, sono destinati a contribuire al pagamento delle rate del mutuo tuttora gravante sulla casa familiare.
Sempre con riguardo al regime di affidamento dei figli è poi opportuno evidenziare che il servizio sociale territorialmente competente, che era stato incaricato dal Presidente di svolgere indagini sulla capacità e sulle risorse genitoriali e sul rapporto delle parti con i figli, proprio al fine dell'adozione dei provvedimenti sull'affidamento, sulla residenza e sui tempi d'incontro con il pagina 5 di 10 genitore non convivente, ha concluso il suo incarico segnalando (relazione del
1°.9.2025), testualmente, che: “I bisogni evolutivi dei minori trovano positivo
sostegno, nella quotidianità, soprattutto da parte della madre. Anche la
relazione con il padre, pur più rarefatta, appare sostanzialmente positivo e
ricercata dai minori stessi. L'attuale situazione giuridica (affido, collocamento
di esercizio del diritto di visita, appaiono ad essere adeguati alle condizioni
dei Minori pur con le criticità riferite sulla situazione paterna (il riferimento è
alla discontinuità e non preventivo preavviso delle visite da parte del padre).
La conferma dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre comporta quella del loro collocamento prevalente presso di lei e anche quello dell'assegnazione della casa coniugale sempre alla ricorrente.
Va confermato il calendario di visite previsto nella fase sommaria atteso che, sebbene il resistente spesso non lo rispetti, senza nessuna giustificazione,
può servire di indicazione a lui e ai figli.
Proprio alla luce del comportamento inadempiente del resistente è
peraltro opportuno ammonirlo al rispetto del predetto calendario.
Non si ravvisano invece i presupposti per far proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare da parte del servizio sociale in considerazione dell'atteggiamento di sostanziale resistenza e opposizione che il resistente ha palesato al loro intervento.
pagina 6 di 10 Per quanto attiene alle condizioni economiche della separazione la conferma di quanto stabilito in via provvisoria ed urgente discende dalla considerazione che la ricorrente, che beneficia dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno unico universale per i figli in via esclusiva, dopo l'udienza presidenziale, aveva migliorato la propria situazione lavorativa dal momento che aveva reperito un impiego, sia pure a tempo determinato, dal quale, come si desume dagli estratti di conto corrente prodotti, ricavava uno stipendio mensile di circa 1.600,00 euro.
Sebbene sia terminato il periodo per il quale la era stata assunta al Pt_1
predetto impiego deve ritenersi che la donna abbia reperito un impiego analogo, o addirittura ottenuto la sua trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, che era prevista dal contratto, in difetto dell'allegazione da parte sua di un peggioramento della sua condizione lavorativa.
Ella continua poi a non avere costi abitativi poiché continua a risiedere nella casa familiare, che è gravata da un mutuo, che, come si è detto, il resistente contribuisce ad onorare, e a godere dell'assegno unico universale per i tre figli.
Deve anche ribadirsi che non si ravvisano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un contributo al suo mantenimento da porre a carico del resistente data la totale carenza di sue allegazioni sul punto, in particolare con pagina 7 di 10 riguardo al tenore di vita della famiglia durante il matrimonio, e la mancata formulazione di istanze istruttorie a sostegno dell'assunto.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, fermo il carattere neutro della pronuncia sullo status, deve ravvisarsi una prevalente soccombenza del resistente con riguardo alle questioni di affidamento dei figli e della determinazione del contributo al loro mantenimento rispetto a quella della ricorrente sulla questione del suo diritto ad un mantenimento quantificabile in due terzi dell'importo delle spese di lite.
Il beneficiario della condanna alla rifusione delle spese va individuato nella ricorrente atteso che sebbene sia stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, vi sono i presupposti per la revoca del beneficio, alla quale si provvederà
con separato decreto, in considerazione dell'incremento del reddito fiscalmente rilevante della intervenuto in corso di causa a seguito, dapprima, del Pt_1
riconoscimento in suo favore sia dell'assegno unico universale che del contributo al mantenimento dei figli e poi dell'incremento del reddito da lavoro dipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
pagina 8 di 10 ; CP_1
2) manda alla Cancelleria per le eventuali incombenze di cui al DPR n.
396/2000;
3) conferma il regime di affidamento, collocamento dei figli e di visita da parte del padre ai minori e le condizioni economiche della separazione,
compresa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, stabilite in sede di udienza presidenziale (Affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre;
tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle ore 13
(o dal diverso orario della fine delle lezioni scolastiche) fino alle ore
21.00 della domenica;
un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.30 alle ore 21.00, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno (il prossimo Natale sarà trascorso con la madre); due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (la prossima
Pasqua sarà trascorsa con il padre); due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze dei figli e degli stessi genitori;
contribuito al mantenimento dei figli dovuto dal resistente e da corrispondersi mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun pagina 9 di 10 mese, l'importo di € 450 (€ 150 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
4) ammonisce il resistente a rispettare il predetto calendario di visite;
5) rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento;
6) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente i due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,33 per competenze professionali, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Verona il 9/12/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente relatore dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1491/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA CA NICOLO' MARIA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 10 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AI LV, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza dell'11.9.2025
Per parte resistente: come da verbale di udienza dell'11.9.2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 24/08/2008, in Dermenas (Albania) il 25.08.2008 e che CP_1
dal matrimonio erano nati i figli , il 05/10/2009, Per_1 Per_2
il 01/12/2012 e il 20/08/2014, proponeva domanda di Per_3
separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì tra l'altro l'assegnazione della casa familiare, sita in Verona, via via Aldo Fedeli 15, con tutti i suoi arredi, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso di lei, l'imposizione a carico del resistente pagina 2 di 10 dell'obbligo di corrisponderle entro il 5 di ogni ese la somma di euro 200,00 a titolo di suo mantenimento nonché la somma di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Si costituiva in giudizio il resistente associandosi alle domanda di separazione, di affidamento condiviso dei figli e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente avanzate da quest'ultima mentre, con riguardo alle condizioni economiche della separazione, chiedeva che venisse stabilito l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento diretto dei figli quando questi si fossero trovati presso di loro.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza del 30.1.2024, il Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, risultanti dal verbale dell'udienza predetta.
Esaurita la fase di trattazione, all'udienza del 11/09/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio,
osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al pagina 3 di 10 Presidente del Tribunale, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Non occorre invece esaminare i presupposti per l'addebito della separazione, sebbene le parti abbiano speso varie argomentazioni su tale profilo, non essendo stata avanzata la relativa domanda da nessuna di loro.
Per quanto attiene alle altre condizioni della separazione non si ravvisano motivi per discostarsi da quelle stabilite con l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti atteso che le emergenze successive hanno confermato la validità delle valutazioni ad essi sottostanti.
Infatti, per quanto attiene alle condizioni di affido dei figli delle parti, al fine di confermare quello esclusivo in favore della ricorrente assumono rilievo,
oltre alla circostanza della perdurante pendenza del procedimento penale promosso nei confronti del resistente a seguito della denunzia della ricorrente,
quella ulteriore, emersa nel corso del giudizio, che egli non hai mai corrisposto il contributo da lui dovuto per il mantenimento per i figli nè ha rimborsato le spese straordinarie sostenute per loro, sebbene siano state sporte ben due denunce penali nei suoi confronti (cfr. doc. 1 e 2 allegati alla memoria integrativa della ricorrente) e promossa una procedura esecutiva. (cfr. doc. 11
pagina 4 di 10 allegato alla comparsa conclusionale di cui è ammissibile la produzione essendo relativo a circostanza sopravvenuta al momento della rimessione della causa in decisione).
Al contempo è emerso che il resistente, poco dopo l'udienza presidenziale,
si è licenziato dall'impiego a tempo indeterminato come muratore ed ha avviato una attività autonoma in società con i frateLI, la F.LI AF SR (vedasi visura camerale prodotta dall'avv. Marai il 31.1.2024) e, sebbene non risulti possedere beni e non abbia prodotto nessuna documentazione relativa alle sue condizioni reddituali ed economiche, può escludersi che sia nullatenente.
Anzi, dall'esame degli estratti di conto corrente cointestato tra le parti, che sono stati prodotti dalla ricorrente, si evince che saltuariamente sul predetto conto vengono disposti bonifici, di importo anche significativo, provenienti proprio della predetta società, e quindi dal resistente, e che, con tutta probabilità, sono destinati a contribuire al pagamento delle rate del mutuo tuttora gravante sulla casa familiare.
Sempre con riguardo al regime di affidamento dei figli è poi opportuno evidenziare che il servizio sociale territorialmente competente, che era stato incaricato dal Presidente di svolgere indagini sulla capacità e sulle risorse genitoriali e sul rapporto delle parti con i figli, proprio al fine dell'adozione dei provvedimenti sull'affidamento, sulla residenza e sui tempi d'incontro con il pagina 5 di 10 genitore non convivente, ha concluso il suo incarico segnalando (relazione del
1°.9.2025), testualmente, che: “I bisogni evolutivi dei minori trovano positivo
sostegno, nella quotidianità, soprattutto da parte della madre. Anche la
relazione con il padre, pur più rarefatta, appare sostanzialmente positivo e
ricercata dai minori stessi. L'attuale situazione giuridica (affido, collocamento
di esercizio del diritto di visita, appaiono ad essere adeguati alle condizioni
dei Minori pur con le criticità riferite sulla situazione paterna (il riferimento è
alla discontinuità e non preventivo preavviso delle visite da parte del padre).
La conferma dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre comporta quella del loro collocamento prevalente presso di lei e anche quello dell'assegnazione della casa coniugale sempre alla ricorrente.
Va confermato il calendario di visite previsto nella fase sommaria atteso che, sebbene il resistente spesso non lo rispetti, senza nessuna giustificazione,
può servire di indicazione a lui e ai figli.
Proprio alla luce del comportamento inadempiente del resistente è
peraltro opportuno ammonirlo al rispetto del predetto calendario.
Non si ravvisano invece i presupposti per far proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare da parte del servizio sociale in considerazione dell'atteggiamento di sostanziale resistenza e opposizione che il resistente ha palesato al loro intervento.
pagina 6 di 10 Per quanto attiene alle condizioni economiche della separazione la conferma di quanto stabilito in via provvisoria ed urgente discende dalla considerazione che la ricorrente, che beneficia dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno unico universale per i figli in via esclusiva, dopo l'udienza presidenziale, aveva migliorato la propria situazione lavorativa dal momento che aveva reperito un impiego, sia pure a tempo determinato, dal quale, come si desume dagli estratti di conto corrente prodotti, ricavava uno stipendio mensile di circa 1.600,00 euro.
Sebbene sia terminato il periodo per il quale la era stata assunta al Pt_1
predetto impiego deve ritenersi che la donna abbia reperito un impiego analogo, o addirittura ottenuto la sua trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, che era prevista dal contratto, in difetto dell'allegazione da parte sua di un peggioramento della sua condizione lavorativa.
Ella continua poi a non avere costi abitativi poiché continua a risiedere nella casa familiare, che è gravata da un mutuo, che, come si è detto, il resistente contribuisce ad onorare, e a godere dell'assegno unico universale per i tre figli.
Deve anche ribadirsi che non si ravvisano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un contributo al suo mantenimento da porre a carico del resistente data la totale carenza di sue allegazioni sul punto, in particolare con pagina 7 di 10 riguardo al tenore di vita della famiglia durante il matrimonio, e la mancata formulazione di istanze istruttorie a sostegno dell'assunto.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, fermo il carattere neutro della pronuncia sullo status, deve ravvisarsi una prevalente soccombenza del resistente con riguardo alle questioni di affidamento dei figli e della determinazione del contributo al loro mantenimento rispetto a quella della ricorrente sulla questione del suo diritto ad un mantenimento quantificabile in due terzi dell'importo delle spese di lite.
Il beneficiario della condanna alla rifusione delle spese va individuato nella ricorrente atteso che sebbene sia stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, vi sono i presupposti per la revoca del beneficio, alla quale si provvederà
con separato decreto, in considerazione dell'incremento del reddito fiscalmente rilevante della intervenuto in corso di causa a seguito, dapprima, del Pt_1
riconoscimento in suo favore sia dell'assegno unico universale che del contributo al mantenimento dei figli e poi dell'incremento del reddito da lavoro dipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
pagina 8 di 10 ; CP_1
2) manda alla Cancelleria per le eventuali incombenze di cui al DPR n.
396/2000;
3) conferma il regime di affidamento, collocamento dei figli e di visita da parte del padre ai minori e le condizioni economiche della separazione,
compresa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, stabilite in sede di udienza presidenziale (Affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre;
tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle ore 13
(o dal diverso orario della fine delle lezioni scolastiche) fino alle ore
21.00 della domenica;
un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.30 alle ore 21.00, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno (il prossimo Natale sarà trascorso con la madre); due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (la prossima
Pasqua sarà trascorsa con il padre); due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze dei figli e degli stessi genitori;
contribuito al mantenimento dei figli dovuto dal resistente e da corrispondersi mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun pagina 9 di 10 mese, l'importo di € 450 (€ 150 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
4) ammonisce il resistente a rispettare il predetto calendario di visite;
5) rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento;
6) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente i due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,33 per competenze professionali, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Verona il 9/12/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
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