Articolo 106 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
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13 novembre 1960
Art. 106. Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore a un decimo ne' superiore ad un quinto di una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio e' inflitta;
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto versi i superiori, i colleghi, dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960