Articolo 4 della Legge 13 luglio 1995, n. 295
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25 luglio 1995
Art. 4. (Conservazione di alcune somme nel bilancio
dello Stato) 1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottare con decreti del Ministro del tesoro.
2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388 , della legge 26 febbraio 1992, 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 , e della legge 9 gennaio 1991, n. 19 , nonche' quelli iscritti ai capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono essere utilizzati nell'esercizio 1995.
3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579 , non impegnate alla data del 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.
4. Le disponibilita' in conto competenza del capitolo 1112 e in conto residui dei capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono esserlo nell'esercizio 1995.
Nota all'art. 4:
- Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 1994, di cui l'articolo in esame autorizza l'utilizzazione nell'esercizio 1995 sono stati disposti dalle seguenti norme: art. 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388 , che porta l'auorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi di Schengen; l' art. 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 212 (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale); l' art. 1, commi 5 e 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale); l' art. 16, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (gia' citata); l' art. 3 della legge 4 ottobre 1994, n. 579 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993).
Entrata in vigore il 25 luglio 1995