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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1266/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
LUPI PIETRO, TO
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11174/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 123 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “dichiarare l'annullamento dell'atto impugnato per le ragioni indicate in premessa e di tutte le cartelle sottese mai notificate, per violazione di legge, difetto di motivazione, prescrizione della pretesa tributaria, prescrizione del diritto alla riscossione, e decadenza dell'azione di riscossione. Con condanna dell'Ufficio alle spese di lite ex art. 15 D.Lgs. 546/92 che si determinano, provvisoriamente, nella misura di
€ 2.000,00 per onorari ed €300,00 per spese, e con attribuzione al difensore anticipatario”.
Resistente: “respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o comunque rigettarlo poiché infondato in fatto e in diritto. Si richiede, altresì, di condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da questo Ente per la propria difesa in giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 20 marzo 2025 da parte del Comune di LI di avviso di intimazione n.
2025/00028275 del 26.02.2025 dell'importo complessivo di euro 25.993,91 richiamante quattro prodromici accertamenti esecutivi per IMU per le annualità d'imposta 2015-2016-2017-2019, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo al Comune in data 14 maggio 2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica dei quattro avvisi di accertamento;
con il secondo motivo ha eccepito la prescrizione dei tributi;
con il terzo il Ricorrente_1 ha eccepito il difetto di motivazione “atteso che non è precisato l'anno di riferimento del tributo, né l'immobile a cui lo stesso si riferisce”.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Si è costituito il Comune di LI depositando documentazione e concludendo come sopra trascritto.
La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Partendo dall'esame del primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la mancata notifica degli atti presupposti emerge che:
1) l'avviso di accertamento n. 3605 del 02/07/2020 per IMU anno 2015, è stato notificato in data 8/12/2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 a seguito di accertamento in data
30.11.2020 dell'irreperibilità assoluta del destinatario presso il domicilio di Indirizzo_1, int. 1, LI (vi è visura anagrafica che attestano le ricerche), e deposito in pari data presso la casa comunale (la notifica si è perfezionata decorsi 8 giorni dall'affissione);
2) l'avviso di accertamento n. 3277 del 25/03/2021, per IMU anno 2016, è stato notificato in data 3 luglio
2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 a seguito di accertamento in data 25 giugno 2021 dell'irreperibilità assoluta del destinatario presso il domicilio di Indirizzo_1, int. 1, LI (vi è visura anagrafica che attestano le ricerche), e deposito in pari data presso la casa comunale
(la notifica si è perfezionata decorsi 8 giorni dall'affissione);
3) l'avviso di accertamento n. 2705 del 09/03/2022, per IMU anno 2017, è stato notificato in data 11 maggio
2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 a seguito di accertamento in data 3 maggio 2022 dell'irreperibilità assoluta del destinatario presso il domicilio di Indirizzo_1, int. 1, LI (vi è visura anagrafica che attestano le ricerche), e deposito in pari data presso la casa comunale
(la notifica si è perfezionata decorsi 8 giorni dall'affissione);
4) l'avviso di accertamento n. 2241 del 06/09/2023, IMU anno 2019, è stato notificato in data 24/10/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna a familiare convivente, Ricorrente_1.
Il primo motivo è, quindi, infondato.
Anche il secondo motivo è infondato atteso che per nessuna delle annualità dalla data di notifica dei relativi avvisi di accertamento è decorso il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica dell'atto qui impugnato Si aggiunga che per le annualità 2015 vi sono anche due avvisi di intimazione notificati il
10.10.2022 e l'8.11.2023 a mani del Ricorrente_1 e per il 2017 lo stesso avviso di intimazione notificato l'8.11.2023.
Il terzo motivo è infondato, da un lato, perché non vi è una previsione normativa che imponga nell'intimazione di pagamento l'indicazione dell'anno di imposta del credito intimato, dall'altro, perché la motivazione degli atti presupposti, richiamati nell'intimazione, Banca_1 per relationem la motivazione di quest'ultima.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione collegiale, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), oltre accessori di legge, se dovuti.
Napoli, 12 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Pietro Lupi) (dott.ssa Antonietta Scrima)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
LUPI PIETRO, TO
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11174/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 123 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “dichiarare l'annullamento dell'atto impugnato per le ragioni indicate in premessa e di tutte le cartelle sottese mai notificate, per violazione di legge, difetto di motivazione, prescrizione della pretesa tributaria, prescrizione del diritto alla riscossione, e decadenza dell'azione di riscossione. Con condanna dell'Ufficio alle spese di lite ex art. 15 D.Lgs. 546/92 che si determinano, provvisoriamente, nella misura di
€ 2.000,00 per onorari ed €300,00 per spese, e con attribuzione al difensore anticipatario”.
Resistente: “respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o comunque rigettarlo poiché infondato in fatto e in diritto. Si richiede, altresì, di condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da questo Ente per la propria difesa in giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 20 marzo 2025 da parte del Comune di LI di avviso di intimazione n.
2025/00028275 del 26.02.2025 dell'importo complessivo di euro 25.993,91 richiamante quattro prodromici accertamenti esecutivi per IMU per le annualità d'imposta 2015-2016-2017-2019, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo al Comune in data 14 maggio 2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica dei quattro avvisi di accertamento;
con il secondo motivo ha eccepito la prescrizione dei tributi;
con il terzo il Ricorrente_1 ha eccepito il difetto di motivazione “atteso che non è precisato l'anno di riferimento del tributo, né l'immobile a cui lo stesso si riferisce”.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Si è costituito il Comune di LI depositando documentazione e concludendo come sopra trascritto.
La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Partendo dall'esame del primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la mancata notifica degli atti presupposti emerge che:
1) l'avviso di accertamento n. 3605 del 02/07/2020 per IMU anno 2015, è stato notificato in data 8/12/2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 a seguito di accertamento in data
30.11.2020 dell'irreperibilità assoluta del destinatario presso il domicilio di Indirizzo_1, int. 1, LI (vi è visura anagrafica che attestano le ricerche), e deposito in pari data presso la casa comunale (la notifica si è perfezionata decorsi 8 giorni dall'affissione);
2) l'avviso di accertamento n. 3277 del 25/03/2021, per IMU anno 2016, è stato notificato in data 3 luglio
2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 a seguito di accertamento in data 25 giugno 2021 dell'irreperibilità assoluta del destinatario presso il domicilio di Indirizzo_1, int. 1, LI (vi è visura anagrafica che attestano le ricerche), e deposito in pari data presso la casa comunale
(la notifica si è perfezionata decorsi 8 giorni dall'affissione);
3) l'avviso di accertamento n. 2705 del 09/03/2022, per IMU anno 2017, è stato notificato in data 11 maggio
2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 a seguito di accertamento in data 3 maggio 2022 dell'irreperibilità assoluta del destinatario presso il domicilio di Indirizzo_1, int. 1, LI (vi è visura anagrafica che attestano le ricerche), e deposito in pari data presso la casa comunale
(la notifica si è perfezionata decorsi 8 giorni dall'affissione);
4) l'avviso di accertamento n. 2241 del 06/09/2023, IMU anno 2019, è stato notificato in data 24/10/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna a familiare convivente, Ricorrente_1.
Il primo motivo è, quindi, infondato.
Anche il secondo motivo è infondato atteso che per nessuna delle annualità dalla data di notifica dei relativi avvisi di accertamento è decorso il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica dell'atto qui impugnato Si aggiunga che per le annualità 2015 vi sono anche due avvisi di intimazione notificati il
10.10.2022 e l'8.11.2023 a mani del Ricorrente_1 e per il 2017 lo stesso avviso di intimazione notificato l'8.11.2023.
Il terzo motivo è infondato, da un lato, perché non vi è una previsione normativa che imponga nell'intimazione di pagamento l'indicazione dell'anno di imposta del credito intimato, dall'altro, perché la motivazione degli atti presupposti, richiamati nell'intimazione, Banca_1 per relationem la motivazione di quest'ultima.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione collegiale, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), oltre accessori di legge, se dovuti.
Napoli, 12 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Pietro Lupi) (dott.ssa Antonietta Scrima)