CASS
Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25069 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il provvedimento impugnato è l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila del 19 febbraio 2024, che ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, a sua volta applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di RE ND, persona sottoposta alle indagini per i delitti di rissa aggravata - art. 588 comma 2 cod. pen. - e lesioni personali aggravate - 582, 585 e 576 n. 5 bis cod. pen., commessi in occasione di uno scontro tra le tifoserie delle squadre di calcio del Penale Sent. Sez. 5 Num. 25069 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 17/04/2024 VA e del Teramo, all'esterno dello stadio, con il ferimento di due agenti delle forze di polizia intervenute per contenerlo e sedarlo. 2. Il ricorso per cassazione, promosso da difensore abilitato, si è affidato a due motivi - di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 cod. proc. pen. - l'uno fondato sul vizio di inosservanza od erronea applicazione della legge penale, l'altro sul vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. 2.1. Il quadro indiziario illustrato dal provvedimento impugnato sarebbe insufficiente, perché poggiato sulle immagini, di pessima qualità, delle telecamere collocate sul posto e in ogni caso solo genericamente enunciato;
la posizione del ricorrente - immortalato da quattro fotografie, in stato di quiete - sarebbe stata accomunata a quella di altri indagati, in modo indistinto, ed anzi sarebbe stato indicato come tifoso del Teramo - appartenente al gruppo dei "sedici gradoni" - mentre lo è del VA;
l'ordinanza impugnata avrebbe individuato nel RE uno dei partecipi al ferimento di un carabiniere, salvo poi dire - in altro provvedimento - che ne sarebbe stato responsabile tale EN. 2.2. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, l'ordinanza, del tutto carente di motivazione, non avrebbe considerato che il prevenuto, gravato da un solo e molto risalente precedente penale, svolge regolare attività lavorativa;
infine, è destinatario di un provvedimento DASPO con obbligo di duplice presentazione e firma in Questura, che di per sé eliminerebbe ogni residua esigenza di cautela. Il ricorrente ha chiesto, legittimamente, di potersi riabilitare rientrando a lavorare e il riferimento ostativo, contenuto nel provvedimento, all'insussistenza di una condizione di "assoluta indigenza" sarebbe inconcludente, perché se fosse in possesso di risorse sufficienti egli non avrebbe necessità di uno stipendio. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 1. E' jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, 2 Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2. Orbene, quanto al compendio gravemente indiziario, l'ordinanza impugnata, con proposizioni razionali, coerenti ed appropriate, ha messo in rilievo che la zuffa tra i contrapposti gruppi di sostenitori, durata alcuni minuti e nel contesto della quale due agenti di polizia hanno subìto lesioni personali, certificate in ospedale, è stata effigiata dalle immagini e dalle fotografie in atti;
che il ricorrente, con certezza individuato dall'ingrandimento dei frame del filmato <era a volto scoperto, era stato già osservato portare in mano un'asta durante le fasi di avvicinamento allo stadio e nelle più violente della rissa - cui è immortalato mentre brandiva una cintura portava testa solo un cappellino no idoneo travisarne fattezze. egli riconosciuto dagli operanti pg, ai quali noto ragione dei suoi precedenti penali, ed individuabile anche dal vestiario lui sequestrato, analogo quello dell'uomo ritratto immagini alle pagine 9 10 richiesta misura del pm. appare significativo sottolineare che i pantaloni scuri sequestrati presentavano tracce ematiche>. In relazione, invece, alle esigenze cautelari, il Tribunale si è soffermato sulle modalità della condotta - nel complesso descritte come <particolarmente allarmanti, considerati la diffusività e intensità dello scontro, l'uso di armi improprie (cinte, aste, bastoni, transenne), durata non esigua dei tafferugli, l'accanimento contro persone rimaste a terra (il maresciallo colombo)> - e con particolare riferimento proprio al contegno tenuto dal ricorrente, ne ha illustrato la preoccupante pervicacia perché <immortalato mentre permane nell'area di maggior intensità dello scontro> con la risoluta intenzione di prendervi parte attiva ed idonea a; tali rilievi hanno indotto il Tribunale a <tratteggiarlo come soggetto particolarmente risoluto e privo di scrupoli nell'usare incontenibile violenza> , a censurarne la concreta propensione a gesti di aggressione fisica e ad apprezzarne il peculiare profilo di pericolosità sociale , con la conseguente irrilevanza della emissione del provvedimento questorile che ha inibito al prevenuto la partecipazione ad altri eventi calcistici. Ed anche a riguardo del concreto ed attuale pericolo di commissione di analoghi reati nel contesto delle manifestazioni del tifo organizzato, il Tribunale non si è sottratto dal chiarire, con esposizione congrua e persuasiva, che il divieto di accedere ai convegni sportivi non è tale da neutralizzare la possibilità di partecipare ai cortei delle frange violente dei sostenitori, anche in considerazione delle diffuse modalità di travisamento della persona;
ed ha sul punto esaurito 3 le proprie riflessioni - al di là dell'ininfluente assegnazione del ricorrente all'uno o all'altro gruppo di supporters - stigmatizzando i precedenti penali del ricorrente <per lesioni personali, violenza privata e per violazione dell'obbligo di fermarsi in caso incidente>. Infine, il tessuto della motivazione dell'ordinanza ha affrontato, con argomentazioni altrettanto logiche ed esaustive, il tema dell'adeguatezza della custodia domiciliare, ribadendo i connotati dell'indole violenta dell'indagato - strumentale alla <affermazione di sé e del proprio impianto valori> - e l'impellente necessità di contenimento della sua incapacità di autocontrollo attraverso una misura tale da ridurne la libertà di movimento;
e rimarcando ancora, accanto all'assoluta genericità dell'istanza di autorizzazione all'allontanamento dal sito di abitazione per esigenze di natura lavorativa, l'assenza di prova appagante di una condizione di "assoluta indigenza" pretesa dall'art. 284 comma 3 cod. proc. pen. ai fini del suo accoglimento. In proposito, le doglianze del ricorso, di taglio assertivo ed autoreferenziale, omettono totalmente di confrontarsi con le articolate inferenze della decisione impugnata e si rivelano, sotto diversi aspetti - come quelli che attengono all'insussistenza di significativi e recenti pregiudizi penali e alla valutazione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa - manifestamente infondate. Basti invero rammentare che, per costante giurisprudenza di legittimità, "ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente" (sez.5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212; sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613); che, ai fini della valutazione del concreto pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., possono essere prese in considerazione anche le pendenze giudiziarie e non solo i precedenti emergenti dal certificato del casellario, qualora ritenute sintomatiche della pericolosità sociale, con particolare riferimento alle categorie dei reati della medesima indole, come puntualizzato nel caso di specie dalla decisione impugnata (Sez.2, n. 7045 del 12/11/2013, Notarangelo, Rv. 258786; Sez. 6, n. 33873 del 15/07/2008, Magnante, Rv. 240761); e ancora che - al netto delle condivisibili osservazioni dell'ordinanza sull'aspecificità dell'istanza di autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari - lo status di "assoluta indigenza" previsto dall'art. 284 comma 3 cod. proc. pen., quale presupposto di una sua meritevole delibazione, pur suscettibile di interpretazione di non massimo rigore dimostrativo, non può essere meramente enunciato, come avvenuto nel caso di specie, ma deve risultare in qualche misura suffragato da allegazioni documentali, estese anche alle condizioni reddituali dell'eventuale 4 ambito familiare (Sez.6, n. 1200 del 04/12/2023, Tahiri, Rv.285885; Sez. 3, n. 24995 del 13/2/2018, Osmani, Rv. 273205). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/04/2024 Il consiiliere estensore
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il provvedimento impugnato è l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila del 19 febbraio 2024, che ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, a sua volta applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di RE ND, persona sottoposta alle indagini per i delitti di rissa aggravata - art. 588 comma 2 cod. pen. - e lesioni personali aggravate - 582, 585 e 576 n. 5 bis cod. pen., commessi in occasione di uno scontro tra le tifoserie delle squadre di calcio del Penale Sent. Sez. 5 Num. 25069 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 17/04/2024 VA e del Teramo, all'esterno dello stadio, con il ferimento di due agenti delle forze di polizia intervenute per contenerlo e sedarlo. 2. Il ricorso per cassazione, promosso da difensore abilitato, si è affidato a due motivi - di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 cod. proc. pen. - l'uno fondato sul vizio di inosservanza od erronea applicazione della legge penale, l'altro sul vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. 2.1. Il quadro indiziario illustrato dal provvedimento impugnato sarebbe insufficiente, perché poggiato sulle immagini, di pessima qualità, delle telecamere collocate sul posto e in ogni caso solo genericamente enunciato;
la posizione del ricorrente - immortalato da quattro fotografie, in stato di quiete - sarebbe stata accomunata a quella di altri indagati, in modo indistinto, ed anzi sarebbe stato indicato come tifoso del Teramo - appartenente al gruppo dei "sedici gradoni" - mentre lo è del VA;
l'ordinanza impugnata avrebbe individuato nel RE uno dei partecipi al ferimento di un carabiniere, salvo poi dire - in altro provvedimento - che ne sarebbe stato responsabile tale EN. 2.2. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, l'ordinanza, del tutto carente di motivazione, non avrebbe considerato che il prevenuto, gravato da un solo e molto risalente precedente penale, svolge regolare attività lavorativa;
infine, è destinatario di un provvedimento DASPO con obbligo di duplice presentazione e firma in Questura, che di per sé eliminerebbe ogni residua esigenza di cautela. Il ricorrente ha chiesto, legittimamente, di potersi riabilitare rientrando a lavorare e il riferimento ostativo, contenuto nel provvedimento, all'insussistenza di una condizione di "assoluta indigenza" sarebbe inconcludente, perché se fosse in possesso di risorse sufficienti egli non avrebbe necessità di uno stipendio. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 1. E' jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, 2 Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2. Orbene, quanto al compendio gravemente indiziario, l'ordinanza impugnata, con proposizioni razionali, coerenti ed appropriate, ha messo in rilievo che la zuffa tra i contrapposti gruppi di sostenitori, durata alcuni minuti e nel contesto della quale due agenti di polizia hanno subìto lesioni personali, certificate in ospedale, è stata effigiata
che il ricorrente, con certezza individuato dall'ingrandimento dei frame del filmato <era a volto scoperto, era stato già osservato portare in mano un'asta durante le fasi di avvicinamento allo stadio e nelle più violente della rissa - cui è immortalato mentre brandiva una cintura portava testa solo un cappellino no idoneo travisarne fattezze. egli riconosciuto dagli operanti pg, ai quali noto ragione dei suoi precedenti penali, ed individuabile anche dal vestiario lui sequestrato, analogo quello dell'uomo ritratto immagini alle pagine 9 10 richiesta misura del pm. appare significativo sottolineare che i pantaloni scuri sequestrati presentavano tracce ematiche>. In relazione, invece, alle esigenze cautelari, il Tribunale si è soffermato sulle modalità della condotta - nel complesso descritte come <particolarmente allarmanti, considerati la diffusività e intensità dello scontro, l'uso di armi improprie (cinte, aste, bastoni, transenne), durata non esigua dei tafferugli, l'accanimento contro persone rimaste a terra (il maresciallo colombo)> - e con particolare riferimento proprio al contegno tenuto dal ricorrente, ne ha illustrato la preoccupante pervicacia perché <immortalato mentre permane nell'area di maggior intensità dello scontro> con la risoluta intenzione di prendervi parte attiva ed idonea a
ed ha sul punto esaurito 3 le proprie riflessioni - al di là dell'ininfluente assegnazione del ricorrente all'uno o all'altro gruppo di supporters - stigmatizzando i precedenti penali del ricorrente <per lesioni personali, violenza privata e per violazione dell'obbligo di fermarsi in caso incidente>. Infine, il tessuto della motivazione dell'ordinanza ha affrontato, con argomentazioni altrettanto logiche ed esaustive, il tema dell'adeguatezza della custodia domiciliare, ribadendo i connotati dell'indole violenta dell'indagato - strumentale alla <affermazione di sé e del proprio impianto valori> - e l'impellente necessità di contenimento della sua incapacità di autocontrollo attraverso una misura tale da ridurne la libertà di movimento;
e rimarcando ancora, accanto all'assoluta genericità dell'istanza di autorizzazione all'allontanamento dal sito di abitazione per esigenze di natura lavorativa, l'assenza di prova appagante di una condizione di "assoluta indigenza" pretesa dall'art. 284 comma 3 cod. proc. pen. ai fini del suo accoglimento. In proposito, le doglianze del ricorso, di taglio assertivo ed autoreferenziale, omettono totalmente di confrontarsi con le articolate inferenze della decisione impugnata e si rivelano, sotto diversi aspetti - come quelli che attengono all'insussistenza di significativi e recenti pregiudizi penali e alla valutazione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa - manifestamente infondate. Basti invero rammentare che, per costante giurisprudenza di legittimità, "ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente" (sez.5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212; sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613); che, ai fini della valutazione del concreto pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., possono essere prese in considerazione anche le pendenze giudiziarie e non solo i precedenti emergenti dal certificato del casellario, qualora ritenute sintomatiche della pericolosità sociale, con particolare riferimento alle categorie dei reati della medesima indole, come puntualizzato nel caso di specie dalla decisione impugnata (Sez.2, n. 7045 del 12/11/2013, Notarangelo, Rv. 258786; Sez. 6, n. 33873 del 15/07/2008, Magnante, Rv. 240761); e ancora che - al netto delle condivisibili osservazioni dell'ordinanza sull'aspecificità dell'istanza di autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari - lo status di "assoluta indigenza" previsto dall'art. 284 comma 3 cod. proc. pen., quale presupposto di una sua meritevole delibazione, pur suscettibile di interpretazione di non massimo rigore dimostrativo, non può essere meramente enunciato, come avvenuto nel caso di specie, ma deve risultare in qualche misura suffragato da allegazioni documentali, estese anche alle condizioni reddituali dell'eventuale 4 ambito familiare (Sez.6, n. 1200 del 04/12/2023, Tahiri, Rv.285885; Sez. 3, n. 24995 del 13/2/2018, Osmani, Rv. 273205). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/04/2024 Il consiiliere estensore