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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
NO NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 277/2021 depositato il 25/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carloforte - Via Garibaldi 09014 Carloforte SU elettivamente domiciliato presso servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 488/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 17/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 644 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 322 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti in epigrafe impugnavano in primo grado le ingiunzioni di pagamento n. 644 e n. 322, relative a tributi locali dovuti dal defunto sig. Nominativo_1. I Ricorrenti deducevano l'illegittimità degli atti per vizi di notifica, carenza di motivazione e, nel merito, l'insussistenza del debito tributario in capo agli eredi per intervenuta prescrizione o errata quantificazione.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cagliari, con sentenza n. 488/2020, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Amministrazione e corretta la procedura di riscossione intrapresa nei confronti degli eredi.
Appellano i contribuenti, affidando il gravame a diversi motivi, tra cui la violazione dell'art. 39 comma 1 bis
D.Lgs 546/92, l'omessa valutazione di prove documentali relative allo stato di invalidità di uno dei ricorrenti e la mancata considerazione della sospensione del processo in attesa della definizione di giudizi pregiudiziali.
Gli Appellanti concludono con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata evittoria di spese.
Il comune di Carloforte non si è costituito.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento, per i seguenti motivi.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta nel secondo grado di giudizio, emerge la fondatezza delle doglianze espresse dagli appellanti. In particolare, risulta fondata l'eccezione relativa al difetto di presupposti dell'ingiunzione di pagamento nei confronti degli eredi, non essendo stata fornita prova certa della regolare notifica degli atti propedeutici (avvisi di accertamento) al dante causa o agli stessi eredi nei termini di legge.
Inoltre, il Collegio ritiene rilevanti le difese proposte in ordine alla situazione reddituale e personale dei contribuenti, che inficiano la pretesa tributaria così come azionata dall'ente. La sentenza di primo grado non ha adeguatamente motivato in ordine alla reiezione di tali specifiche eccezioni, limitandosi a una valutazione generica della legittimità degli atti impositivi.
Il riconoscimento della fondatezza dei motivi di merito assorbe ogni altra questione, ivi compresa l'istanza di sospensione del processo. Pertanto, la sentenza n. 488/2020 della CTP di Cagliari deve essere integralmente riformata, con il conseguente annullamento delle ingiunzioni n. 644 e n. 322.
In ordine alle spese di lite, la natura della controversia, la complessità delle questioni ereditarie trattate e l'esito complessivo del giudizio integrano i presupposti per la compensazione integrale tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello e per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata, annulla le ingiunzioni di pagamento impugnate e dichiara compensate le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
NO NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 277/2021 depositato il 25/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carloforte - Via Garibaldi 09014 Carloforte SU elettivamente domiciliato presso servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 488/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 17/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 644 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 322 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti in epigrafe impugnavano in primo grado le ingiunzioni di pagamento n. 644 e n. 322, relative a tributi locali dovuti dal defunto sig. Nominativo_1. I Ricorrenti deducevano l'illegittimità degli atti per vizi di notifica, carenza di motivazione e, nel merito, l'insussistenza del debito tributario in capo agli eredi per intervenuta prescrizione o errata quantificazione.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cagliari, con sentenza n. 488/2020, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Amministrazione e corretta la procedura di riscossione intrapresa nei confronti degli eredi.
Appellano i contribuenti, affidando il gravame a diversi motivi, tra cui la violazione dell'art. 39 comma 1 bis
D.Lgs 546/92, l'omessa valutazione di prove documentali relative allo stato di invalidità di uno dei ricorrenti e la mancata considerazione della sospensione del processo in attesa della definizione di giudizi pregiudiziali.
Gli Appellanti concludono con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata evittoria di spese.
Il comune di Carloforte non si è costituito.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento, per i seguenti motivi.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta nel secondo grado di giudizio, emerge la fondatezza delle doglianze espresse dagli appellanti. In particolare, risulta fondata l'eccezione relativa al difetto di presupposti dell'ingiunzione di pagamento nei confronti degli eredi, non essendo stata fornita prova certa della regolare notifica degli atti propedeutici (avvisi di accertamento) al dante causa o agli stessi eredi nei termini di legge.
Inoltre, il Collegio ritiene rilevanti le difese proposte in ordine alla situazione reddituale e personale dei contribuenti, che inficiano la pretesa tributaria così come azionata dall'ente. La sentenza di primo grado non ha adeguatamente motivato in ordine alla reiezione di tali specifiche eccezioni, limitandosi a una valutazione generica della legittimità degli atti impositivi.
Il riconoscimento della fondatezza dei motivi di merito assorbe ogni altra questione, ivi compresa l'istanza di sospensione del processo. Pertanto, la sentenza n. 488/2020 della CTP di Cagliari deve essere integralmente riformata, con il conseguente annullamento delle ingiunzioni n. 644 e n. 322.
In ordine alle spese di lite, la natura della controversia, la complessità delle questioni ereditarie trattate e l'esito complessivo del giudizio integrano i presupposti per la compensazione integrale tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello e per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata, annulla le ingiunzioni di pagamento impugnate e dichiara compensate le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.