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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 12096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12096 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16955/2025 R.G. proposto da ELLAMP SYSTEMS S.r.l., elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. BE GI, che la rappresenta e difende
- ricorrente -
contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ELLAMP S.p.A. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso LCA Studio Legale, rappresentata e difesa dall’avv. Diana Burroni
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di Varese depositato il 24.6.2025 nel procedimento iscritto al n. 1607/2024 R.G.; udita la relazione svolta, all’udienza del 25.2.2026, dal Consigliere EA UL;
Civile Sent. Sez. 1 Num. 12096 Anno 2026 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 30/04/2026 2 udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. Giovanni Iaria, comparso su delega dell’avv. BE GI, e l’avv. Salvatore Sanzo, comparso su delega dell’avv. Diana Burroni. FATTI DI CAUSA EL SY S.r.l., affittuaria, ed EL S.p.A., concedente, stipularono un contratto di affitto di ramo d’azienda in pendenza del quale EL S.p.A. venne assoggettata a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Varese. Nel contratto d’affitto subentrò la curatrice, la quale, all’esito della necessaria procedura competitiva, cedette l’azienda alla società affittuaria. EL SY S.r.l. propose domanda tardiva di ammissione al passivo per un credito (originariamente indicato in complessivi € 182.717,65, poi ridotto a € 171.851,75) vantato a titolo di surroga in alcune spettanze dei lavoratori dipendenti maturate prima dell’affitto del ramo d’azienda e delle quali la cessionaria si era fatta carico in via esclusiva. Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo, con decisione di merito, non provato il credito. EL SY S.r.l. propose opposizione allo stato passivo e la liquidazione giudiziale, in via incidentale, ribadì l’eccezione – già sollevata davanti al giudice delegato – di inammissibilità della domanda perché tardiva rispetto al termine di sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i. Il collegio del tribunale accolse l’impugnazione incidentale e rigettò integralmente l’opposizione allo stato passivo di EL SY S.r.l. Contro il decreto del tribunale EL SY S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. 3 Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i.». La ricorrente, sul presupposto condiviso che il credito da lei insinuato è sorto soltanto in pendenza della liquidazione giudiziale, sostiene che non sarebbe applicabile il termine di sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i., in applicazione del quale il Tribunale di Varese ha invece dichiarato inammissibile la domanda. 1.1. Il motivo, che pone per la prima volta all’attenzione della Corte l’interpretazione di una disposizione innovativa del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è infondato. Nel vigore della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), la questione del termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo dei crediti sorti in corso di procedura si era posta dopo la novellazione dell’art. 101 (d.lgs. n. 5 del 2006 e d.lgs. n. 169 del 2007), con cui si stabilirono, per la presentazione delle domande, la regola generale del termine finale di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (comma 1) e l’eccezione dell’ammissibilità delle domande oltre quel termine «se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile» (comma 4). 4 Per i crediti sorti in corso di procedura (normalmente, ma non necessariamente, prededucibili) era emersa chiaramente, da un lato, l’irrazionalità dell’applicazione di un termine generale che potrebbe anche essere già spirato al momento del sorgere del credito;
dall’altro lato, la necessità di fissare comunque un termine, con una decorrenza adeguata, pur in mancanza di una esplicita previsione normativa. Nel ricorso viene citata la più risalente giurisprudenza secondo cui quel termine veniva fissato in un anno (in analogia con quanto stabilito nell’art. 101, comma 1, legge fall.), ma con decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto e non ci sono altri ostacoli alla presentazione della domanda (Cass. nn. 34730/2021; 3872/2020; 18544/2019 e altre conformi). Altra giurisprudenza, tuttavia, ha da ultimo ritenuto tale soluzione troppo penalizzante per l’«esigenza di definizione in termini ragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti» e stabilito che, per un corretto bilanciamento di tale esigenza con «il diritto di azione e difesa del creditore», il ritardo che determina l’inammissibilità della domanda andava stabilito «non in termine fisso ma in base alle circostanze concrete, secondo prudente (e motivato) accertamento del giudice del merito» (Cass. n. 18760/2024). Tale travaglio interpretativo era però la conseguenza della mancanza di una disposizione di legge che fissasse il termine per la presentazione delle domande per le quali il creditore fosse in grado di dimostrare l’incolpevolezza del mancato rispetto del termine di cui all’art. 101, comma 1, legge fall. Infatti, il citato arresto n. 18760/2024 non fece altro che recepire – per le domande di ammissione aventi ad oggetto i crediti sorti in pendenza di procedura – l’orientamento già espresso da altra decisione per le domande cd. ultratardive di ammissione dei 5 crediti concorsuali sorti prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 11000/2022). La questione, pertanto, si poneva, nel vigore della legge fallimentare riformata, proprio e solo perché l’art. 101, comma 4, ammetteva le domande ultratardive del creditore incolpevole, ma non fissava alcun termine preciso per la presentazione di tali domande. Da qui la necessità di una integrazione da parte dell’interprete, dapprima tentata con l’applicazione analogica del termine di un anno del primo comma, successivamente con l’affidamento al giudice del merito di un criterio elastico basato sull’esame del caso concreto e sul contemperamento dei contrapposti valori coinvolti. La disposizione qui in esame, correttamente applicata dal Tribunale di Varese, è appunto venuta a eliminare l’incertezza scaturita dalla novellata legge fallimentare, stabilendo che la domanda ultratardiva (ora da considerare tale rispetto al termine ridotto a sei mesi dall’art. 208, comma 1, c.c.i.i.) «… è ammissibile solo se l’istante … trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo». Il legislatore si è fatto carico delle esigenze messe in evidenza dalle citate decisioni di legittimità e, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha fissato in sessanta giorni il termine congruo per rispettare, ad un tempo, «il diritto di azione e difesa del creditore» e l’«esigenza di definizione in termini ragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti». A questo punto, non vi è più alcuna ragione per ipotizzare una soluzione diversa per i crediti sorti in pendenza di procedura. Si tratta semplicemente di constatare la perfetta equiparabilità tra la causa non imputabile che ha impedito la domanda di ammissione di un credito concorsuale sorto prima 6 dell’apertura della procedura e la situazione in cui si trova il titolare di credito sorto in pendenza di procedura. Finché il credito non è sorto, la causa non imputabile è in re ipsa;
ma dal momento in cui il credito è sorto (o, per i crediti prededucibili, dal momento in cui è chiara la contestazione che ne rende necessaria la tutela mediante l’insinuazione al passivo: art. 222, comma 1, c.c.i.i.) non c’è ragione per cui non debba operare il termine decadenziale di cui all’art. 208, comma 3. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, una questione di ingiustificata disparità di trattamento si porrebbe proprio nel caso in cui venisse garantita ai titolari di crediti sorti in corso di procedura la disponibilità di un termine diverso e più lungo, rispetto ai titolari di crediti anteriori, pur decorrendo entrambi i termini dal momento in cui è possibile presentare la domanda. Il primo motivo viene dunque respinto con l’affermazione del seguente principio di diritto (che solo per un’esigenza di chiarezza, in considerazione della novità della questione, contempla anche l’ipotesi, qui non rilevante, dei crediti prededucibili): «L’art. 208, comma 3, c.c.i.i., che fissa, a pena di inammissibilità, il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, si applica anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che siano, con decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto e sempre che non sussistano altri impedimenti non imputabili;
ove si tratti di crediti prededucibili, il termine non inizia a decorrere prima di una chiara contestazione che renda necessaria la tutela del credito mediante l’insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 222, comma 1, c.c.i.i.». 7 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., nonché per assoluta carenza di motivazione ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La censura riguarda la scelta del tribunale di individuare diverse decorrenze del termine per presentare la domanda di ammissione al passivo, in ragione delle diverse situazioni riguardanti i singoli dipendenti nei cui diritti EL SY S.r.l. si è surrogata. Secondo la ricorrente, il dies a quo si sarebbe dovuto individuare, per tutti, nella data di cessione dell’azienda affittata (22.12.2023), rispetto alla quale il termine di sessanta giorni risulterebbe rispettato (domanda presentata il 20.2.2024). 2.1. Al netto del profilo di inammissibilità che si ravvisa nella mescolanza di mezzi eterogenei (violazione di norme di diritto, carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi;
v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018), il motivo è infondato. La ricorrente invoca la giurisprudenza formatasi in materia di insinuazione al passivo di un credito da contratto di locazione pendente in corso di procedura, per il quale si è statuito che il termine per presentare la domanda avente ad oggetto una pluralità di canoni scaduti e non pagati non decorre dalle singole scadenze di ciascun canone, ma soltanto dal momento in cui, con il rilascio dell’immobile, il locatore è in grado di indicare l’ammontare definitivo del suo credito (Cass. n. 34730/2021; conf. Cass. n. 20310/2018). Sennonché, tale orientamento non è invocato in modo pertinente nel caso di specie, in cui non si 8 discute di un unico credito a formazione cronologicamente progressiva, in quanto sorto da un unico contratto di durata, bensì del cumulo di singoli crediti di rivalsa che hanno origine da distinti contratti di lavoro subordinato. Corretta è stata, pertanto, la scelta del tribunale di esaminare le posizioni dei vari lavoratori, dividendoli in gruppi con caratteristiche analoghe dal particolare punto di vista della individuazione del momento in cui EL SY S.r.l. avrebbe potuto presentare la domanda di ammissione al passivo. In particolare, il dies a quo è stato individuato, per i rapporti di lavoro già cessati, dalla data di pagamento delle relative spettanze terminali e, per i rapporti di lavoro ancora pendenti, dalla data di sottoscrizione dei verbali di conciliazione con cui i lavoratori accettarono la liberazione dal debito della società cedente l’azienda EL S.p.A. 3. Il terzo motivo è così rubricato: «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., anche in relazione agli art. 1353 e ss. c.c.». Il motivo riguarda in modo specifico il gruppo di crediti per i quali il Tribunale di Varese ha individuato il dies a quo del termine per presentare la domanda di ammissione al passivo nella data in cui i lavoratori sottoscrissero singoli verbali di conciliazione nei quali accettarono l’accollo privativo, da parte di EL SY S.r.l., dei debiti maturati prima dell’affitto d’azienda e, quindi, di spettanza di EL S.p.A. La ricorrente contesta al giudice del merito di non avere considerato che in quei verbali l’efficacia dell’accollo privativo era subordinata alla cessione d’azienda a favore dell’affittuaria. 9 3.1. Il motivo è inammissibile, perché privo di indicazioni su quale sarebbe la rilevanza della questione sollevata rispetto alla individuazione della data a partire dalla quale la ricorrente avrebbe potuto proporre la domanda di ammissione al passivo. Occorre infatti ricordare – dato giuridico con il quale il motivo di ricorso non si confronta – che il credito condizionato è suscettibile di immediata domanda di ammissione al passivo, dovendo il giudice ammetterlo con riserva (art. 204, comma 2, lett. a, c.c.i.i.), da sciogliersi quando la condizione si verifica (art. 228 c.c.i.i.). 4. Il quarto motivo denuncia «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c.». La ricorrente si duole che il tribunale non abbia ravvisato una ricognizione del debito da parte di EL S.p.A., opponibile anche alla procedura concorsuale, nel contratto d’affitto d’azienda, il cui allegato F conteneva, per ciascun lavoratore, l’esatta indicazione delle poste maturate per TFR, ferie non godute e ROL (riduzione di orario). 4.1. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto, poiché il tribunale ha negato che l’allegato F contenga una ricognizione di debito, viene posta in sostanza una questione relativa all’interpretazione del testo negoziale, senza che venga denunciata la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss.). Occorre allora ricordare che «l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni 10 di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;
operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità» (così, ex multis, Cass. n. 353/2025). In secondo luogo, non si comprende che utilità potrebbe avere, ai fini dell’accoglimento del ricorso, la tesi secondo cui vi sarebbe stata una ricognizione di debito risalente ad epoca addirittura precedente all’apertura della liquidazione giudiziale. È evidente che la ricognizione di un debito può avvenire solo dopo che il debito è sorto;
e se davvero nell’affitto di azienda fosse contenuto un riconoscimento del debito della cui ammissione al passivo qui si discute, non si tratterebbe di un debito sorto in pendenza di procedura e l’inammissibilità della domanda, perché tardiva, risulterebbe ancora più evidente. 5. Il quinto motivo prospetta «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale come dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.». Con questo motivo la ricorrente «contesta il fatto che il Tribunale di Varese abbia respinto l’istanza di ammissione al passivo del credito per sole ferie e ROL maturati e non goduti dai dipendenti ancora in forza alla società in quanto essendo i rapporti di lavoro ancora in corso, i dipendenti di cui trattasi 11 possono ancora godere di tali periodi di ferie e ROL maturati in “natura”». 5.1. Il motivo è inammissibile, sia perché i canoni legali di ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati sono indicati in modo collettivo e generico (v. giurisprudenza citata per il motivo precedente), sia perché quella impugnata è soltanto una delle tre autonome rationes decidendi che sorreggono la motivazione del decreto in parte qua: ad essa si aggiungono l’accertamento, in fatto, che la ricorrente non avrebbe dato prova dell’intervenuto accollo liberatorio e la già menzionata decorrenza del termine dalla data di sottoscrizione dei verbali di conciliazione da parte dei lavoratori. Deve essere allora qui ribadito il principio per cui, «qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. n. 5102/2024; conf. Cass. n. 11493/2018; Cass. S.u. 7931/2013; Cass. nn. 2108/2012; 12372/2006). 6. Il sesto motivo censura la ritenuta «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche in relazione all’art. 127 c.c.i.i., nonché per assoluta carenza di 12 motivazione ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si contesta al giudice del merito di non avere tenuto conto, nel valutare il contegno processuale della liquidazione giudiziale, che il curatore è un pubblico ufficiale per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni. Il presente motivo, come quello successivo, attiene all’accertamento del quantum del credito, sicché – come rilevato dal Procuratore generale – risulta assorbito (c.d. assorbimento improprio) dopo l’esame dei motivi precedenti, con il rigetto dei quali si è negata l’ammissibilità stessa della domanda di ammissione al passivo. Tuttavia, ciò non vale per un solo dipendente, il cui rapporto di lavoro cessò, come si legge nel decreto, il 9.1.2024, sicché la domanda di ammissione fu tempestiva in parte qua. Sia pure con questa limitata residua rilevanza, gli ultimi due motivi vanno quindi presi in esame. 6.1. In disparte la promiscuità di censure già rilevata altrove, il sesto motivo è inammissibile, perché non si spiega – e davvero non si comprende – in che modo la qualifica di pubblico ufficiale del curatore dovrebbe influire, e a danno della procedura, sul dovere del giudice di «porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (art. 115, comma 1, c.p.c.). 7. Infine, il settimo motivo prospetta «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. nonché per omessa e illogica motivazione sul diniego alla richiesta di 13 ammissione di CTU contabile oggetto di discussione tra le parti». La doglianza riguarda la mancata ammissione di una c.t.u., che il tribunale ha motivato solo con riferimento alla posizione del singolo dipendente per il quale ha ritenuto ammissibile la domanda. 7.1. Il motivo è inammissibile, sia perché la mancata motivazione del decreto con riguardo agli altri lavoratori è irrilevante, dopo le decisioni assunte sulle precedenti censure, sia perché la valutazione sulla completezza o meno della documentazione disponibile ai fini dell’utile esperimento di una consulenza tecnica contabile rientra nel perimetro degli accertamenti riservati al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità. 8. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso;
compensa la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
14 dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 25.2.2026. Il Consigliere estensore EA UL Il Presidente NC RR
- ricorrente -
contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ELLAMP S.p.A. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso LCA Studio Legale, rappresentata e difesa dall’avv. Diana Burroni
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di Varese depositato il 24.6.2025 nel procedimento iscritto al n. 1607/2024 R.G.; udita la relazione svolta, all’udienza del 25.2.2026, dal Consigliere EA UL;
Civile Sent. Sez. 1 Num. 12096 Anno 2026 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 30/04/2026 2 udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. Giovanni Iaria, comparso su delega dell’avv. BE GI, e l’avv. Salvatore Sanzo, comparso su delega dell’avv. Diana Burroni. FATTI DI CAUSA EL SY S.r.l., affittuaria, ed EL S.p.A., concedente, stipularono un contratto di affitto di ramo d’azienda in pendenza del quale EL S.p.A. venne assoggettata a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Varese. Nel contratto d’affitto subentrò la curatrice, la quale, all’esito della necessaria procedura competitiva, cedette l’azienda alla società affittuaria. EL SY S.r.l. propose domanda tardiva di ammissione al passivo per un credito (originariamente indicato in complessivi € 182.717,65, poi ridotto a € 171.851,75) vantato a titolo di surroga in alcune spettanze dei lavoratori dipendenti maturate prima dell’affitto del ramo d’azienda e delle quali la cessionaria si era fatta carico in via esclusiva. Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo, con decisione di merito, non provato il credito. EL SY S.r.l. propose opposizione allo stato passivo e la liquidazione giudiziale, in via incidentale, ribadì l’eccezione – già sollevata davanti al giudice delegato – di inammissibilità della domanda perché tardiva rispetto al termine di sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i. Il collegio del tribunale accolse l’impugnazione incidentale e rigettò integralmente l’opposizione allo stato passivo di EL SY S.r.l. Contro il decreto del tribunale EL SY S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. 3 Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i.». La ricorrente, sul presupposto condiviso che il credito da lei insinuato è sorto soltanto in pendenza della liquidazione giudiziale, sostiene che non sarebbe applicabile il termine di sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i., in applicazione del quale il Tribunale di Varese ha invece dichiarato inammissibile la domanda. 1.1. Il motivo, che pone per la prima volta all’attenzione della Corte l’interpretazione di una disposizione innovativa del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è infondato. Nel vigore della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), la questione del termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo dei crediti sorti in corso di procedura si era posta dopo la novellazione dell’art. 101 (d.lgs. n. 5 del 2006 e d.lgs. n. 169 del 2007), con cui si stabilirono, per la presentazione delle domande, la regola generale del termine finale di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (comma 1) e l’eccezione dell’ammissibilità delle domande oltre quel termine «se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile» (comma 4). 4 Per i crediti sorti in corso di procedura (normalmente, ma non necessariamente, prededucibili) era emersa chiaramente, da un lato, l’irrazionalità dell’applicazione di un termine generale che potrebbe anche essere già spirato al momento del sorgere del credito;
dall’altro lato, la necessità di fissare comunque un termine, con una decorrenza adeguata, pur in mancanza di una esplicita previsione normativa. Nel ricorso viene citata la più risalente giurisprudenza secondo cui quel termine veniva fissato in un anno (in analogia con quanto stabilito nell’art. 101, comma 1, legge fall.), ma con decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto e non ci sono altri ostacoli alla presentazione della domanda (Cass. nn. 34730/2021; 3872/2020; 18544/2019 e altre conformi). Altra giurisprudenza, tuttavia, ha da ultimo ritenuto tale soluzione troppo penalizzante per l’«esigenza di definizione in termini ragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti» e stabilito che, per un corretto bilanciamento di tale esigenza con «il diritto di azione e difesa del creditore», il ritardo che determina l’inammissibilità della domanda andava stabilito «non in termine fisso ma in base alle circostanze concrete, secondo prudente (e motivato) accertamento del giudice del merito» (Cass. n. 18760/2024). Tale travaglio interpretativo era però la conseguenza della mancanza di una disposizione di legge che fissasse il termine per la presentazione delle domande per le quali il creditore fosse in grado di dimostrare l’incolpevolezza del mancato rispetto del termine di cui all’art. 101, comma 1, legge fall. Infatti, il citato arresto n. 18760/2024 non fece altro che recepire – per le domande di ammissione aventi ad oggetto i crediti sorti in pendenza di procedura – l’orientamento già espresso da altra decisione per le domande cd. ultratardive di ammissione dei 5 crediti concorsuali sorti prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 11000/2022). La questione, pertanto, si poneva, nel vigore della legge fallimentare riformata, proprio e solo perché l’art. 101, comma 4, ammetteva le domande ultratardive del creditore incolpevole, ma non fissava alcun termine preciso per la presentazione di tali domande. Da qui la necessità di una integrazione da parte dell’interprete, dapprima tentata con l’applicazione analogica del termine di un anno del primo comma, successivamente con l’affidamento al giudice del merito di un criterio elastico basato sull’esame del caso concreto e sul contemperamento dei contrapposti valori coinvolti. La disposizione qui in esame, correttamente applicata dal Tribunale di Varese, è appunto venuta a eliminare l’incertezza scaturita dalla novellata legge fallimentare, stabilendo che la domanda ultratardiva (ora da considerare tale rispetto al termine ridotto a sei mesi dall’art. 208, comma 1, c.c.i.i.) «… è ammissibile solo se l’istante … trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo». Il legislatore si è fatto carico delle esigenze messe in evidenza dalle citate decisioni di legittimità e, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha fissato in sessanta giorni il termine congruo per rispettare, ad un tempo, «il diritto di azione e difesa del creditore» e l’«esigenza di definizione in termini ragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti». A questo punto, non vi è più alcuna ragione per ipotizzare una soluzione diversa per i crediti sorti in pendenza di procedura. Si tratta semplicemente di constatare la perfetta equiparabilità tra la causa non imputabile che ha impedito la domanda di ammissione di un credito concorsuale sorto prima 6 dell’apertura della procedura e la situazione in cui si trova il titolare di credito sorto in pendenza di procedura. Finché il credito non è sorto, la causa non imputabile è in re ipsa;
ma dal momento in cui il credito è sorto (o, per i crediti prededucibili, dal momento in cui è chiara la contestazione che ne rende necessaria la tutela mediante l’insinuazione al passivo: art. 222, comma 1, c.c.i.i.) non c’è ragione per cui non debba operare il termine decadenziale di cui all’art. 208, comma 3. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, una questione di ingiustificata disparità di trattamento si porrebbe proprio nel caso in cui venisse garantita ai titolari di crediti sorti in corso di procedura la disponibilità di un termine diverso e più lungo, rispetto ai titolari di crediti anteriori, pur decorrendo entrambi i termini dal momento in cui è possibile presentare la domanda. Il primo motivo viene dunque respinto con l’affermazione del seguente principio di diritto (che solo per un’esigenza di chiarezza, in considerazione della novità della questione, contempla anche l’ipotesi, qui non rilevante, dei crediti prededucibili): «L’art. 208, comma 3, c.c.i.i., che fissa, a pena di inammissibilità, il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, si applica anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che siano, con decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto e sempre che non sussistano altri impedimenti non imputabili;
ove si tratti di crediti prededucibili, il termine non inizia a decorrere prima di una chiara contestazione che renda necessaria la tutela del credito mediante l’insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 222, comma 1, c.c.i.i.». 7 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., nonché per assoluta carenza di motivazione ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La censura riguarda la scelta del tribunale di individuare diverse decorrenze del termine per presentare la domanda di ammissione al passivo, in ragione delle diverse situazioni riguardanti i singoli dipendenti nei cui diritti EL SY S.r.l. si è surrogata. Secondo la ricorrente, il dies a quo si sarebbe dovuto individuare, per tutti, nella data di cessione dell’azienda affittata (22.12.2023), rispetto alla quale il termine di sessanta giorni risulterebbe rispettato (domanda presentata il 20.2.2024). 2.1. Al netto del profilo di inammissibilità che si ravvisa nella mescolanza di mezzi eterogenei (violazione di norme di diritto, carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi;
v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018), il motivo è infondato. La ricorrente invoca la giurisprudenza formatasi in materia di insinuazione al passivo di un credito da contratto di locazione pendente in corso di procedura, per il quale si è statuito che il termine per presentare la domanda avente ad oggetto una pluralità di canoni scaduti e non pagati non decorre dalle singole scadenze di ciascun canone, ma soltanto dal momento in cui, con il rilascio dell’immobile, il locatore è in grado di indicare l’ammontare definitivo del suo credito (Cass. n. 34730/2021; conf. Cass. n. 20310/2018). Sennonché, tale orientamento non è invocato in modo pertinente nel caso di specie, in cui non si 8 discute di un unico credito a formazione cronologicamente progressiva, in quanto sorto da un unico contratto di durata, bensì del cumulo di singoli crediti di rivalsa che hanno origine da distinti contratti di lavoro subordinato. Corretta è stata, pertanto, la scelta del tribunale di esaminare le posizioni dei vari lavoratori, dividendoli in gruppi con caratteristiche analoghe dal particolare punto di vista della individuazione del momento in cui EL SY S.r.l. avrebbe potuto presentare la domanda di ammissione al passivo. In particolare, il dies a quo è stato individuato, per i rapporti di lavoro già cessati, dalla data di pagamento delle relative spettanze terminali e, per i rapporti di lavoro ancora pendenti, dalla data di sottoscrizione dei verbali di conciliazione con cui i lavoratori accettarono la liberazione dal debito della società cedente l’azienda EL S.p.A. 3. Il terzo motivo è così rubricato: «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 c.c.i.i., anche in relazione agli art. 1353 e ss. c.c.». Il motivo riguarda in modo specifico il gruppo di crediti per i quali il Tribunale di Varese ha individuato il dies a quo del termine per presentare la domanda di ammissione al passivo nella data in cui i lavoratori sottoscrissero singoli verbali di conciliazione nei quali accettarono l’accollo privativo, da parte di EL SY S.r.l., dei debiti maturati prima dell’affitto d’azienda e, quindi, di spettanza di EL S.p.A. La ricorrente contesta al giudice del merito di non avere considerato che in quei verbali l’efficacia dell’accollo privativo era subordinata alla cessione d’azienda a favore dell’affittuaria. 9 3.1. Il motivo è inammissibile, perché privo di indicazioni su quale sarebbe la rilevanza della questione sollevata rispetto alla individuazione della data a partire dalla quale la ricorrente avrebbe potuto proporre la domanda di ammissione al passivo. Occorre infatti ricordare – dato giuridico con il quale il motivo di ricorso non si confronta – che il credito condizionato è suscettibile di immediata domanda di ammissione al passivo, dovendo il giudice ammetterlo con riserva (art. 204, comma 2, lett. a, c.c.i.i.), da sciogliersi quando la condizione si verifica (art. 228 c.c.i.i.). 4. Il quarto motivo denuncia «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c.». La ricorrente si duole che il tribunale non abbia ravvisato una ricognizione del debito da parte di EL S.p.A., opponibile anche alla procedura concorsuale, nel contratto d’affitto d’azienda, il cui allegato F conteneva, per ciascun lavoratore, l’esatta indicazione delle poste maturate per TFR, ferie non godute e ROL (riduzione di orario). 4.1. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto, poiché il tribunale ha negato che l’allegato F contenga una ricognizione di debito, viene posta in sostanza una questione relativa all’interpretazione del testo negoziale, senza che venga denunciata la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss.). Occorre allora ricordare che «l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni 10 di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;
operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità» (così, ex multis, Cass. n. 353/2025). In secondo luogo, non si comprende che utilità potrebbe avere, ai fini dell’accoglimento del ricorso, la tesi secondo cui vi sarebbe stata una ricognizione di debito risalente ad epoca addirittura precedente all’apertura della liquidazione giudiziale. È evidente che la ricognizione di un debito può avvenire solo dopo che il debito è sorto;
e se davvero nell’affitto di azienda fosse contenuto un riconoscimento del debito della cui ammissione al passivo qui si discute, non si tratterebbe di un debito sorto in pendenza di procedura e l’inammissibilità della domanda, perché tardiva, risulterebbe ancora più evidente. 5. Il quinto motivo prospetta «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] per violazione e/o falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale come dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.». Con questo motivo la ricorrente «contesta il fatto che il Tribunale di Varese abbia respinto l’istanza di ammissione al passivo del credito per sole ferie e ROL maturati e non goduti dai dipendenti ancora in forza alla società in quanto essendo i rapporti di lavoro ancora in corso, i dipendenti di cui trattasi 11 possono ancora godere di tali periodi di ferie e ROL maturati in “natura”». 5.1. Il motivo è inammissibile, sia perché i canoni legali di ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati sono indicati in modo collettivo e generico (v. giurisprudenza citata per il motivo precedente), sia perché quella impugnata è soltanto una delle tre autonome rationes decidendi che sorreggono la motivazione del decreto in parte qua: ad essa si aggiungono l’accertamento, in fatto, che la ricorrente non avrebbe dato prova dell’intervenuto accollo liberatorio e la già menzionata decorrenza del termine dalla data di sottoscrizione dei verbali di conciliazione da parte dei lavoratori. Deve essere allora qui ribadito il principio per cui, «qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. n. 5102/2024; conf. Cass. n. 11493/2018; Cass. S.u. 7931/2013; Cass. nn. 2108/2012; 12372/2006). 6. Il sesto motivo censura la ritenuta «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. anche in relazione all’art. 127 c.c.i.i., nonché per assoluta carenza di 12 motivazione ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si contesta al giudice del merito di non avere tenuto conto, nel valutare il contegno processuale della liquidazione giudiziale, che il curatore è un pubblico ufficiale per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni. Il presente motivo, come quello successivo, attiene all’accertamento del quantum del credito, sicché – come rilevato dal Procuratore generale – risulta assorbito (c.d. assorbimento improprio) dopo l’esame dei motivi precedenti, con il rigetto dei quali si è negata l’ammissibilità stessa della domanda di ammissione al passivo. Tuttavia, ciò non vale per un solo dipendente, il cui rapporto di lavoro cessò, come si legge nel decreto, il 9.1.2024, sicché la domanda di ammissione fu tempestiva in parte qua. Sia pure con questa limitata residua rilevanza, gli ultimi due motivi vanno quindi presi in esame. 6.1. In disparte la promiscuità di censure già rilevata altrove, il sesto motivo è inammissibile, perché non si spiega – e davvero non si comprende – in che modo la qualifica di pubblico ufficiale del curatore dovrebbe influire, e a danno della procedura, sul dovere del giudice di «porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (art. 115, comma 1, c.p.c.). 7. Infine, il settimo motivo prospetta «nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. nonché per omessa e illogica motivazione sul diniego alla richiesta di 13 ammissione di CTU contabile oggetto di discussione tra le parti». La doglianza riguarda la mancata ammissione di una c.t.u., che il tribunale ha motivato solo con riferimento alla posizione del singolo dipendente per il quale ha ritenuto ammissibile la domanda. 7.1. Il motivo è inammissibile, sia perché la mancata motivazione del decreto con riguardo agli altri lavoratori è irrilevante, dopo le decisioni assunte sulle precedenti censure, sia perché la valutazione sulla completezza o meno della documentazione disponibile ai fini dell’utile esperimento di una consulenza tecnica contabile rientra nel perimetro degli accertamenti riservati al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità. 8. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso;
compensa la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
14 dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 25.2.2026. Il Consigliere estensore EA UL Il Presidente NC RR