Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 12096
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Sentenza 30 aprile 2026

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  • Accolto
    Tardività della domanda

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla liquidazione giudiziale, ritenendo applicabile il termine di sessanta giorni di cui all'art. 208, comma 3, c.c.i.i. anche ai crediti sorti in pendenza della procedura.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine per la presentazione della domanda

    La Corte ha rigettato il motivo, confermando la correttezza della decorrenza del termine individuata dal Tribunale, basata sulla cessazione dei singoli rapporti di lavoro o sulla sottoscrizione dei verbali di conciliazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 12096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12096
    Data del deposito : 30 aprile 2026

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