Art. 326.
(Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci
nemiche, o destinate a persone con le quali e' proibito il commercio).
Nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate, sono vietati:
1° l'importazione e il transito di ogni merce di origine o di produzione nemica, qualunque ne sia la provenienza;
2° il transito e l'esportazione di ogni merce destinata allo Stato nemico o a persone di nazionalita' nemica o a quelle iscritte nella lista preveduta dall'articolo precedente.
(Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci
nemiche, o destinate a persone con le quali e' proibito il commercio).
Nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate, sono vietati:
1° l'importazione e il transito di ogni merce di origine o di produzione nemica, qualunque ne sia la provenienza;
2° il transito e l'esportazione di ogni merce destinata allo Stato nemico o a persone di nazionalita' nemica o a quelle iscritte nella lista preveduta dall'articolo precedente.