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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1463/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6911/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 916/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400000014 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 646/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.10.2025 Ricorrente_1 impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 916/2025 del 03/02/2025, pubblicata in data 26/02/202, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
CASERTA, che aveva rigettato il ricorso da lui promosso avverso l'intimazione di pagamento n.
55622400000014 per omesso versamento IMU 2016, notificata il 03/06/2024 dal concessionario Publiservizi
S.r.l. per conto del Comune di Pastorano e compensato le spese.
In sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto documentalmente provata dalla parte resistente la rituale notifica al ricorrente in data 30.12.2021 dell'avviso di accertamento esecutivo n. 40402100000039 prodromico all'atto impugnato e concernente gli immobili indicati nel ricorso introduttivo come soggetti a tassazione. La mancata impugnazione del citato avviso di accertamento ha comportato il consolidamento della pretesa tributaria per cui è causa, con conseguente inammissibilità di ogni questione che attenga al merito di essa.
Nell'atto di gravame parte appellante eccepisce, in primo luogo, la nullità della sentenza per erroneità ed illegittimità della motivazione.
Contrariamente, infatti, a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'odierno appellante avrebbe, sin da subito, eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, che costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale, essendo l'accertamento un provvedimento recettizio che viene ad esistenza solo se regolarmente notificato, così assolvendo l'onere di dedurre tempestivamente la nullità della notifica dell'atto prodromico. Tuttavia, nel giudizio di primo grado, Publiservizi
S.r.l. produceva, a fondamento della regolarità della notifica, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata SMART n. 61875666236-6 (CMP Napoli 28/12/2021), ritenuto sottoscritto dal sig. Ricorrente_1 e relativo all'avviso di accertamento IMU 2016 n. 40402100000039 emesso dal Comune di Pastorano. Il sig. Ricorrente_1 che aveva da sempre contestato, sin dalla fase amministrativa, di aver ricevuto l'intimazione di pagamento e, soprattutto, di aver apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento esibito da Publiservizi S.r.l., di fronte alla sentenza n.916/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria
Provinciale di Caserta rigettava il ricorso, ritenendo regolarmente notificati l'avviso di accertamento e l'intimazione, facendo espresso riferimento, nella motivazione, all'avviso di ricevimento menzionato come piena prova della notifica, proponeva, allora, querela di falso innanzi al Tribunale Civile di Santa Maria
Capua Vetere, in data 24/09/2025.
In secondo luogo, l'appellante eccepiva la nullità della sentenza per erroneità ed illegittimità della motivazione relativamente all'erronea qualificazione dell'oggetto dell'accertamento: terreni e non immobili diversi.
L'avviso di accertamento notificato al sig. Ricorrente_1, infatti, non conterrebbe una chiara indicazione dell'ubicazione dei terreni interessati dall'imposta, ma riporterebbe un generico “indirizzo non codificato”, come si può rilevare direttamente dal testo dell'atto allegato al fascicolo di primo grado. Questo dato è di fondamentale rilievo: la normativa vigente in materia IMU richiede che l'atto impositivo sia specifico, dettagliato e autosufficiente nell'individuazione dei beni cui si riferisce, affinché il contribuente possa esercitare pienamente il diritto di difesa e comprendere esattamente a quali terreni si riferisca la pretesa tributaria. L'assenza di una localizzazione precisa impedirebbe, in definitiva, non solo la verifica della reale sussistenza del presupposto d'imposta, ma anche la possibilità di accertare la natura catastale, la destinazione d'uso e la concreta riconducibilità dei beni alla sfera patrimoniale del destinatario dell'avviso.
Tale mancanza si traduce in un vizio sostanziale dell'atto, incidendo sul diritto di difesa e sulla motivazione dell'accertamento.
Da ultimo, parte appellante, parte appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 132 n.4 c.p.c., per omessa motivazione relativamente agli specifici motivi di doglianza esposti dal ricorrente con il ricorso introduttivo.
In particolare, il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato in modo puntuale e motivato sulle seguenti questioni:
-la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione del divieto di doppia imposizione, avendo il ricorrente documentato, tramite quietanze F24, l'avvenuto pagamento dell'IMU 2016 da parte del nudo proprietario, Sig. Nominativo_1 , con conseguente insussistenza del debito tributario reclamato a carico dell'usufruttuario, Sig. Ricorrente_1, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 33112/2018); 7
-la carenza di danno erariale per l'ente impositore, essendo il tributo stato integralmente versato per lo stesso immobile e anno d'imposta;
-la violazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 504/1992, in tema di soggettività passiva IMU, nonché del principio di unicità del presupposto impositivo e di capacità contributiva. La sentenza, invece, si sarebbe limitata a una motivazione generica e stereotipata, omettendo qualsiasi esame critico e analitico di tali censure.
In data 27.1.2026 la concessionaria del servizio riscossione del Comune di Pastorano depositava le proprio controdeduzioni.
In particolare, parte appellata ribadiva la correttezza delle decisione del giudice di primo grado e precisava che nessun rilievo poteva avere la querela di falso presentata il 25/09/2025 ovvero in data successiva all'emissione dell'opposta sentenza, in quanto il Giudice si basa esclusivamente sulle prove, i documenti e le deduzioni presentate agli atti di causa e pertanto, nel caso in esame, sulla base degli atti e dei fatti di causa si è pronunciato.
Rilevava, inoltre, l'infondatezza della dedotta eccezione di difetto di motivazione nonché dell'inammissibilità della stessa in quanto solo in questa sede proposta in chiara violazione dell'art. 57 comma 2 Dlgs 546/92 .
Difatti l'opposto atto, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, risulta legittimo sotto il profilo formale, in quanto contiene tutti gli elementi prescritti dall'art 7 della L. 212/2000.
In data 6.2.2026. a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Ed,invero, deve preliminarmente essere precisato che non può accedersi alla richiesta di sospensione del giudizio per la querela di falso in ragione del divieto di utilizzazione di fonti di prova non depositate nel corso del giudizio di primo grado di cui all'art. 58 del d.tp lgs.vo 546 del 1992 così come modificato dal d.to lgs.vo
220 del 30.12.2023.
Quanto alla pretesa nulllità per difetto di specificità dell'atto impositivo sotto il profilo dell'individuazione dei beni cui si riferisce la pretesa si osserva che tale domanda deve considerarsi nuova atteso che il ricorso di primo grado è stato affidato ad un unico motivo che di seguito si riporta :
" Nel caso che ci occupa, l'imposta per cui è intimato il pagamento è stata versata, in data 16/06/2016, con Prot. Telematico 1606516313951503, dal sig. Nominativo_1, nudo proprietario dell'immobile sito alla Indirizzo_1, in Pastorano, ed ivi residente a far data dal 09/10/2011 (All.5). Si evidenzia, dunque, la mancanza di danno erariale per l'Ente Comunale di Pastorano, in quanto il tributo è stato puntualmente versato dal sig. Nominativo_1 che usufruisce dell'immobile e che non ha mai esercitato qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti dell'usufruttuario, nonché di lui padre, sig. Ricorrente_1, anch'egli residentenell'immobile in parola (All.6). È incontestato, dunque, che il Comune di Pastorano abbia ricevuto il pagamento del tributo reclamato nei confronti del ricorrente, da parte del nudo proprietario dell'immobile, avendo poi, però, richiesto il pagamento nei confronti del titolare del diritto di usufrutto, duplicando di fatto la richiesta impositiva per il medesimo immobile. La ritenuta titolarità del diritto di usufrutto sull'intero fabbricato si pone, ai fini della soggettività passiva d'imposta, ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 3, comma l, in via alternativa alla proprietà dell'immobile medesimo (così, Cass. Civ. n.33112/2018). Tale principio consente di ritenere che il tributo corrisposto da uno dei soggetti passivi del tributo non può consentire all'ufficio di pretenderlo nuovamente nei confronti del titolare del diritto di usufrutto. Ai sensi del comma 2 art. 13 D.L. 201/2011, il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati ed è dovuta dai proprietari di fabbricati, che hanno il possesso ai sensi del comma
2 dell'art 1 DLgs 504/92 (...) e dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Tenendo in considerazione la circostanza che il sig. Nominativo_1 è uno dei reali fruitori dell'immobile su cui ricade la pretesa impositiva ed essendo, in ogni caso, provato il pagamento del tributo per l'anno di imposta 2016 e, stante l'impossibilità di duplicare l'imposizione per lo stesso cespite, questa difesa ritiene che l'impugnata intimazione di pagamento debba essere dichiarata nulla."
In ordine al profilo attinente la presunta doppia imposizione ed alla carenz adi danno erariale per l'ente impositore si condividono le considerazioni del giudice di primo grado relative alla stabilizzazione, nel merito, della pretesa in conseguenza della mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento.
La peculiarietà della vicenda , caratterizzata , comunque, dall'esistenza oggettiva di un versamento, la cui recuperabilità andrò verificata ad iniziativa del contribuente, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6911/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 916/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400000014 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 646/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.10.2025 Ricorrente_1 impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 916/2025 del 03/02/2025, pubblicata in data 26/02/202, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
CASERTA, che aveva rigettato il ricorso da lui promosso avverso l'intimazione di pagamento n.
55622400000014 per omesso versamento IMU 2016, notificata il 03/06/2024 dal concessionario Publiservizi
S.r.l. per conto del Comune di Pastorano e compensato le spese.
In sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto documentalmente provata dalla parte resistente la rituale notifica al ricorrente in data 30.12.2021 dell'avviso di accertamento esecutivo n. 40402100000039 prodromico all'atto impugnato e concernente gli immobili indicati nel ricorso introduttivo come soggetti a tassazione. La mancata impugnazione del citato avviso di accertamento ha comportato il consolidamento della pretesa tributaria per cui è causa, con conseguente inammissibilità di ogni questione che attenga al merito di essa.
Nell'atto di gravame parte appellante eccepisce, in primo luogo, la nullità della sentenza per erroneità ed illegittimità della motivazione.
Contrariamente, infatti, a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'odierno appellante avrebbe, sin da subito, eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, che costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale, essendo l'accertamento un provvedimento recettizio che viene ad esistenza solo se regolarmente notificato, così assolvendo l'onere di dedurre tempestivamente la nullità della notifica dell'atto prodromico. Tuttavia, nel giudizio di primo grado, Publiservizi
S.r.l. produceva, a fondamento della regolarità della notifica, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata SMART n. 61875666236-6 (CMP Napoli 28/12/2021), ritenuto sottoscritto dal sig. Ricorrente_1 e relativo all'avviso di accertamento IMU 2016 n. 40402100000039 emesso dal Comune di Pastorano. Il sig. Ricorrente_1 che aveva da sempre contestato, sin dalla fase amministrativa, di aver ricevuto l'intimazione di pagamento e, soprattutto, di aver apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento esibito da Publiservizi S.r.l., di fronte alla sentenza n.916/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria
Provinciale di Caserta rigettava il ricorso, ritenendo regolarmente notificati l'avviso di accertamento e l'intimazione, facendo espresso riferimento, nella motivazione, all'avviso di ricevimento menzionato come piena prova della notifica, proponeva, allora, querela di falso innanzi al Tribunale Civile di Santa Maria
Capua Vetere, in data 24/09/2025.
In secondo luogo, l'appellante eccepiva la nullità della sentenza per erroneità ed illegittimità della motivazione relativamente all'erronea qualificazione dell'oggetto dell'accertamento: terreni e non immobili diversi.
L'avviso di accertamento notificato al sig. Ricorrente_1, infatti, non conterrebbe una chiara indicazione dell'ubicazione dei terreni interessati dall'imposta, ma riporterebbe un generico “indirizzo non codificato”, come si può rilevare direttamente dal testo dell'atto allegato al fascicolo di primo grado. Questo dato è di fondamentale rilievo: la normativa vigente in materia IMU richiede che l'atto impositivo sia specifico, dettagliato e autosufficiente nell'individuazione dei beni cui si riferisce, affinché il contribuente possa esercitare pienamente il diritto di difesa e comprendere esattamente a quali terreni si riferisca la pretesa tributaria. L'assenza di una localizzazione precisa impedirebbe, in definitiva, non solo la verifica della reale sussistenza del presupposto d'imposta, ma anche la possibilità di accertare la natura catastale, la destinazione d'uso e la concreta riconducibilità dei beni alla sfera patrimoniale del destinatario dell'avviso.
Tale mancanza si traduce in un vizio sostanziale dell'atto, incidendo sul diritto di difesa e sulla motivazione dell'accertamento.
Da ultimo, parte appellante, parte appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 132 n.4 c.p.c., per omessa motivazione relativamente agli specifici motivi di doglianza esposti dal ricorrente con il ricorso introduttivo.
In particolare, il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato in modo puntuale e motivato sulle seguenti questioni:
-la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione del divieto di doppia imposizione, avendo il ricorrente documentato, tramite quietanze F24, l'avvenuto pagamento dell'IMU 2016 da parte del nudo proprietario, Sig. Nominativo_1 , con conseguente insussistenza del debito tributario reclamato a carico dell'usufruttuario, Sig. Ricorrente_1, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 33112/2018); 7
-la carenza di danno erariale per l'ente impositore, essendo il tributo stato integralmente versato per lo stesso immobile e anno d'imposta;
-la violazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 504/1992, in tema di soggettività passiva IMU, nonché del principio di unicità del presupposto impositivo e di capacità contributiva. La sentenza, invece, si sarebbe limitata a una motivazione generica e stereotipata, omettendo qualsiasi esame critico e analitico di tali censure.
In data 27.1.2026 la concessionaria del servizio riscossione del Comune di Pastorano depositava le proprio controdeduzioni.
In particolare, parte appellata ribadiva la correttezza delle decisione del giudice di primo grado e precisava che nessun rilievo poteva avere la querela di falso presentata il 25/09/2025 ovvero in data successiva all'emissione dell'opposta sentenza, in quanto il Giudice si basa esclusivamente sulle prove, i documenti e le deduzioni presentate agli atti di causa e pertanto, nel caso in esame, sulla base degli atti e dei fatti di causa si è pronunciato.
Rilevava, inoltre, l'infondatezza della dedotta eccezione di difetto di motivazione nonché dell'inammissibilità della stessa in quanto solo in questa sede proposta in chiara violazione dell'art. 57 comma 2 Dlgs 546/92 .
Difatti l'opposto atto, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, risulta legittimo sotto il profilo formale, in quanto contiene tutti gli elementi prescritti dall'art 7 della L. 212/2000.
In data 6.2.2026. a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Ed,invero, deve preliminarmente essere precisato che non può accedersi alla richiesta di sospensione del giudizio per la querela di falso in ragione del divieto di utilizzazione di fonti di prova non depositate nel corso del giudizio di primo grado di cui all'art. 58 del d.tp lgs.vo 546 del 1992 così come modificato dal d.to lgs.vo
220 del 30.12.2023.
Quanto alla pretesa nulllità per difetto di specificità dell'atto impositivo sotto il profilo dell'individuazione dei beni cui si riferisce la pretesa si osserva che tale domanda deve considerarsi nuova atteso che il ricorso di primo grado è stato affidato ad un unico motivo che di seguito si riporta :
" Nel caso che ci occupa, l'imposta per cui è intimato il pagamento è stata versata, in data 16/06/2016, con Prot. Telematico 1606516313951503, dal sig. Nominativo_1, nudo proprietario dell'immobile sito alla Indirizzo_1, in Pastorano, ed ivi residente a far data dal 09/10/2011 (All.5). Si evidenzia, dunque, la mancanza di danno erariale per l'Ente Comunale di Pastorano, in quanto il tributo è stato puntualmente versato dal sig. Nominativo_1 che usufruisce dell'immobile e che non ha mai esercitato qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti dell'usufruttuario, nonché di lui padre, sig. Ricorrente_1, anch'egli residentenell'immobile in parola (All.6). È incontestato, dunque, che il Comune di Pastorano abbia ricevuto il pagamento del tributo reclamato nei confronti del ricorrente, da parte del nudo proprietario dell'immobile, avendo poi, però, richiesto il pagamento nei confronti del titolare del diritto di usufrutto, duplicando di fatto la richiesta impositiva per il medesimo immobile. La ritenuta titolarità del diritto di usufrutto sull'intero fabbricato si pone, ai fini della soggettività passiva d'imposta, ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 3, comma l, in via alternativa alla proprietà dell'immobile medesimo (così, Cass. Civ. n.33112/2018). Tale principio consente di ritenere che il tributo corrisposto da uno dei soggetti passivi del tributo non può consentire all'ufficio di pretenderlo nuovamente nei confronti del titolare del diritto di usufrutto. Ai sensi del comma 2 art. 13 D.L. 201/2011, il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati ed è dovuta dai proprietari di fabbricati, che hanno il possesso ai sensi del comma
2 dell'art 1 DLgs 504/92 (...) e dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Tenendo in considerazione la circostanza che il sig. Nominativo_1 è uno dei reali fruitori dell'immobile su cui ricade la pretesa impositiva ed essendo, in ogni caso, provato il pagamento del tributo per l'anno di imposta 2016 e, stante l'impossibilità di duplicare l'imposizione per lo stesso cespite, questa difesa ritiene che l'impugnata intimazione di pagamento debba essere dichiarata nulla."
In ordine al profilo attinente la presunta doppia imposizione ed alla carenz adi danno erariale per l'ente impositore si condividono le considerazioni del giudice di primo grado relative alla stabilizzazione, nel merito, della pretesa in conseguenza della mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento.
La peculiarietà della vicenda , caratterizzata , comunque, dall'esistenza oggettiva di un versamento, la cui recuperabilità andrò verificata ad iniziativa del contribuente, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.