Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1463
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per erroneità ed illegittimità della motivazione

    La Corte ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio per querela di falso, poiché la prova non era stata depositata nel giudizio di primo grado. Inoltre, ha ritenuto nuova la domanda relativa alla specificità dell'atto impositivo, poiché il ricorso di primo grado si basava su un unico motivo relativo alla doppia imposizione e alla carenza di danno erariale.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per erroneità ed illegittimità della motivazione relativamente all'erronea qualificazione dell'oggetto dell'accertamento

    La Corte ha ritenuto tale domanda nuova, poiché il ricorso di primo grado si concentrava sulla questione della doppia imposizione e della carenza di danno erariale, non sulla specificità dell'atto impositivo.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 132 n.4 c.p.c.

    La Corte ha condiviso le considerazioni del giudice di primo grado relative alla stabilizzazione della pretesa tributaria in conseguenza della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, ritenendo che le questioni sulla doppia imposizione e sul danno erariale non potessero essere riproposte in appello in quanto non costituivano il motivo del ricorso di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1463
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1463
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo