Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15417/2023
R.G. instaurato da con l'avv. BIUNDO GLORIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BAROLI PAOLA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate rispettivamente in data 18.11.2024 e 21.11.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione [ovvero alle diverse condizioni se necessario], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. Affidare i figli minori ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale sui medesimi in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. Disporre che il padre li tenga
1
cena sino eventualmente alla mattina successiva quando accompagnerà i minori a scuola. Nel caso di impossibilità lavorativa di entrambi i genitori, gli stessi potranno fare affidamento su di una terza persona di fiducia il cui costo sarà sostenuto al 50% ciascuno. Dare atto altresì che la sig.ra
[...]
avrà la possibilità, a discrezione della stessa ed informando previamente il marito, di tenere Pt_1
i figli con sé occasionalmente un sabato pomeriggio/sera e/o domenica, oltre il proprio weekend di spettanza;
4. Disporre che i figli minori trascorreranno i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio, durante le vacanze estive ed uno durante quelle natalizie, segnatamente dal 26/12 sino al 31/12 mattina ovvero dal 31/12 sino al 6/1 da alternarsi con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente, sempre salvo diversi accordi tra le parti e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni extrascolastici dei minori. I coniugi potranno portare, previo accordo, i minori in vacanza anche in ulteriori periodi dell'anno;
5. Assegnare la nuova casa coniugale sita in Bedizzole (BS), in via Campagnola Di Sopra
n. 6, contratta in locazione, alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti per abitarci unitamente Pt_1
ai figli;
6. Disporre che quanto previsto anche ai precedenti punti avvenga nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione dei figli e del loro stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi;
7. Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo al mantenimento indiretto dei figli un assegno mensile dell'importo complessivo di €
500,00 (cinquecento/00), ovvero € 250,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT, ponendosi come base il mese successivo l'udienza presidenziale;
8. Disporre che ciascun genitore sosterrà in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie ai figli come indicate nel
Protocollo 14/7/2016 in uso avanti al Tribunale di Brescia (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concentrazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.);
9. Dare atto che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra in quanto genitore Pt_1
collocatario dei figli, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai medesimi saranno beneficiate da ciascuna delle parti al 50%; 10. Dare atto che il sig. si impegna a concorrere al pagamento delle bollette delle utenze domestiche Parte_2
della già casa coniugale mediante Wallet di Union Energia, ovvero si impegna a far beneficiare anche la moglie del bonus da lui maturato annualmente fino ad esaurimento. La sig.ra Parte_3
2
[...] dovrà cooperare alla creazione degli sconti nel Wallet di Union Energia sfruttando le Gift Card e relativi Cash Black disponibili nel proprio account. 11. Dare atto che il sig. rinuncia a Parte_2
pretendere il rimborso pattuito per la vendita della ex casa coniugale, così che la sig.ra Pt_1 possa trattenere l'intera somma realizzata, ovvero € 179.000,00; 12. Dare atto che le parti si impegnano a sostenere al 50% ciascuno le spese veterinarie di mantenimento dei gatti attualmente collocati presso la sig.ra ; il sig. si impegnerà a cambiare l'intestazione degli Pt_1 Parte_2
animali, allo stato a lui intestati, che quindi diverranno di proprietà della moglie, a proprie spese;
13. Dare atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
14. Le parti si concedono fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, anche con riguardo ai figli minori;
15. Spese della procedura compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03.09.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AZ (BS) (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2006) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 23.4.2008) e (n. 15.8.2012). Per_1 Per_2
Le parti risultano separate dal 18.4.2024 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
3 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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