CASS
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.LA EL, nato in [...] il [...]; 2.AL DJ, nato in [...] il [...]; 3.AL RI, nato in [...] il [...]; rappresentati ed assistiti dall'avv. Marco Felice Moda - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 29/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le memorie a firma dell'avv. Marco Moda inoltrate in data 16/11/2025 nell'interesse di LL RI e di LL DJ. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4697 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/04/2025 la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Novara emessa il 24/05/2024, assolveva LL RI dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto, riqualificato il delitto di cui al capo A) come reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 5 cod. pen., e rideterminava la pena in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa;
per LL DJ, rideterminava la pena inflitta per tutti i reati in contestazione in anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
quanto a LL EL, sostituiva la pena detentiva inflitta con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, affidandolo per LL EL e per LL RI ad un motivo, per LL DJ a due motivi. 2.1. Per EL LL, con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di indicare la durata della detenzione domiciliare sostitutiva. 2.2. Per RI LL, con l'unico motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. lamentando carenza ed illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che, secondo la difesa - a sèguito di riqualificazione del reato di rapina aggravata in quello di furto in abitazione - sarebbe stato determinato in misura ampiamente superiore al minimo edittale, senza alcuna specifica motivazione ed omettendo qualsiasi riferimento agli indici di gravità del reato di cui all'art. 133 cod. pen. 2.3. Per DJ LL, si articolano due motivi di ricorso. 2.3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. eccependo la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di reato - rapina impropria aggravata anziché furto in abitazione - nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Nel dettaglio, la difesa lamenta che la Corte territoriale, ignorando o travisando le risultanze processuali, non ha adeguatamente considerato che la condotta dell'imputato si sarebbe esaurita nella consumazione dell'atto predatorio, mentre sarebbe priva di rilevanza giuridica la successiva condotta di fuga, messa in atto senza ricorrere a violenza o minaccia all'indirizzo degli operanti, essendosi l'imputato limitato a divincolarsi quando, caduto durante la fuga e dolorante, era stato raggiunto ed ammanettato. 2 2.3.2. Con il secondo motivo, la difesa chiede di procedere alla sospensione del procedimento fino alla decisione della Corte costituzione sulla pendente questione di legittimità, sollevata in relazione all'art. 59, comma 1 lett. d), L. 689/1981, come modificato dal d.lgs. 150/2022, nella parte in cui prevede che la pena detentiva non possa essere sostituita per uno dei reati c.d. ostativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell'interesse di EL LL è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.1. Si deve infatti rammentare che l'art. 57 della I. 689/1981, come recentemente novellato dal D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'art. 1, comma 17 della I. 27/09/2021 n. 134, legge delega della cd. Riforma Cartabia, stabilisce che: "La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita ... ". Si prevede, infatti, che, ad ogni effetto giuridico, le tre pene sostitutive (non pecuniarie) si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita e che un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà, di detenzione domiciliare o di lavoro di pubblica utilità sostitutivi. Ciò detto, il provvedimento impugnato appare essere immune dai vizi sul punto, essendo stabilita per espressa previsione di legge la durata della pena sostitutiva. 2. Anche il ricorso nell'interesse di LL DJ è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso si risolve, infatti, nel richiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto e delle prove formatesi nel corso del giudizio abbreviato (apprezzamento della condotta di fuga in funzione servente rispetto al mantenimento del possesso della res sottratta o dell'impunità, oltre che della condotta di opposizione all'operato degli agenti di polizia intervenuti, concretizzatosi anche in lesioni ai loro danni) e per la natura meramente reiterativa della doglianza prospettata, già rigettata dal giudice dell'appello con motivazione ampia e congrua, oltre che assolutamente logica. Dal che discende anche il difetto di specificità del motivo di ricorso, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza di appello, laddove evidenzia (pp. 6-7), sulla scorta del compendio probatorio acquisito e correttamente valutato, che la condotta del ricorrente - a differenza di quella del fratello RI, il quale, dopo l'atto predatorio e a fronte dell'intervento degli operanti, si è limitata ad una semplice fuga - si è concretizzata in un comportamento aggressivo e violento ("si dimenava cercando di colpire gli agenti con i pugni e nell'occorso il vice ispettore Badavelli Simone riportava 3 lesioni guaribili in sei giorni"; p. 6 sentenza) tale da integrare correttamente la fattispecie di rapina impropria, oltre a quella di resistenza a pubblico ufficiale contestata. Rispetto a tale ricostruzione delle modalità del fatto, scevra da profili di illogicità e contraddittorietà, la difesa tenta di veicolare una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. 2.2. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di procedere alla sospensione del procedimento fino alla decisione della Corte costituzione sulla questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 59, comma 1 lett. D, I. 689/1981 nella parte in cui prevede che la pena detentiva non può essere sostituita per uno dei reati c.d. ostativi. Va invero rammentato che lo scorso luglio 2025 è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Corte cost. sent. 9 luglio 2025, dep. 29 luglio 2025, n. 139, Pres. Amoroso, rel. Viganò). 3. Il motivo di ricorso nell'interesse di RI LL è fondato. Invero, a fronte di uno specifico motivo di appello articolato dalla difesa del ricorrente (v. seconda pagina ricorso), la Corte di merito ha omesso di fornire risposta, in ordine a specifici aspetti della posizione soggettiva del ricorrente, neppure implicitamente deducibile dalla motivazione resa, a proposito della rideterminazione del trattamento sanzionatorio riservatogli a seguito della riqualificazione del reato ascritto e del riconoscimento in regime di prevalenza, sulla contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., della già concesse circostanze attenuanti generiche. La sentenza va pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, la quale dovrà rideterminare la pena ovvero chiarire i criteri seguiti per irrogare quella inflitta, specificando anche se l'imputato potrà usufruire della sostituzione della pena peraltro già concessa dal giudice di primo grado. Va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. 4. Da quanto sopra esposto discende l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di EL LL e di DJ LL con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Per la posizione di RI LL, si dispone invece l'annullamento della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Core di appello di Torino. 4 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LL EL e di LL DJ che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di LL RI con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di LL RI. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Il Presidente
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 29/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le memorie a firma dell'avv. Marco Moda inoltrate in data 16/11/2025 nell'interesse di LL RI e di LL DJ. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4697 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 27/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/04/2025 la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Novara emessa il 24/05/2024, assolveva LL RI dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto, riqualificato il delitto di cui al capo A) come reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 5 cod. pen., e rideterminava la pena in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa;
per LL DJ, rideterminava la pena inflitta per tutti i reati in contestazione in anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
quanto a LL EL, sostituiva la pena detentiva inflitta con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, affidandolo per LL EL e per LL RI ad un motivo, per LL DJ a due motivi. 2.1. Per EL LL, con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di indicare la durata della detenzione domiciliare sostitutiva. 2.2. Per RI LL, con l'unico motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. lamentando carenza ed illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che, secondo la difesa - a sèguito di riqualificazione del reato di rapina aggravata in quello di furto in abitazione - sarebbe stato determinato in misura ampiamente superiore al minimo edittale, senza alcuna specifica motivazione ed omettendo qualsiasi riferimento agli indici di gravità del reato di cui all'art. 133 cod. pen. 2.3. Per DJ LL, si articolano due motivi di ricorso. 2.3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. eccependo la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di reato - rapina impropria aggravata anziché furto in abitazione - nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Nel dettaglio, la difesa lamenta che la Corte territoriale, ignorando o travisando le risultanze processuali, non ha adeguatamente considerato che la condotta dell'imputato si sarebbe esaurita nella consumazione dell'atto predatorio, mentre sarebbe priva di rilevanza giuridica la successiva condotta di fuga, messa in atto senza ricorrere a violenza o minaccia all'indirizzo degli operanti, essendosi l'imputato limitato a divincolarsi quando, caduto durante la fuga e dolorante, era stato raggiunto ed ammanettato. 2 2.3.2. Con il secondo motivo, la difesa chiede di procedere alla sospensione del procedimento fino alla decisione della Corte costituzione sulla pendente questione di legittimità, sollevata in relazione all'art. 59, comma 1 lett. d), L. 689/1981, come modificato dal d.lgs. 150/2022, nella parte in cui prevede che la pena detentiva non possa essere sostituita per uno dei reati c.d. ostativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell'interesse di EL LL è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.1. Si deve infatti rammentare che l'art. 57 della I. 689/1981, come recentemente novellato dal D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'art. 1, comma 17 della I. 27/09/2021 n. 134, legge delega della cd. Riforma Cartabia, stabilisce che: "La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita ... ". Si prevede, infatti, che, ad ogni effetto giuridico, le tre pene sostitutive (non pecuniarie) si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita e che un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà, di detenzione domiciliare o di lavoro di pubblica utilità sostitutivi. Ciò detto, il provvedimento impugnato appare essere immune dai vizi sul punto, essendo stabilita per espressa previsione di legge la durata della pena sostitutiva. 2. Anche il ricorso nell'interesse di LL DJ è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso si risolve, infatti, nel richiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto e delle prove formatesi nel corso del giudizio abbreviato (apprezzamento della condotta di fuga in funzione servente rispetto al mantenimento del possesso della res sottratta o dell'impunità, oltre che della condotta di opposizione all'operato degli agenti di polizia intervenuti, concretizzatosi anche in lesioni ai loro danni) e per la natura meramente reiterativa della doglianza prospettata, già rigettata dal giudice dell'appello con motivazione ampia e congrua, oltre che assolutamente logica. Dal che discende anche il difetto di specificità del motivo di ricorso, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza di appello, laddove evidenzia (pp. 6-7), sulla scorta del compendio probatorio acquisito e correttamente valutato, che la condotta del ricorrente - a differenza di quella del fratello RI, il quale, dopo l'atto predatorio e a fronte dell'intervento degli operanti, si è limitata ad una semplice fuga - si è concretizzata in un comportamento aggressivo e violento ("si dimenava cercando di colpire gli agenti con i pugni e nell'occorso il vice ispettore Badavelli Simone riportava 3 lesioni guaribili in sei giorni"; p. 6 sentenza) tale da integrare correttamente la fattispecie di rapina impropria, oltre a quella di resistenza a pubblico ufficiale contestata. Rispetto a tale ricostruzione delle modalità del fatto, scevra da profili di illogicità e contraddittorietà, la difesa tenta di veicolare una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. 2.2. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di procedere alla sospensione del procedimento fino alla decisione della Corte costituzione sulla questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 59, comma 1 lett. D, I. 689/1981 nella parte in cui prevede che la pena detentiva non può essere sostituita per uno dei reati c.d. ostativi. Va invero rammentato che lo scorso luglio 2025 è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Corte cost. sent. 9 luglio 2025, dep. 29 luglio 2025, n. 139, Pres. Amoroso, rel. Viganò). 3. Il motivo di ricorso nell'interesse di RI LL è fondato. Invero, a fronte di uno specifico motivo di appello articolato dalla difesa del ricorrente (v. seconda pagina ricorso), la Corte di merito ha omesso di fornire risposta, in ordine a specifici aspetti della posizione soggettiva del ricorrente, neppure implicitamente deducibile dalla motivazione resa, a proposito della rideterminazione del trattamento sanzionatorio riservatogli a seguito della riqualificazione del reato ascritto e del riconoscimento in regime di prevalenza, sulla contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., della già concesse circostanze attenuanti generiche. La sentenza va pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, la quale dovrà rideterminare la pena ovvero chiarire i criteri seguiti per irrogare quella inflitta, specificando anche se l'imputato potrà usufruire della sostituzione della pena peraltro già concessa dal giudice di primo grado. Va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. 4. Da quanto sopra esposto discende l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di EL LL e di DJ LL con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Per la posizione di RI LL, si dispone invece l'annullamento della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Core di appello di Torino. 4 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LL EL e di LL DJ che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di LL RI con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di LL RI. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Il Presidente