Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2026, proposto da
NN IC, RO IC, AT IC, ROria OR, NC IC, rappresentati e difesi dagli avvocati NN FR Fidone e ROrio Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza formale, trasmessa a mezzo pec in data 11.11.2025, con la quale i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Vittoria di avviare le procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione del terreno sito in Vittoria in C.da Cicchitto contraddistinto in Catasto al fg. 118 particelle n. 623, 624 e 625,
nonché per l’accertamento
del relativo obbligo di provvedere in capo all’Ente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. FR HE e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con contratto preliminare di compravendita dell’8.11.1993 i sig.ri NN IC, ROria OR, RO IC, AT IC e NC IC, odierni ricorrenti, promettevano di vendere ai sig.ri NG Di TI e NG CC gli immobili (terreni e fabbricati) ubicati in agro di Vittoria in C.da Cicchitto, contraddistinti in catasto al fg. 118 partt. 82, 235, 623, 624, 625, 667, 78, 226, con estensione complessiva di ha 01.79.37.
I promissari acquirenti, avuto il possesso materiale degli immobili contestualmente alla stipula del preliminare, eseguivano nel fondo opere di trasformazione rientranti nella lottizzazione abusiva, tali da comportarne il sequestro ex art. 15, comma 3- bis , del D.L. n. 12 del 14.01.1991 e la conseguente confisca.
Con ordinanza n. 384 del 26.10.1994 il Comune di Vittoria disponeva la trascrizione nei registri immobiliari del sequestro giudiziario e, successivamente, veniva disposta l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili situati nelle particelle nn. 623, 624 e 625 fg. 118.
A seguito di un articolato contenzioso giudiziario veniva stabilito, da ultimo con sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Ragusa, poi confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 2063/2023, la condanna dei promissari acquirenti al rilascio in favore degli odierni ricorrenti del possesso degli immobili, oggetto del preliminare di compravendita dell’8.11.1993, con esclusione dei terreni oggetto di confisca e di acquisizione al patrimonio comunale, identificati nelle particelle nn. 623, 624 e 625 fg. 118.
Con istanza formale trasmessa a mezzo pec in data 11.11.2025 i ricorrenti – evidenziando che il Comune di Vittoria non stesse utilizzando l’area in questione da oltre trent’anni e che la responsabilità della relativa confisca non fosse ad essi addebitabile – chiedevano all’Ente di avviare “... le procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione del bene sopra identificato ”, impegnandosi a partecipare ad essa o, in via subordinata, di avviare un “ procedimento volto alla legittima acquisizione delle aree sopra identificate ”, restando ferma, in ogni caso, la “... possibilità, per l’ente, di esercitare il proprio potere di autotutela in relazione al provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle particelle in questione, atteso che ricorrono tutti i presupposti per l’annullamento ex tunc, essendo stata acclarata la totale assenza di responsabilità degli odierni istanti in relazione alla realizzazione delle opere abusive e in considerazione del suo prolungato inutilizzo sin dalla sua acquisizione ”.
2. In assenza di riscontro da parte dell’Amministrazione comunale, con ricorso notificato in data 13.01.2026 e depositato il 15.01.2026 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di:
- dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato sulla loro istanza formale dell’11.11.2025 e di accertare il correlato obbligo di provvedere;
- ordinare di provvedere entro un congruo termine decorrente dal deposito della sentenza, comunque adottando ogni atto conseguenziale;
- per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, nominare, sin d’ora, un commissario ad acta il quale provveda in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti, entro un termine congruo e ragionevole;
- in ogni caso, pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ex art. 31, comma 3, c.p.a., non essendo necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dalla P.A.
Il ricorso è stato proposto per il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione dell’art. 2 della l. 241/90; illegittimità del silenzio e dell’inerzia per violazione del principio di ragionevole durata del procedimento, del principio di affidamento del privato nel corretto operato della p.a., del principio di leale cooperazione tra p.a. e privato; violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo e dei principi di rango costituzionale di efficacia, efficienza e buon andamento della p.a.; illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; gravissima incertezza e perplessità nell’esercizio del potere amministrativo .
2.1. Viene rilevato, nello specifico, che l'omessa emanazione del provvedimento finale, a seguito di istanza formale dell’11.11.2025, abbia determinato la violazione dell’obbligo giuridico di provvedere mediante l’esercizio del potere amministrativo volto all'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico e teso alla conclusione del procedimento, specificandosi, altresì, che, anche ove l’Amministrazione comunale avesse ravvisato in tale istanza una “ manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda ”, quest’ultima avrebbe dovuto comunque concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, secondo quanto previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990.
3. Il Comune di Vittoria si è costituito in giudizio in data 13.02.2026 e, con successiva memoria del 9.03.2026, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere in capo ai ricorrenti, in quanto privi di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata idonea a fondare sia la legittimazione procedimentale per cui è causa che l’azionabilità del rito sul silenzio.
Viene altresì eccepita l’inammissibilità del ricorso in quanto nella presente fattispecie non risulterebbe configurabile un silenzio-inadempimento laddove l’istanza del privato, come nel caso di specie, investa valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.
Il Comune rileva, inoltre, che l’accertato coinvolgimento, per via giudiziale, dei ricorrenti nell’attività di lottizzazione abusiva che ha interessato gli immobili in questione sarebbe di per sé ostativo all’ottenimento, da parte di quest’ultimi, di una pronuncia favorevole nel merito.
4. Con memoria di replica del 13.03.2026 i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni e controdeduzioni sollevate dal Comune resistente, precisando, in particolare, di non avere alcuna corresponsabilità nell’attività di lottizzazione abusiva relativa agli immobili interessati dall’oggetto della controversia e insistendo per l’accoglimento del relativo ricorso.
5. Con memoria di replica versata in atti in pari data il Comune di Vittoria ha ulteriormente declinato le proprie eccezioni e controdeduzioni.
6. Alla camera di consiglio del 25.03.2026, presente il difensore della parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
7. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dallo scrutinio delle eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione ricorrente, attesa l’infondatezza, nel merito, dell’odierno ricorso per quanto di seguito esposto e considerato.
8. Deve preliminarmente rammentarsi che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 241/1990 “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. (...) ”. Il successivo comma 2 stabilisce che “ Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ”.
Secondo giurisprudenza consolidata « La fattispecie del c.d. "silenzio-inadempimento" riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l'Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza, l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente; i presupposti per l'attivazione del rito sono dunque sia l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, sia la natura provvedimentale dell'attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2, l. n. 241 del 1990 » ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 26.05.2023, n. 5206).
Un preciso obbligo di provvedere sull'istanza del privato sussiste, oltreché nei casi previsti dalla legge, nelle ipotesi in cui, “... sulla base dei principi generali, esigenze di giustizia sostanziale e di certezza dei rapporti impongono l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 9 maggio 2025, n. 1508) e “... a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’amministrazione pubblica ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2021, n. 6569).
9. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte al caso di specie, il Collegio ritiene che l’istanza dei privati rivolta a un Comune avente ad oggetto la richiesta di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione di un bene acquisito al proprio patrimonio non possa generare alcun obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione.
Non è infatti possibile rinvenire un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico che legittimi la pretesa del privato a che l’Amministrazione azioni il detto procedimento, viepiù quando, come nel caso di specie, manca una (previa) valutazione di cessata utilità del bene.
È evidente, infatti, che l'Amministrazione non abbia l'obbligo, bensì il potere discrezionale di avviare il procedimento che può portare all’alienazione dei propri beni immobili, con la conseguenza che le istanze volte a sollecitare l'esercizio di tale potere hanno una funzione, appunto, di mera sollecitazione, ma non creano in capo alla P.A. alcun obbligo di provvedere e non danno luogo alla formazione di silenzio-inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza.
Né è possibile sostenere, peraltro, che in capo agli odierni ricorrenti vi sia una qualche posizione giuridicamente tutelata finalizzata ad ottenere l’avvio di tale procedimento di alienazione e l’adozione di un provvedimento espresso, da correlarsi ad esigenze di giustizia sostanziale e di certezza dei rapporti giuridici.
Il dovere di provvedere, infatti, caratterizza unicamente l’attività provvedimentale pubblicistica della pubblica amministrazione nelle ipotesi in cui sia riconosciuto dall’ordinamento un interesse legittimo pretensivo, il quale presuppone che l’istante versi in una posizione differenziata e qualificata rispetto a qualsivoglia altro soggetto eventualmente coinvolto nella futura spendita del potere.
L’essere stati – prima dell’acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune di Vittoria – titolari del diritto di proprietà relativamente all’immobile di cui ora viene chiesta l’alienazione non costituisce un’evidenza fattuale suscettibile di trasformare un interesse di mero fatto in una posizione di aspettativa qualificata all’avvio del procedimento o, in ogni caso, alla conoscenza del contenuto e delle ragioni delle determinazioni dell’amministrazione pubblica.
Né rileva che nel corpo dell’istanza tali soggetti si impegnino a partecipare a tale procedura di vendita o che si dichiarino disponibili a “... bonificare e a ripulire il terreno in oggetto da tutti i rifiuti e dal materiale ivi insistente, offrendo altresì la massima disponibilità agli organi di vigilanza e alle autorità preposte e impegnandosi a ripristinare lo stato dei luoghi, ivi compresa la demolizione dei manufatti abusivi mai effettuata sino ad oggi, tutto a proprie spese e cura ” o, ancora, a “... riconoscere un corrispettivo economico al Comune di Vittoria, che quivi viene determinato in € 24.000,00, in relazione alla natura del fondo ”.
È peraltro fuori fuoco la richiesta, presentata in via subordinata, mediante cui viene chiesto al Comune di Vittoria di “ avviare un procedimento volto alla legittima acquisizione delle aree sopra identificate ”, la quale viene motivata sulla base del fatto che i ricorrenti non sarebbero i responsabili degli abusi edilizi compiuti nell’area.
È di tutta evidenza, infatti, che tale “acquisizione” sia stata già legittimamente compiuta dall’Ente, tanto che, nella parte conclusiva della stessa istanza, gli stessi ricorrenti – rilevando che “ Resta ferma in ogni caso la possibilità, per l’ente, di esercitare il proprio potere di autotutela in relazione al provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle particelle in questione, atteso che ricorrono tutti i presupposti per l’annullamento ex tunc, essendo stata acclarata la totale assenza di responsabilità degli odierni istanti in relazione alla realizzazione delle opere abusive e in considerazione del suo prolungato inutilizzo sin dalla sua acquisizione ” – sollecitano, di fatto, l’Amministrazione locale ad annullare, in autotutela, la precedente determinazione mediante cui il procedimento di “acquisizione” è stato già portato a termine.
Rispetto a tale, ulteriore, sollecitazione, volta in concreto a stimolare l’esercizio del potere di autotutela, è pacifico, in giurisprudenza, che “... non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi [...] , non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2025, n. 6595, e la giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4405, cit.; più di recente, Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2025, n. 5088).
10. Il ricorso, in definitiva, in quanto infondato per quanto sopra esposto, deve essere respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
FR HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR HE | RA EN |
IL SEGRETARIO