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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 12003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12003 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere LA SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12003 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 09 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza presentata da BI SC, detenuto in espiazione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione per un reato commesso in danno della sorella e del cognato, suoi vicini di casa, chiedendo la concessione della detenzione domiciliare presso la propria abitazione. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto del buon comportamento del condannato nel corso della detenzione carceraria, ma ha ritenuto inidoneo, per l'applicazione della misura alternativa, il domicilio indicato, trattandosi di un'abitazione posta nel medesimo immobile ove abitano le persone offese, contro le quali il reato è stato commesso per problemi di vicinato, immobile che si trova nelle medesime condizioni che hanno determinato la condotta delittuosa.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso BI SC, per mezzo del suo difensore avv. Alessandra De Filippis, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza ha respinto l'istanza di concessione della detenzione domiciliare solo affermando l'inidoneità del domicilio, trattandosi dello stesso immobile in cui abitano anche le persone offese del reato per cui il ricorrente è stato condannato, e in ordine al quale al medesimo venne applicato il divieto di dimora, revocato a seguito della esecuzione della condanna. Non ha tenuto conto, però, del fatto che l'abitazione del ricorrente e quella della sorella sono separate da un muro e, soprattutto, non ha valutato la persistenza della pericolosità del ricorrente stesso, a fronte del suo percorso detentivo corretto, che gli ha consentito di beneficiare della liberazione anticipata, anche se non gli sono stati mai concessi permessi. Il Tribunale, quindi, ha omesso di formulare un giudizio prognostico positivo, alla luce di tale correttezza del percorso detentivo e del parere favorevole espresso anche dalla équipe trattamentale del carcere. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto altresì valutare le criticità della sentenza di condanna, e prendere atto del fatto che, espiata la pena, il ricorrente tornerà comunque ad abitare accanto alle persone offese.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa valutazione degli elementi favorevoli al detenuto. La giurisprudenza ha stabilito che, ai fini della concessione delle misure alternative, deve valutarsi la condotta serbata dal condannato dopo la condanna, in particolare quanto agli elementi positivi da questa emergenti. Tali elementi sono segnalati nelle relazioni di sintesi, ma il Tribunale di sorveglianza non le ha menzionate, e non ha valutato tali elementi. L'ordinanza viola, così, l'art. 27 Cost., secondo cui la pena deve sempre mantenere un fine rieducativo, per cui la detenzione in carcere è l'extrema ratio. Il Tribunale, invece, ha di fatto emesso una decisione ulteriormente punitiva a carico del condannato, senza alcuna valutazione dei progressi da lui compiuti.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. In entrambi i suoi motivi il ricorrente lamenta l'errata motivazione dell'ordinanza, che non avrebbe valutato la cessazione della sua pericolosità, alla luce dei molti elementi favorevoli trascurati dal Tribunale di sorveglianza. Tale affermazione è infondata, in quanto l'ordinanza risulta avere preso atto della condotta corretta tenuta in carcere dal ricorrente e dei benefici penitenziari a lui riconosciuti, ma ha, di fatto, ritenuto ancora presente un certo grado di pericolosità, connesso alla sua volontà di svolgere la detenzione domiciliare nello stesso edificio ove lo stato di litigiosità verso la sorella e il cognato, suoi vicini di casa, hanno determinato la consumazione del reato per il quale egli è stato condannato. La rilevanza della particolare situazione abitativa, che evidentemente facilita il contatto con le persone offese, è stata ritenuta sussistente anche nella fase processuale antecedente alla condanna, avendo lo stesso ricorrente riferito che gli venne applicata la misura cautelare del divieto di dimora, al fine di evitare il pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale, di fatto, ha ritenuto ancora presente tale pericolo, e quindi presente una condizione di pericolosità sociale non del tutto superata, legata al ripristino della possibilità di contatto con le sue precedenti vittime. Una analoga valutazione è stata, con evidenza, formulata anche dal magistrato di sorveglianza che, secondo quanto asserito dal ricorrente, non gli ha mai concesso permessi, neppure di necessità: la non ammissione a tale beneficio penitenziario attesta il ritenuto non pieno superamento della pericolosità del soggetto, proprio con riferimento alla possibilità di incontro e contatto con i familiari, vittime del delitto da lui commesso in precedenza. La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza, pertanto, appare logica, dovendo il giudizio di idoneità della misura alternativa richiesta dal detenuto fondarsi sulle caratteristiche di questa, e sulla sua capacità di prevenire la commissione di nuovi reati: l'affermazione che la concessione di una misura 3 alternativa che ripristini la situazione che ha causato la commissione del precedente reato non consenta di ritenere la stessa idonea ad evitare il rischio di una specifica recidiva appare, perciò, non manifestamente infondata. Il fatto che, una volta espiata la pena, il ricorrente tornerà ad abitare nel medesimo immobile, a contatto con le sue precedenti vittime, è argomento del tutto irrilevante, dovendo il Tribunale di sorveglianza valutare solo l'accoglibilità o meno di una domanda postagli in relazione ad una pena in espiazione, e non essendo suo compito occuparsi dello stile di vita che il condannato vorrà adottare una volta cessata tale espiazione, e da lui riacquistata la piena libertà.
3. La decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza appare legittima e fondata anche alla luce del principio dettato da questa Corte in tema di progressività del trattamento sanzionatorio. Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre...». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213). Il mancato esperimento di esperienze premiali, e di rientri temporanei nell'abitazione in questione, è stato logicamente valutato come impeditivo della concessione di una misura alternativa che ripristini il contatto con le vittime, senza che sia stata in precedenza verificata la capacità del ricorrente di astenersi, in tale situazione, da ulteriori comportamenti negativi.
4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI PE UC 4
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12003 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 09 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza presentata da BI SC, detenuto in espiazione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione per un reato commesso in danno della sorella e del cognato, suoi vicini di casa, chiedendo la concessione della detenzione domiciliare presso la propria abitazione. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto del buon comportamento del condannato nel corso della detenzione carceraria, ma ha ritenuto inidoneo, per l'applicazione della misura alternativa, il domicilio indicato, trattandosi di un'abitazione posta nel medesimo immobile ove abitano le persone offese, contro le quali il reato è stato commesso per problemi di vicinato, immobile che si trova nelle medesime condizioni che hanno determinato la condotta delittuosa.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso BI SC, per mezzo del suo difensore avv. Alessandra De Filippis, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza ha respinto l'istanza di concessione della detenzione domiciliare solo affermando l'inidoneità del domicilio, trattandosi dello stesso immobile in cui abitano anche le persone offese del reato per cui il ricorrente è stato condannato, e in ordine al quale al medesimo venne applicato il divieto di dimora, revocato a seguito della esecuzione della condanna. Non ha tenuto conto, però, del fatto che l'abitazione del ricorrente e quella della sorella sono separate da un muro e, soprattutto, non ha valutato la persistenza della pericolosità del ricorrente stesso, a fronte del suo percorso detentivo corretto, che gli ha consentito di beneficiare della liberazione anticipata, anche se non gli sono stati mai concessi permessi. Il Tribunale, quindi, ha omesso di formulare un giudizio prognostico positivo, alla luce di tale correttezza del percorso detentivo e del parere favorevole espresso anche dalla équipe trattamentale del carcere. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto altresì valutare le criticità della sentenza di condanna, e prendere atto del fatto che, espiata la pena, il ricorrente tornerà comunque ad abitare accanto alle persone offese.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa valutazione degli elementi favorevoli al detenuto. La giurisprudenza ha stabilito che, ai fini della concessione delle misure alternative, deve valutarsi la condotta serbata dal condannato dopo la condanna, in particolare quanto agli elementi positivi da questa emergenti. Tali elementi sono segnalati nelle relazioni di sintesi, ma il Tribunale di sorveglianza non le ha menzionate, e non ha valutato tali elementi. L'ordinanza viola, così, l'art. 27 Cost., secondo cui la pena deve sempre mantenere un fine rieducativo, per cui la detenzione in carcere è l'extrema ratio. Il Tribunale, invece, ha di fatto emesso una decisione ulteriormente punitiva a carico del condannato, senza alcuna valutazione dei progressi da lui compiuti.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. In entrambi i suoi motivi il ricorrente lamenta l'errata motivazione dell'ordinanza, che non avrebbe valutato la cessazione della sua pericolosità, alla luce dei molti elementi favorevoli trascurati dal Tribunale di sorveglianza. Tale affermazione è infondata, in quanto l'ordinanza risulta avere preso atto della condotta corretta tenuta in carcere dal ricorrente e dei benefici penitenziari a lui riconosciuti, ma ha, di fatto, ritenuto ancora presente un certo grado di pericolosità, connesso alla sua volontà di svolgere la detenzione domiciliare nello stesso edificio ove lo stato di litigiosità verso la sorella e il cognato, suoi vicini di casa, hanno determinato la consumazione del reato per il quale egli è stato condannato. La rilevanza della particolare situazione abitativa, che evidentemente facilita il contatto con le persone offese, è stata ritenuta sussistente anche nella fase processuale antecedente alla condanna, avendo lo stesso ricorrente riferito che gli venne applicata la misura cautelare del divieto di dimora, al fine di evitare il pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale, di fatto, ha ritenuto ancora presente tale pericolo, e quindi presente una condizione di pericolosità sociale non del tutto superata, legata al ripristino della possibilità di contatto con le sue precedenti vittime. Una analoga valutazione è stata, con evidenza, formulata anche dal magistrato di sorveglianza che, secondo quanto asserito dal ricorrente, non gli ha mai concesso permessi, neppure di necessità: la non ammissione a tale beneficio penitenziario attesta il ritenuto non pieno superamento della pericolosità del soggetto, proprio con riferimento alla possibilità di incontro e contatto con i familiari, vittime del delitto da lui commesso in precedenza. La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza, pertanto, appare logica, dovendo il giudizio di idoneità della misura alternativa richiesta dal detenuto fondarsi sulle caratteristiche di questa, e sulla sua capacità di prevenire la commissione di nuovi reati: l'affermazione che la concessione di una misura 3 alternativa che ripristini la situazione che ha causato la commissione del precedente reato non consenta di ritenere la stessa idonea ad evitare il rischio di una specifica recidiva appare, perciò, non manifestamente infondata. Il fatto che, una volta espiata la pena, il ricorrente tornerà ad abitare nel medesimo immobile, a contatto con le sue precedenti vittime, è argomento del tutto irrilevante, dovendo il Tribunale di sorveglianza valutare solo l'accoglibilità o meno di una domanda postagli in relazione ad una pena in espiazione, e non essendo suo compito occuparsi dello stile di vita che il condannato vorrà adottare una volta cessata tale espiazione, e da lui riacquistata la piena libertà.
3. La decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza appare legittima e fondata anche alla luce del principio dettato da questa Corte in tema di progressività del trattamento sanzionatorio. Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre...». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213). Il mancato esperimento di esperienze premiali, e di rientri temporanei nell'abitazione in questione, è stato logicamente valutato come impeditivo della concessione di una misura alternativa che ripristini il contatto con le vittime, senza che sia stata in precedenza verificata la capacità del ricorrente di astenersi, in tale situazione, da ulteriori comportamenti negativi.
4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI PE UC 4