CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16853/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frattamaggiore
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 0012144 C.O.S.A.P. 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22467/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da conclusioni rassegnate
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato nei confronti del Comune di Frattamaggiore, la società Ricorrente_1 srl codice fiscale e P, Iva P.IVA_1 con sede in Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1 , impugna l'avviso di messa in mora per omesso pagamento del Canone Unico Patrimoniale – anno 2024, notificato dall'ente comunale in data 29/04/2024, per un importo complessivo pari a euro 590,61, relativo a presunta occupazione abusiva di suolo pubblico per mq 14,00.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per mancanza dei presupposti oggettivi, evidenziando di essere titolare di regolare concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune con provvedimento prot. n. 933 del 11/01/2024, valida per l'anno 2024 e riferita a una superficie complessiva di mq 14,84.
Il Comune resistente, seppur validamente citato in giudizio, non è costituito.
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti emerge che la società ricorrente era munita di regolare autorizzazione amministrativa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, rilasciata dal Comune di Frattamaggiore e valida per l'intero anno 2024, previa corresponsione del Canone Unico
Patrimoniale, per complessivi mq 14,84. Il verbale del Comando di Polizia Municipale del 16/04/2024 e il conseguente avviso di messa in mora contestano invece un'occupazione abusiva di mq 14,00, superficie inferiore a quella oggetto di concessione, senza che risulti accertata alcuna occupazione eccedente o difforme rispetto a quanto autorizzato. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, il cui onere probatorio è a carico di parte resistente che risulta non costituita in giudizio, la pretesa difetta del presupposto impositivo, posto che l'occupazione risulta legittimata da titolo concessorio valido ed efficace alla data del presunto illecito.
L'avviso di messa in mora deve pertanto ritenersi illegittimo e infondato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro
552, oltre rimborso contributo unificato ed oneri di di legge se dovuti;
importo da assegnare al procuratore della società ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16853/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frattamaggiore
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 0012144 C.O.S.A.P. 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22467/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da conclusioni rassegnate
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato nei confronti del Comune di Frattamaggiore, la società Ricorrente_1 srl codice fiscale e P, Iva P.IVA_1 con sede in Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1 , impugna l'avviso di messa in mora per omesso pagamento del Canone Unico Patrimoniale – anno 2024, notificato dall'ente comunale in data 29/04/2024, per un importo complessivo pari a euro 590,61, relativo a presunta occupazione abusiva di suolo pubblico per mq 14,00.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per mancanza dei presupposti oggettivi, evidenziando di essere titolare di regolare concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune con provvedimento prot. n. 933 del 11/01/2024, valida per l'anno 2024 e riferita a una superficie complessiva di mq 14,84.
Il Comune resistente, seppur validamente citato in giudizio, non è costituito.
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti emerge che la società ricorrente era munita di regolare autorizzazione amministrativa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, rilasciata dal Comune di Frattamaggiore e valida per l'intero anno 2024, previa corresponsione del Canone Unico
Patrimoniale, per complessivi mq 14,84. Il verbale del Comando di Polizia Municipale del 16/04/2024 e il conseguente avviso di messa in mora contestano invece un'occupazione abusiva di mq 14,00, superficie inferiore a quella oggetto di concessione, senza che risulti accertata alcuna occupazione eccedente o difforme rispetto a quanto autorizzato. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, il cui onere probatorio è a carico di parte resistente che risulta non costituita in giudizio, la pretesa difetta del presupposto impositivo, posto che l'occupazione risulta legittimata da titolo concessorio valido ed efficace alla data del presunto illecito.
L'avviso di messa in mora deve pertanto ritenersi illegittimo e infondato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro
552, oltre rimborso contributo unificato ed oneri di di legge se dovuti;
importo da assegnare al procuratore della società ricorrente dichiaratosi antistatario.