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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1103/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5243/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CA GA - Piazza Della Liberta' N. 7 00073 CA GA RM
elettivamente domiciliato presso protocollocastelgandolfo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RFIUTO IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 524/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso e retituzione IMU
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, p.i. P.IVA_1, nella persona del l.r.p.t. Ricorrente_1, impugna il silenzio- rifiuto serbato dal comune di CA GA con riferimento alle quattro istanze di rimborso, presentate in data 24.06.2024 e relative alla restituzione del maggiore importo versato a titolo di Imposta Municipale
Propria per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 pari ad € 3.828,00 oltre interessi.
La richiesta di rimborso è motivata dall' errato versamento del tributo per l'appezzamento di terreno sito nel
Comune di CA GA, identificato al NCEU del già menzionato comune al Dati_Cat_1 (1.105 mq) e part. 1407 per il quale i predetto comune ha deliberato un abbassamento del valore venale degli immobili in una porzione di territorio comunale, all'interno del quale si trova il terreno del ricorrente.
Avendo il ricorrente corrisposto un'imposta IMP in misura eccedente rispetto ai valori indicati nelle tabelle comunali, senza avere comunicazione di rimborso da parte dell'Ente medesimo ha presentato le istanze di rimborso alle quali il comune di CA GA non ha dato riscontro.
L'amministrazione comunale, ritualmente intimata con PEC del 24.01.2025, non si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
All' odierna udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, infatti, rilevato che il comune di CA GA, cui spettava il compito di contestare in diritto e nel merito quanto riportato in ricorso, non si è costituito, così ammettendo, implicitamente, che le ragioni esposte in ricorso non sono destituite di fondamento.
Di contro la ricorrente ha ampiamente motivato quanto sostenuto e l'Ufficio, non intervenendo, non ha, come avrebbe dovuto, confermare quanto riportato nell'avviso.
Va infatti evidenziato che parte ricorrente afferma e documenta di aver versato un imposta maggiore rispetto al dovuto a seguito del declassamento di un'area da parte del comune, all'interno della quale vi era la porzione di terreno in possesso del ricorrente. A seguito di ciò parte ricorrente correttamente ha chiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza tenendo conto del nuovo valore attribuito all'area.
Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il comune di
CA GA al pagamento delle spese di lite quantificate in € 700,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Roma li, 21/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5243/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CA GA - Piazza Della Liberta' N. 7 00073 CA GA RM
elettivamente domiciliato presso protocollocastelgandolfo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RFIUTO IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 524/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso e retituzione IMU
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, p.i. P.IVA_1, nella persona del l.r.p.t. Ricorrente_1, impugna il silenzio- rifiuto serbato dal comune di CA GA con riferimento alle quattro istanze di rimborso, presentate in data 24.06.2024 e relative alla restituzione del maggiore importo versato a titolo di Imposta Municipale
Propria per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 pari ad € 3.828,00 oltre interessi.
La richiesta di rimborso è motivata dall' errato versamento del tributo per l'appezzamento di terreno sito nel
Comune di CA GA, identificato al NCEU del già menzionato comune al Dati_Cat_1 (1.105 mq) e part. 1407 per il quale i predetto comune ha deliberato un abbassamento del valore venale degli immobili in una porzione di territorio comunale, all'interno del quale si trova il terreno del ricorrente.
Avendo il ricorrente corrisposto un'imposta IMP in misura eccedente rispetto ai valori indicati nelle tabelle comunali, senza avere comunicazione di rimborso da parte dell'Ente medesimo ha presentato le istanze di rimborso alle quali il comune di CA GA non ha dato riscontro.
L'amministrazione comunale, ritualmente intimata con PEC del 24.01.2025, non si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
All' odierna udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, infatti, rilevato che il comune di CA GA, cui spettava il compito di contestare in diritto e nel merito quanto riportato in ricorso, non si è costituito, così ammettendo, implicitamente, che le ragioni esposte in ricorso non sono destituite di fondamento.
Di contro la ricorrente ha ampiamente motivato quanto sostenuto e l'Ufficio, non intervenendo, non ha, come avrebbe dovuto, confermare quanto riportato nell'avviso.
Va infatti evidenziato che parte ricorrente afferma e documenta di aver versato un imposta maggiore rispetto al dovuto a seguito del declassamento di un'area da parte del comune, all'interno della quale vi era la porzione di terreno in possesso del ricorrente. A seguito di ciò parte ricorrente correttamente ha chiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza tenendo conto del nuovo valore attribuito all'area.
Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il comune di
CA GA al pagamento delle spese di lite quantificate in € 700,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Roma li, 21/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis