Accoglimento
Sentenza 2 luglio 2025
Parere interlocutorio 3 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/04/2026, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03142/2026REG.PROV.COLL.
N. 01130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2025, proposto da PI CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Pennacchio, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Marican Heritage 1 S.p.A. quale società incorporante la società Marican Heritage 2 S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 2 luglio 2025, n. 5723.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. LU RN e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
AT e TO
1. Il sig. CI aveva acquistato, con atto di compravendita, un appezzamento di terreno di mq 5304 sito nel Comune di Grumo Nevano, località Santa Patrizia, prolungamento di Via Dante.
1.1. Con decreto dirigenziale n. 44, del 2 dicembre 2019, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di Napoli aveva approvato, nell’ambito del comprensorio Casoria-Arzano-Frattamaggiore, il progetto per la realizzazione di un opificio industriale denominato “VEGA 27A e VEGA 27B” da parte della società Marican Heritage 2 s.r.l., con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
Successivamente, con decreto dirigenziale n. 15/2020, il medesimo Consorzio disponeva l’espropriazione in via d’urgenza dell’intero fondo di proprietà del ricorrente, determinando l’indennità in euro 111.384,00 e procedendo alla conseguente immissione in possesso.
1.2. Avverso tali provvedimenti il sig. CI proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, impugnando il decreto di esproprio n. 15/2020, il decreto dirigenziale n. 44/2019, il decreto dirigenziale n. 77/2019 di determinazione dell’indennità, nonché gli ulteriori atti presupposti, tra cui eventuali varianti urbanistiche adottate dagli organi consortili e comunali.
1.3. Con sentenza n. 3669/2023, passata in giudicato, il T.A.R. accoglieva integralmente il ricorso, annullando tutti gli atti impugnati.
A seguito della predetta pronuncia, il ricorrente, con atto di diffida del 30 gennaio 2024, intimava al Consorzio ASI la restituzione del fondo.
Il Consorzio, con nota del 19 febbraio 2024, pur riconoscendo l’obbligo derivante dalla sentenza, dichiarava l’impossibilità di procedere alla restituzione, avendo nel frattempo alienato il bene alla società Marican Heritage.
1.4. Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, il sig. CI proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in particolare, la restituzione del fondo, anche mediante nomina di un Commissario ad acta.
1.5. Con sentenza n. 3873, del 6 dicembre 2024, il T.A.R. Campania respingeva il ricorso, ritenendo che l’intervenuta alienazione del bene in corso di causa costituisse ostacolo alla restituzione.
Avverso tale decisione il sig. CI proponeva appello, deducendone l’erroneità, in particolare nella parte in cui aveva escluso la possibilità di disporre la restituzione del fondo.
L’appellante sosteneva, in sintesi, che l’art. 111 c.p.c. non fosse applicabile al caso di specie, non trattandosi di trasferimento del “diritto controverso”, e che l’alienazione intervenuta in corso di causa dovesse ritenersi inefficace a seguito dell’annullamento del decreto di esproprio.
Contestava, inoltre, l’applicabilità delle norme in materia di trascrizione e la rilevanza della mancata trascrizione del ricorso giurisdizionale.
1.6. Si costituiva nel giudizio di secondo grado il Consorzio ASI della Provincia di Napoli, chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado.
1.7. Con sentenza 2 luglio 2025, n. 5723, questa Sezione accoglieva il ricorso e, per l’effetto, ordinava alla Marican Heritage 1 s.p.a. di provvedere all’esecuzione del giudicato nei sensi, modi e termini di cui in motivazione.
2. Tanto premesso, con istanza depositata in data 14 novembre 2025, il sig. CI PI ha dedotto l’inadempimento della sentenza passata in giudicato, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione dell’obbligo restitutorio, rivolgendo la relativa pretesa sia nei confronti della società Marican Heritage 1 S.p.A., sia nei confronti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli.
2.1. Nel presente giudizio si è costituito il Consorzio ASI, chiedendo di dichiarare il ricorso infondato.
3. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso per ottemperanza è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la parte ricorrente, con atto di diffida del 3 luglio 2025, ha formalmente intimato alle parti obbligate l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 5723, pubblicata il 2 luglio 2025, con la quale è stato definitivamente accertato l’obbligo di restituzione del fondo illegittimamente espropriato.
Nonostante la rituale diffida, alla data della decisione, la società intimata Marican Heritage 1 S.p.A. non ha provveduto alla restituzione dell’area, né ha proceduto alla rimozione delle opere medio tempore realizzate, con conseguente permanenza dell’occupazione sine titulo del bene.
4.1. Parimenti, deve rilevarsi l’inerzia del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, il quale, pur gravato dall’obbligo di conformarsi al giudicato e di adottare tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione, non ha posto in essere alcuna attività idonea ad assicurare la restituzione del bene da parte del soggetto attualmente detentore.
4.2. Sussiste, pertanto, un perdurante inadempimento del giudicato, imputabile tanto alla società controinteressata quanto all’amministrazione resistente, che giustifica il ricorso ai poteri sostitutivi del giudice dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a.
In particolare, l’esecuzione del giudicato richiede lo svolgimento di una serie di attività complesse e coordinate, tra cui, in via esemplificativa:
– la rimozione delle opere realizzate sull’area;
– il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni esistenti al momento dell’immissione in possesso (2 luglio 2020);
– la restituzione materiale del bene alla parte ricorrente.
Tali attività, non essendo state spontaneamente adempiute, impongono l’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria.
5. Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene necessario disporre la nomina di un Commissario ad acta, che opererà in via sostitutiva delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, al fine di dare integrale esecuzione al giudicato.
5.1. Al Commissario dovranno essere conferiti tutti i poteri necessari per l’esatto adempimento della sentenza, ivi inclusi:
– il potere di adottare tutti gli atti amministrativi e materiali necessari alla restituzione del bene;
– il potere di disporre la rimozione delle opere realizzate sull’area;
– il potere di curare il ripristino dello stato dei luoghi;
– ogni ulteriore attività ritenuta necessaria per assicurare la piena ed effettiva reintegrazione del ricorrente nel possesso del fondo.
5.2. Il Commissario dovrà provvedere entro un termine congruo, da fissarsi in dispositivo, e potrà avvalersi, ove necessario, degli uffici e delle strutture dell’amministrazione resistente, nonché di ausiliari tecnici.
6. In conclusione, accertato il persistente inadempimento del giudicato, il ricorso deve essere accolto, con conseguente nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 5723/2025, che si individua nella persona del preposto all’Agenzia delle entrate - Territorio, Direzione Provinciale di Napoli, con facoltà di delega ad un qualificato dirigente, affinché provveda a dare esecuzione alla sentenza.
7. Quanto alle spese di giudizio, queste seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie il ricorso per l’ottemperanza e condanna l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio n. 5723/2025.
Nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta il preposto all’Agenzia delle entrate - Territorio, Direzione Provinciale di Napoli, con facoltà di delega.
Condanna la Marican Heritage 1 s.p.a. e il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di questo giudizio, spese che liquida, pro quota, in complessivi €. 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo OP, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
LU RN, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LU RN | Vincenzo OP |
IL SEGRETARIO