Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 19388
CASS
Sentenza 23 maggio 2025

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Commentario1

  • 1Il giudice di sorveglianza ha l’obbligo di valutare concretamente la condotta del condannato durante gli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. (Cass.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2025

    1. Premessa La pronuncia in commento affronta il tema del rilievo da attribuire alla condotta serbata dal condannato nel periodo di arresti domiciliari "in prosecuzione", a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. La Cassazione annulla parzialmente l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare senza valorizzare in modo adeguato il comportamento positivo tenuto dal condannato durante il periodo trascorso in restrizione domiciliare. 2. Il caso Gi.Ro., condannato in via definitiva, aveva beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., continuando a espiare la pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 19388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19388
Data del deposito : 23 maggio 2025

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