Sentenza 12 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 003 78 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO • Oggetto ZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI R.G. N. 1172/98 Consigliere Cron. 752 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA MINICHIELLO Rel. Consigliere Dott. Florindo Ud. 10/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia CIL SOLE HORE dal Sig. SEN TENZA 3000. per diritti L. 12 GEL 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AV NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Rilasciata copia legale presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, al Sig. INPS per diritti L. rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 12 FEB. 20012000 IL CANCELLIERE 14116 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 92/97 del Tribunale di FERRARA, depositata il 18/02/4194 R.G.N. 850/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato PETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per del ricorso 0, in subordine, il l'inammissibilità rigetto. -2- R.G. 1192/98 Svolgimento del processo La signora AN IN -premesso che il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 18 febbraio 1997, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge 1996/n.662, estinto d'ufficio, con compensazione delle spese, il procedimento avente ad oggetto il riconoscimento del diritto, ai sensi della sentenza costituzionale n.495 del 1993, alla riliquidazione della pensione di reversibilità in proporzione a quella diretta del de cuius in misura comprensiva dell'integrazione al minimo ove spettante- ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento. L'INPS ha depositato procura. Tay Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, la IN -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge n.662 del 1996 con riferimento agli artt. 3, 24, 28, 101, 102, 103, 136 e 137 Cost.- si duole che il Tribunale abbia pronunciato l'estinzione del giudizio e deduce l'illegittimità costituzionale, sotto molteplici profili, della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione. Il ricorso non può essere accolto. Osserva anzitutto il Collegio che -a differenza di quanto sembra intendere la stessa ricorrente- la pronuncia di estinzione resa dal Tribunale concerne esclusivamente la questione devoluta dall'appello della IN, e cioè il riliquidazione della pensione con decorrenzadiritto alla anteriore a quella riconosciutale dal Pretore con statuizione intangibile in mancanza di appello dell'INPS. Ciò premesso, ed atteso che tale controversia rientra fra (concernenti l'applicazione delle sentenze della Corte quelle Costituzionale n.495 del 1993 e n.240 del 1994) suscettibili di essere dichiarate estinte ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, l'impugnata pronuncia di compensazione delle spese (statuizione, estinzione con quest'ultima, riferibile alle spese di entrambi i gradi di merito) deve essere confermata;
sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione છે da collegare allo ius superveniens costituito dall'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448 (v. Cass. 7 giugno 1999 n.5601). Con riguardo a tale norma, questa Corte, con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n. 13979 (seguite da numerosissime altre pronunce del medesimo segno), ha infatti affermato che la previsione di estinzione dei giudizi e di н compensazione delle spese non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali;
ed ha altresì osservato ✓ manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione di estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese W leimpedisce l'esame di ogni altra censura, che investa R disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Key Costituzionale n.310 der in data 11-20 luglio 2000 (che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 183, della legge 1996/n.662 e dell'art. 36, c.5, della legge 1998/n.448, senza peraltro occuparsi del rapporto fra le due norme), il ricorso non può che essere rigettato. Alla pronuncia di rigetto non consegue condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, le quali vanno compensate ai sensi del citato art. 36, comma quinto, legge 1998/n.448.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2000 Il Cons. Est. Il Presidente Inimi: Paraguani Florinda Afiliatecells ら 3Still 3 3 - G - 5 L N 1 7 E 8 L 1 G D E A E L . 1 R 0 T I S L . E L D T D E A ' N O O T I A I I S R A A A E O T P N , S , S D S S G I R I E S A G O T E R IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O I L B , M D D A I S E O T N L S O D E I A E P T Depositata in Cancelleria 12 GEN. 2001 oggi, D IL LABORATORE PREMA DU CANCELLERIA I O N 4 5 i