Art. 2.
Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell' articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , si applicano anche agli istituti scientifici delle universita' ed agli istituti superiori.
Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.
Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell' articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , si applicano anche agli istituti scientifici delle universita' ed agli istituti superiori.
Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.