Art. 3.
I posti che risultano disponibili nella prima attuazione della presente legge nel ruolo degli uscieri giudiziari saranno conferiti, per una volta tanto, mediante concorso riservato, per meta', al personale non di ruolo, compreso quello assunto ai sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305 , alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, e, per l'altra meta', al personale di 4ª categoria a contratto alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana.
Al conferimento dei posti anzidetti si provvedera' con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ammissione nel ruolo degli uscieri giudiziari, prescindendo dai limiti normali di eta' purche' gli aspiranti non abbiano superato l'eta' di 45 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
I posti che risultano disponibili nella prima attuazione della presente legge nel ruolo degli uscieri giudiziari saranno conferiti, per una volta tanto, mediante concorso riservato, per meta', al personale non di ruolo, compreso quello assunto ai sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305 , alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, e, per l'altra meta', al personale di 4ª categoria a contratto alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana.
Al conferimento dei posti anzidetti si provvedera' con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ammissione nel ruolo degli uscieri giudiziari, prescindendo dai limiti normali di eta' purche' gli aspiranti non abbiano superato l'eta' di 45 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.