Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 71
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Contestazione determinazione maggiori ricavi

    La Corte d'appello ritiene che le quotazioni ISMEA siano attendibili e che la sentenza di primo grado abbia errato nell'ignorare la contestata indeducibilità dei costi e nell'accogliere le quotazioni di 'Teatro Naturale' senza adeguata motivazione.

  • Rigettato
    Contestazione indeducibilità costi

    La Corte d'appello, pur non entrando nel merito specifico della contestazione di primo grado, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento che aveva parzialmente ammesso la deducibilità dei costi del carburante in via presuntiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 71
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo