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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3012/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01981 2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01981 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01981 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 SR si opponeva all'avviso di accertamento N.TD 3031I01981- 2022 con il quale l'Ufficio muovendo dai rilievi contenuti nel PVC redatto in data 20.05.2019 da funzionari dell'AGENZIA aveva accertato in capo alla società Resistente_1 SR (P.IVA_1) , ai sensi dell'art. 39,comma 1 lettera d) del DPR 600/1973 il reddito di impresa di € 424.678,00 in luogo di quello dichiarato in
€ 39.430,00. L'avviso determina un recupero a tassazione applicando L'accertamento si sviluppa attraverso una motivazione ampia ed articolata che dà conto dell'iter logico giuridico che ne è a fondamento , basato sull'applicazione il metodo “analitico- induttivo” secondo le previsioni dell'art. 39 comma 1 lettera d) e non sul metodo “ induttivo puro” previsto dall'art. 39 comma 2 stesso DPR
Invero la contabilità era stata considerata non del tutto inattendibile sebbene caratterizzata da “marcati sintomi di inattendibilità”. Nella determinazione dei maggiori ricavi, i verificatori hanno posto a base dei calcoli i dati emergenti dalla contabilità aziendale acquisita utilizzando, quale unico elemento presuntivo, il prezzo medio di vendita dell'olio extra vergine di oliva come da dati ISMEA. Tutti gli altri rilievi hanno, infatti, natura analitica (con esclusione delle spese per l'acquisto di carburante, per come si argomenterà in seguito). - Nel corso della verifica effettuata a carico della Resistente_1 Srl, sono stati riscontrati diversi indicatori di irregolaritàcon riferimento alla tenuta delle scritture contabili ed alla loro capacità di rappresentare i fatti aziendali e l'effettivo risultato di esercizio dell'anno 2016: 1. Variazione del valore delle Esistenze Iniziali all'1/1/2016 e delle Rimanenze Finali al 31/12/2016. Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, iscritto in bilancio, risulta alterato da una sopravvalutazione che, secondo quanto verbalizzato dai funzionari verificatori, potrebbe essere stata finalizzata a celare un risultato di esercizio negativo che poteva apparire irrealistico se rapportato ad alcuni indicatori delle potenzialità dell'azienda di produrre ricavi.
2. Ricavi omessi. I verificatori hanno riscontrato che la società ha applicato, alle cessioni, un di coefficiente medio di ricarico pari allo 1,00682% (prezzo medio di acquisto
€. 3,4488 – 3 Prezzo medio di vendita €. 3,4723), per come risultante dalle fatture di vendita. In merito si
è già evidenziato che lo studio di settore WM21E, codice attività 46.33.20 “Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari”, prevede un coefficiente di ricarico minimo di 1,06 ed uno massimo di 4,46. Si evidenzia altresì che, con riferimento all'olio extra vergine di oliva di origine UE, in sede di verifica si è rilevato che il costo del venduto è maggiore dei ricavi realizzati. Se ne deduce che la società avrebbe effettuato operazioni commerciali costantemente in perdita con riferimento all'olio di produzione UE. Il risultato della ricostruzione appare congruo nella percentuale di ricarico accertata che passa da un valore medio dichiarato di €. 3,4488 ad un valore medio accertato pari a €. 3,73, segnando un incremento di €. 0,2812.
3. Cassa contanti. Il conto “31.03.03 Cassa contanti” ha evidenziato, nel corso del secondo semestre
2016, la presenza costante di un saldo elevato, prossimo a €. 20.000,00. Nonostante questa disponibilità liquida, sono presenti versamenti in cassa di denaro a seguito di prelevamenti dai conti bancari. In merito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1530 del 20 gennaio 2017 in tema di accertamento induttivo per la presenza di un conto cassa con un saldo ingente e di una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria, ha affermato la legittimità dell'Amministrazione finanziaria a procedere all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa pur in presenza di una contabilità regolare. Si concretizza in tal caso un anomalo comportamento: l'impresa vanta una grande liquidità ma non la usa e, per soddisfare i rapporti commerciali, ricorre al credito bancario fonte di costi e oneri passivi. Questo comportamento è indice di una condotta antieconomica.
4. Finanziamento soci La Società presenta un conto “credito v/soci” (conto 27.05.55) al 31/12/2016 pari ad €. 24.764,02 con erogazioni a favore dei
Soci, nell'anno 2016, per complessivi €. 10.993,00 (di cui € 6.000,00 in contante: €. 3.000,00 in data
24/05/2016 e €. 3.000,00 in data 10/06/2016). Il valore dei “crediti v/soci” al 31/12/2017 si incrementa a €.
34.764,02 in assenza di restituzioni. Inoltre non sono stati documentati verbali assembleari a certificare il titolo dei suddetti crediti. Quanto sopra rappresentato implica la presunzione di redditività dell'attività svolta dalla Società, rafforzata dal fatto che, la Società stessa, al fine di non dichiarare un risultato di esercizio non realistico, ha agito in un secondo momento incrementando in modo strumentale il valore delle rimanenze. A supporto di quanto argomentato in precedenza, si segnala che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4149 pronunciata il 18 febbraio 2020, ha ribadito che la “formale correttezza” della contabilità non osta all'applicabilità della rettifica induttiva a condizione che l'ufficio dimostri la complessiva inattendibilità dell'assetto contabile desunta da gravi, numerose e ripetute omissioni e false indicazioni relative agli elementi indicati in dichiarazione e risultanti dal verbale di ispezione. Gli stessi giudici di legittimità concludono che, in questi casi, la sussistenza di omissioni o anche di false o inesatte indicazioni della contabilità può essere tratta dalle “incongruenze inventariali” e anche dall'antieconomicità della gestione societaria. Per tutti i motivi precedentemente esposti, si confermava la non completa attendibilità della contabilità, per come tenuta dalla società, acquisita ed esaminata in sede di verifica, a rappresentare fedelmente, nel loro complesso, la gestione e le risultanze dell'esercizio 2016.
•Relativamente alla omessa contabilizzazione di ricavi , con riferimento alla scelta dei verificatori di utilizzare le quotazioni ISMEA per la determinazione del prezzo medio dell'olio extra vergine di oliva da applicare alle cessioni effettuate dalla società nell'anno 2016, deve rilevarsi che l'ISMEA è un Ente
Pubblico che opera su mandato del Ministero competente per le politiche agricole. Si ritiene pertanto, valutate le finalità specifiche dell'Ente, che lo stesso rappresenti una fonte attendibile per la determinazione dei prezzi medi di mercato dei prodotti agricoli, considerati in un determinato arco temporale. - La società eccepisce che i verificatori hanno determinato i maggiori ricavi accertati applicando all'olio venduto il prezzo medio di vendita individuato alla data di emissione della fattura e non alla data dell'ordine o del contratto. Si evidenzia che la società, in allegato alle memorie difensive, ha prodotto n. 22 di contratti di vendita sottoscritti nel periodo 26/1/2016 – 16/12/2016, senza ricondurli alle fatture di vendita (esaminate in sede di verifica ma non acquisite e allegate al processo verbale di constatazione del 20/5/2019) e senza proporre una valutazione alternativa, documentata, argomentata e dettagliata, da considerare in questa sede, a supporto della tesi che la modalità di calcolo seguita dai verificatori abbia effettivamente provocato una sopravvalutazione dei maggiori ricavi. Inoltre, i contratti di vendita esibiti in allegato alle memorie difensive non risultano prodotti in sede di verifica, per come si evince dall'elenco della documentazione acquisita in quella sede, dai verbali giornalieri e dall'elenco degli allegati al processo verbale di constatazione del 20/5/2019. - A pagina 6 delle memorie presentate, viene eccepito che i verificatori “(…) non hanno nemmeno tentato di calare le loro ipotesi nella specifica realtà esaminata, in quanto non si sono minimamente peritati di sottoporle a verifica in contraddittorio con il contribuente”. L'esame del processo verbale e dei verbali giornalieri delle operazioni eseguite, rivela che i verificatori hanno coinvolto la società, per come in atti rappresentata, in tutte le fasi della verifica, evidenziando di volta in volta le criticità rilevate e le determinazioni assunte, per come si evince facilmente dalla lettura degli stessi, ma anche dai numerosi richiami presenti nel processo verbale di constatazione del 20/5/2019. A mero titolo esemplificativo, si rappresenta che, nel verbale giornaliero del
15/5/2019, i verificatori hanno sottoposto al sig. Nominativo_1, nella qualità, la ricostruzione dei maggiori ricavi tramite l'applicazione dei prezzi medi per come individuati dall'ISPEA alle quantità di olio venduto, risultante dalle fatture emesse. In quella sede il sig. Nominativo_1 ha esposto le proprie argomentazioni, ma non risulta prodotta agli atti alcuna documentazione a sostegno di quanto dichiarato a verbale. • In merito alla variazione del valore delle Rimanenze finali la società contesta la variazione del valore delle stesse iscritto in bilancio, che i verificatori hanno rideterminato ponendo a base del ricalcolo il costo di acquisto dell'olio, per come risultante dalle fatture ricevute (modalità precedentemente illustrata al punto 1.1). Al riguardo si fa notare che il valore delle rimanenze non si determina con criteri “discrezionali”, piuttosto applicando modalità e criteri individuati dall'art. 2426 del Codice Civile che stabilisce il principio generale secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato.
La variazione “fiscale” del valore delle rimanenze è invece disciplinato dall'art. 97 del D.P.R. n. 917/1986
(T.U.I.R.). A queste disposizioni normative la società avrebbe dovuto attenersi. Si ritiene pertanto che il valore delle rimanenze finali iscritto in bilancio, ma anche il valore delle esistenze iniziali, non sia stato determinato dalla società secondo i principi ed i criteri precedentemente enunciati. Pertanto si conferma il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali per come determinato in sede di verifica. • Indebita deduzione di costi (Carburante) deve ribdirsi il mancato rispetto delle disposizioni ex D.P.R. n. 444/1997, per quanto riguarda la documentazione dei costi sostenuti, con specifico riferimento alle schede carburante, che non sono state istituite, ed alla possibilità di documentare con la fattura il costo sostenuto. Il D.P.R. n. 444/1997, all'art. 6, comma 1, individua i casi specifici che consentono di derogare all'istituzione della scheda carburante: Articolo 6 - Limiti di applicabilità. In vigore dal 01/01/2006 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Nel caso di soggetti “privati” la deroga all'istituzione delle schede carburanti è consentita solo agli autotrasportatori di cose per conto terzi. Pertanto il costo andava recuperato per intero, in quanto non correttamente documentato e non rispondente ai requisiti previsti dall'art. 109 del D.
P.R. n. 917/1986. Il suo riconoscimento nella misura del 50% rappresenta, di fatto, la determinazione in misura presuntiva della spesa sostenuta, partendo dall'assunto, riscontrato in sede di verifica, che la società effettua in proprio il trasporto delle merci e risulta proprietaria/utilizzatrice di due mezzi di trasporto. Pertanto, in mancanza di documentazione idonea, nel rispetto del principio della capacità contributiva, è stata riconosciuta una spesa per l'acquisto di carburante pari al 50% del costo annotato in contabilità, da correlare ai ricavi conseguiti nel 2016, prendendo a base del calcolo solo le fatture che presentavano l'indicazione di due automezzi. L'errata indicazione in fattura dei numeri di targa, pur rappresentando una circostanza non idonea a documentare la spesa in quanto non individua con certezza il veicolo di riferimento, non ha rilevato nella determinazione presuntiva del costo. 6 In conclusione, per tutti i motivi fin qui esposti, in mancanza di altri elementi, si confermano i rilevi per come emergenti dal processo verbale di constatazione e dall'avviso di accertamento impugnato. Avverso il suddetto avviso di accertamento la Resistente_1 SRl proponeva ricorso ala Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza sollevando le seguenti eccezioni:
1. ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO
IMPUGNATO PER SS ME CONTABILIZZAZIONE DI COMPONENTI POSITIVI DI
REDDITO. IRRAZIONALITÀ DEL METODO DI ACCERTAMENTO UTILIZZATO. VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 39, COMMA 1, LETTERA D), DPR N. 600/1973 2. ILLEGITTIMITÀ
DELL'ATTO IMPUGNATO IN RELAZIONE ALL'SS INDEBITA DEDUZIONE DI COSTI DA PARTE
DELLA SOCIETÀ ACCERTATA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109, DPR N.
917/1986
Il Giudice di prime cure accoglieva ricorso e annullava l'atto impugnato stigmatizzando che nella determinazione dei maggiori ricavi fondata sul prezzo di vendita dell'olio l'agenzia abbia fatto riferimento esclusivamente alle quotazioni fornite dall'istituto ISMEA Peraltro la Corte ha ignorato completamente la contestata indeducibilità dei componenti negativi di reddito.
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto . Innanzitutto v'è un difetto assoluto di motivazione perché i Giudici accoglievano il ricorso solo sulla scorta della non condivisa stima del prezzo dell'olio per litro evidenziano che le quotazioni ISMEA non sono le uniche presenti nel mercato italiano dell'olio. Secondo i Giudici di prime cure competeva all'Ufficio specificare perché nella fattispecie in esame solo le quotazioni individuate siano quelle congrue. Ebbene, dopo avere ritenuto non esaustive le quotazioni ISMEA a cui si
è ispirato l'Ufficio, i Giudici a loro volta, senza spiegarne le ragioni, ritengono esaustive le quotazioni di
“Teatro Naturale “ allegate al ricorso dalla parte ,concludendo che i prezzi praticati dalla società possono ritenersi in linea con quelli di mercato. Ci si chiede sulla base di quale dato oggettivo i prezzi di Teatro Naturale debbano ritenersi esaustivi e ,soprattutto, più attendibili delle quotazioni di ISMEA. E' evidente il difetto di motivazione da cui è affetta la sentenza che dopo avere imputato all'Ufficio di non avere esplicitato le ragioni della adesione alle quotazioni ISMEA, assume come attendibili ed esaustive le quotazioni Teatro Naturale senza dar conto delle ragioni di tale specifica opzione. Va detto a questo punto che la scelta delle quotazioni dell'olio ISMEA si giustifica ampiamente con l'affidabilità e le finalità del suddetto istituto. I servizi di mercato di Ismea sono pensati per consentire agli operatori Istituzionali e privati un monitoraggio a 360° dei mercati agroalimentari. I prezzi e il set di dati completo per tutti i principali settori dell'agroalimentare sono accessibili attraverso il sito dedicato, e sono sempre aggiornati in tempo reale grazie al Data Warehouse Ismea. L'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, è un ente pubblico economico vigilato dal MiPAAF Ente pubblico di ricerca che tende a supportare la competitività del settore agricolo-alimentare italiano attraverso la fornitura di servizi interconnessi di natura informativa e di mercato, fondiaria, finanziaria e assicurativa e attraverso la costituzione di forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associative.
Gli obiettivi dei servizi di mercato dell'ISMEA sono : - favorire la trasparenza dei mercati, riducendo le asimmetrie informative, e tutelare gli interessi dei consumatori;
- accrescere il livello di competitività delle imprese, monitorando la funzionalità e l'efficienza dei mercati in un'ottica di filiera, attraverso analisi - della congiuntura/struttura/strategia - autorevoli e indipendenti in relazione ai diversi comparti/prodotti; - agevolare il rapporto degli operatori dell'agro-alimentare con le banche e le assicurazioni, attraverso la valutazione del profilo di rischio economico-finanziario delle imprese. Gli strumenti: L'ISMEA dispone di un set completo di strumenti quali-quantitativi - una rete di rilevazione dei prezzi (certificata UNI EN ISO
9001:2008) dei prodotti agricoli e dei relativi mezzi di produzione, dei prodotti agro-alimentari all'ingrosso e al dettaglio;
- un sistema di panel di imprese per il monitoraggio del settore agricolo, ittico, industriale e della distribuzione moderna;
- un osservatorio dei consumi domestici (attraverso un campione rappresentativo di consumatori); - un set di strumenti di previsione, di BP e di M-LP, costituiti da modelli quantitativi costruiti per il settore agroalimentare, in grado di rappresentare scenari e valutare gli impatti delle politiche economiche. L'ISMEA opera attraverso partnership di elevato profilo - Istituzioni nazionali, quali Mipaaf, AGCM, mr. prezzi, Nas, ecc. - Istituzioni internazionali, quali DG agri, Eurostat, ecc., - il settore del Credito e delle Assicurazioni (ABI, ANIA) - associazioni delle imprese agricole e dell'industria alimentare Pertanto, considerati gli obiettivi perseguiti e gli strumenti qualitativi e quantitativi di cui l'ISMEA si avvale per le sue ricerche di mercato, può affermarsi che le quotazioni dell'olio sulle quali l'Ufficio ha fondato la rideterminazione dei ricavi sia dotata ed avvalorata da un oggettivo grado di attendibilità, che induce a difendere anche in questa sede l'operato dell'Ufficio.
P.Q.M.
.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma la legittimità dell'avviso opposto, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 12.000 euro per ambedue i gradi di giudizio oltre a oneri e accessori se richiesti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3012/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01981 2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01981 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01981 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 SR si opponeva all'avviso di accertamento N.TD 3031I01981- 2022 con il quale l'Ufficio muovendo dai rilievi contenuti nel PVC redatto in data 20.05.2019 da funzionari dell'AGENZIA aveva accertato in capo alla società Resistente_1 SR (P.IVA_1) , ai sensi dell'art. 39,comma 1 lettera d) del DPR 600/1973 il reddito di impresa di € 424.678,00 in luogo di quello dichiarato in
€ 39.430,00. L'avviso determina un recupero a tassazione applicando L'accertamento si sviluppa attraverso una motivazione ampia ed articolata che dà conto dell'iter logico giuridico che ne è a fondamento , basato sull'applicazione il metodo “analitico- induttivo” secondo le previsioni dell'art. 39 comma 1 lettera d) e non sul metodo “ induttivo puro” previsto dall'art. 39 comma 2 stesso DPR
Invero la contabilità era stata considerata non del tutto inattendibile sebbene caratterizzata da “marcati sintomi di inattendibilità”. Nella determinazione dei maggiori ricavi, i verificatori hanno posto a base dei calcoli i dati emergenti dalla contabilità aziendale acquisita utilizzando, quale unico elemento presuntivo, il prezzo medio di vendita dell'olio extra vergine di oliva come da dati ISMEA. Tutti gli altri rilievi hanno, infatti, natura analitica (con esclusione delle spese per l'acquisto di carburante, per come si argomenterà in seguito). - Nel corso della verifica effettuata a carico della Resistente_1 Srl, sono stati riscontrati diversi indicatori di irregolaritàcon riferimento alla tenuta delle scritture contabili ed alla loro capacità di rappresentare i fatti aziendali e l'effettivo risultato di esercizio dell'anno 2016: 1. Variazione del valore delle Esistenze Iniziali all'1/1/2016 e delle Rimanenze Finali al 31/12/2016. Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, iscritto in bilancio, risulta alterato da una sopravvalutazione che, secondo quanto verbalizzato dai funzionari verificatori, potrebbe essere stata finalizzata a celare un risultato di esercizio negativo che poteva apparire irrealistico se rapportato ad alcuni indicatori delle potenzialità dell'azienda di produrre ricavi.
2. Ricavi omessi. I verificatori hanno riscontrato che la società ha applicato, alle cessioni, un di coefficiente medio di ricarico pari allo 1,00682% (prezzo medio di acquisto
€. 3,4488 – 3 Prezzo medio di vendita €. 3,4723), per come risultante dalle fatture di vendita. In merito si
è già evidenziato che lo studio di settore WM21E, codice attività 46.33.20 “Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari”, prevede un coefficiente di ricarico minimo di 1,06 ed uno massimo di 4,46. Si evidenzia altresì che, con riferimento all'olio extra vergine di oliva di origine UE, in sede di verifica si è rilevato che il costo del venduto è maggiore dei ricavi realizzati. Se ne deduce che la società avrebbe effettuato operazioni commerciali costantemente in perdita con riferimento all'olio di produzione UE. Il risultato della ricostruzione appare congruo nella percentuale di ricarico accertata che passa da un valore medio dichiarato di €. 3,4488 ad un valore medio accertato pari a €. 3,73, segnando un incremento di €. 0,2812.
3. Cassa contanti. Il conto “31.03.03 Cassa contanti” ha evidenziato, nel corso del secondo semestre
2016, la presenza costante di un saldo elevato, prossimo a €. 20.000,00. Nonostante questa disponibilità liquida, sono presenti versamenti in cassa di denaro a seguito di prelevamenti dai conti bancari. In merito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1530 del 20 gennaio 2017 in tema di accertamento induttivo per la presenza di un conto cassa con un saldo ingente e di una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria, ha affermato la legittimità dell'Amministrazione finanziaria a procedere all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa pur in presenza di una contabilità regolare. Si concretizza in tal caso un anomalo comportamento: l'impresa vanta una grande liquidità ma non la usa e, per soddisfare i rapporti commerciali, ricorre al credito bancario fonte di costi e oneri passivi. Questo comportamento è indice di una condotta antieconomica.
4. Finanziamento soci La Società presenta un conto “credito v/soci” (conto 27.05.55) al 31/12/2016 pari ad €. 24.764,02 con erogazioni a favore dei
Soci, nell'anno 2016, per complessivi €. 10.993,00 (di cui € 6.000,00 in contante: €. 3.000,00 in data
24/05/2016 e €. 3.000,00 in data 10/06/2016). Il valore dei “crediti v/soci” al 31/12/2017 si incrementa a €.
34.764,02 in assenza di restituzioni. Inoltre non sono stati documentati verbali assembleari a certificare il titolo dei suddetti crediti. Quanto sopra rappresentato implica la presunzione di redditività dell'attività svolta dalla Società, rafforzata dal fatto che, la Società stessa, al fine di non dichiarare un risultato di esercizio non realistico, ha agito in un secondo momento incrementando in modo strumentale il valore delle rimanenze. A supporto di quanto argomentato in precedenza, si segnala che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4149 pronunciata il 18 febbraio 2020, ha ribadito che la “formale correttezza” della contabilità non osta all'applicabilità della rettifica induttiva a condizione che l'ufficio dimostri la complessiva inattendibilità dell'assetto contabile desunta da gravi, numerose e ripetute omissioni e false indicazioni relative agli elementi indicati in dichiarazione e risultanti dal verbale di ispezione. Gli stessi giudici di legittimità concludono che, in questi casi, la sussistenza di omissioni o anche di false o inesatte indicazioni della contabilità può essere tratta dalle “incongruenze inventariali” e anche dall'antieconomicità della gestione societaria. Per tutti i motivi precedentemente esposti, si confermava la non completa attendibilità della contabilità, per come tenuta dalla società, acquisita ed esaminata in sede di verifica, a rappresentare fedelmente, nel loro complesso, la gestione e le risultanze dell'esercizio 2016.
•Relativamente alla omessa contabilizzazione di ricavi , con riferimento alla scelta dei verificatori di utilizzare le quotazioni ISMEA per la determinazione del prezzo medio dell'olio extra vergine di oliva da applicare alle cessioni effettuate dalla società nell'anno 2016, deve rilevarsi che l'ISMEA è un Ente
Pubblico che opera su mandato del Ministero competente per le politiche agricole. Si ritiene pertanto, valutate le finalità specifiche dell'Ente, che lo stesso rappresenti una fonte attendibile per la determinazione dei prezzi medi di mercato dei prodotti agricoli, considerati in un determinato arco temporale. - La società eccepisce che i verificatori hanno determinato i maggiori ricavi accertati applicando all'olio venduto il prezzo medio di vendita individuato alla data di emissione della fattura e non alla data dell'ordine o del contratto. Si evidenzia che la società, in allegato alle memorie difensive, ha prodotto n. 22 di contratti di vendita sottoscritti nel periodo 26/1/2016 – 16/12/2016, senza ricondurli alle fatture di vendita (esaminate in sede di verifica ma non acquisite e allegate al processo verbale di constatazione del 20/5/2019) e senza proporre una valutazione alternativa, documentata, argomentata e dettagliata, da considerare in questa sede, a supporto della tesi che la modalità di calcolo seguita dai verificatori abbia effettivamente provocato una sopravvalutazione dei maggiori ricavi. Inoltre, i contratti di vendita esibiti in allegato alle memorie difensive non risultano prodotti in sede di verifica, per come si evince dall'elenco della documentazione acquisita in quella sede, dai verbali giornalieri e dall'elenco degli allegati al processo verbale di constatazione del 20/5/2019. - A pagina 6 delle memorie presentate, viene eccepito che i verificatori “(…) non hanno nemmeno tentato di calare le loro ipotesi nella specifica realtà esaminata, in quanto non si sono minimamente peritati di sottoporle a verifica in contraddittorio con il contribuente”. L'esame del processo verbale e dei verbali giornalieri delle operazioni eseguite, rivela che i verificatori hanno coinvolto la società, per come in atti rappresentata, in tutte le fasi della verifica, evidenziando di volta in volta le criticità rilevate e le determinazioni assunte, per come si evince facilmente dalla lettura degli stessi, ma anche dai numerosi richiami presenti nel processo verbale di constatazione del 20/5/2019. A mero titolo esemplificativo, si rappresenta che, nel verbale giornaliero del
15/5/2019, i verificatori hanno sottoposto al sig. Nominativo_1, nella qualità, la ricostruzione dei maggiori ricavi tramite l'applicazione dei prezzi medi per come individuati dall'ISPEA alle quantità di olio venduto, risultante dalle fatture emesse. In quella sede il sig. Nominativo_1 ha esposto le proprie argomentazioni, ma non risulta prodotta agli atti alcuna documentazione a sostegno di quanto dichiarato a verbale. • In merito alla variazione del valore delle Rimanenze finali la società contesta la variazione del valore delle stesse iscritto in bilancio, che i verificatori hanno rideterminato ponendo a base del ricalcolo il costo di acquisto dell'olio, per come risultante dalle fatture ricevute (modalità precedentemente illustrata al punto 1.1). Al riguardo si fa notare che il valore delle rimanenze non si determina con criteri “discrezionali”, piuttosto applicando modalità e criteri individuati dall'art. 2426 del Codice Civile che stabilisce il principio generale secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato.
La variazione “fiscale” del valore delle rimanenze è invece disciplinato dall'art. 97 del D.P.R. n. 917/1986
(T.U.I.R.). A queste disposizioni normative la società avrebbe dovuto attenersi. Si ritiene pertanto che il valore delle rimanenze finali iscritto in bilancio, ma anche il valore delle esistenze iniziali, non sia stato determinato dalla società secondo i principi ed i criteri precedentemente enunciati. Pertanto si conferma il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali per come determinato in sede di verifica. • Indebita deduzione di costi (Carburante) deve ribdirsi il mancato rispetto delle disposizioni ex D.P.R. n. 444/1997, per quanto riguarda la documentazione dei costi sostenuti, con specifico riferimento alle schede carburante, che non sono state istituite, ed alla possibilità di documentare con la fattura il costo sostenuto. Il D.P.R. n. 444/1997, all'art. 6, comma 1, individua i casi specifici che consentono di derogare all'istituzione della scheda carburante: Articolo 6 - Limiti di applicabilità. In vigore dal 01/01/2006 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Nel caso di soggetti “privati” la deroga all'istituzione delle schede carburanti è consentita solo agli autotrasportatori di cose per conto terzi. Pertanto il costo andava recuperato per intero, in quanto non correttamente documentato e non rispondente ai requisiti previsti dall'art. 109 del D.
P.R. n. 917/1986. Il suo riconoscimento nella misura del 50% rappresenta, di fatto, la determinazione in misura presuntiva della spesa sostenuta, partendo dall'assunto, riscontrato in sede di verifica, che la società effettua in proprio il trasporto delle merci e risulta proprietaria/utilizzatrice di due mezzi di trasporto. Pertanto, in mancanza di documentazione idonea, nel rispetto del principio della capacità contributiva, è stata riconosciuta una spesa per l'acquisto di carburante pari al 50% del costo annotato in contabilità, da correlare ai ricavi conseguiti nel 2016, prendendo a base del calcolo solo le fatture che presentavano l'indicazione di due automezzi. L'errata indicazione in fattura dei numeri di targa, pur rappresentando una circostanza non idonea a documentare la spesa in quanto non individua con certezza il veicolo di riferimento, non ha rilevato nella determinazione presuntiva del costo. 6 In conclusione, per tutti i motivi fin qui esposti, in mancanza di altri elementi, si confermano i rilevi per come emergenti dal processo verbale di constatazione e dall'avviso di accertamento impugnato. Avverso il suddetto avviso di accertamento la Resistente_1 SRl proponeva ricorso ala Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza sollevando le seguenti eccezioni:
1. ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO
IMPUGNATO PER SS ME CONTABILIZZAZIONE DI COMPONENTI POSITIVI DI
REDDITO. IRRAZIONALITÀ DEL METODO DI ACCERTAMENTO UTILIZZATO. VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 39, COMMA 1, LETTERA D), DPR N. 600/1973 2. ILLEGITTIMITÀ
DELL'ATTO IMPUGNATO IN RELAZIONE ALL'SS INDEBITA DEDUZIONE DI COSTI DA PARTE
DELLA SOCIETÀ ACCERTATA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109, DPR N.
917/1986
Il Giudice di prime cure accoglieva ricorso e annullava l'atto impugnato stigmatizzando che nella determinazione dei maggiori ricavi fondata sul prezzo di vendita dell'olio l'agenzia abbia fatto riferimento esclusivamente alle quotazioni fornite dall'istituto ISMEA Peraltro la Corte ha ignorato completamente la contestata indeducibilità dei componenti negativi di reddito.
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto . Innanzitutto v'è un difetto assoluto di motivazione perché i Giudici accoglievano il ricorso solo sulla scorta della non condivisa stima del prezzo dell'olio per litro evidenziano che le quotazioni ISMEA non sono le uniche presenti nel mercato italiano dell'olio. Secondo i Giudici di prime cure competeva all'Ufficio specificare perché nella fattispecie in esame solo le quotazioni individuate siano quelle congrue. Ebbene, dopo avere ritenuto non esaustive le quotazioni ISMEA a cui si
è ispirato l'Ufficio, i Giudici a loro volta, senza spiegarne le ragioni, ritengono esaustive le quotazioni di
“Teatro Naturale “ allegate al ricorso dalla parte ,concludendo che i prezzi praticati dalla società possono ritenersi in linea con quelli di mercato. Ci si chiede sulla base di quale dato oggettivo i prezzi di Teatro Naturale debbano ritenersi esaustivi e ,soprattutto, più attendibili delle quotazioni di ISMEA. E' evidente il difetto di motivazione da cui è affetta la sentenza che dopo avere imputato all'Ufficio di non avere esplicitato le ragioni della adesione alle quotazioni ISMEA, assume come attendibili ed esaustive le quotazioni Teatro Naturale senza dar conto delle ragioni di tale specifica opzione. Va detto a questo punto che la scelta delle quotazioni dell'olio ISMEA si giustifica ampiamente con l'affidabilità e le finalità del suddetto istituto. I servizi di mercato di Ismea sono pensati per consentire agli operatori Istituzionali e privati un monitoraggio a 360° dei mercati agroalimentari. I prezzi e il set di dati completo per tutti i principali settori dell'agroalimentare sono accessibili attraverso il sito dedicato, e sono sempre aggiornati in tempo reale grazie al Data Warehouse Ismea. L'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, è un ente pubblico economico vigilato dal MiPAAF Ente pubblico di ricerca che tende a supportare la competitività del settore agricolo-alimentare italiano attraverso la fornitura di servizi interconnessi di natura informativa e di mercato, fondiaria, finanziaria e assicurativa e attraverso la costituzione di forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associative.
Gli obiettivi dei servizi di mercato dell'ISMEA sono : - favorire la trasparenza dei mercati, riducendo le asimmetrie informative, e tutelare gli interessi dei consumatori;
- accrescere il livello di competitività delle imprese, monitorando la funzionalità e l'efficienza dei mercati in un'ottica di filiera, attraverso analisi - della congiuntura/struttura/strategia - autorevoli e indipendenti in relazione ai diversi comparti/prodotti; - agevolare il rapporto degli operatori dell'agro-alimentare con le banche e le assicurazioni, attraverso la valutazione del profilo di rischio economico-finanziario delle imprese. Gli strumenti: L'ISMEA dispone di un set completo di strumenti quali-quantitativi - una rete di rilevazione dei prezzi (certificata UNI EN ISO
9001:2008) dei prodotti agricoli e dei relativi mezzi di produzione, dei prodotti agro-alimentari all'ingrosso e al dettaglio;
- un sistema di panel di imprese per il monitoraggio del settore agricolo, ittico, industriale e della distribuzione moderna;
- un osservatorio dei consumi domestici (attraverso un campione rappresentativo di consumatori); - un set di strumenti di previsione, di BP e di M-LP, costituiti da modelli quantitativi costruiti per il settore agroalimentare, in grado di rappresentare scenari e valutare gli impatti delle politiche economiche. L'ISMEA opera attraverso partnership di elevato profilo - Istituzioni nazionali, quali Mipaaf, AGCM, mr. prezzi, Nas, ecc. - Istituzioni internazionali, quali DG agri, Eurostat, ecc., - il settore del Credito e delle Assicurazioni (ABI, ANIA) - associazioni delle imprese agricole e dell'industria alimentare Pertanto, considerati gli obiettivi perseguiti e gli strumenti qualitativi e quantitativi di cui l'ISMEA si avvale per le sue ricerche di mercato, può affermarsi che le quotazioni dell'olio sulle quali l'Ufficio ha fondato la rideterminazione dei ricavi sia dotata ed avvalorata da un oggettivo grado di attendibilità, che induce a difendere anche in questa sede l'operato dell'Ufficio.
P.Q.M.
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La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma la legittimità dell'avviso opposto, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 12.000 euro per ambedue i gradi di giudizio oltre a oneri e accessori se richiesti