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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 2963/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
- Dott.sa Emanuela A. Favara Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione, promossa
DA
residente nella via Frategianni n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Ragusa Biagio, presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. , e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024 chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto pronunciarsi la separazione tra lo stesso e la moglie, , Controparte_1
con la quale aveva contratto matrimonio con rito civile a Comiso (RG) il giorno 8/5/2021. Riferiva il ricorrente che dall'unione coniugale tra i due non erano nati figli, e che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta irresponsabile della moglie, oltre che per il suo carattere scontroso;
dichiarava altresì di essere “detenuto presso il carcere di San Gimignano, dovendo scontare un lungo periodo di pena”.
Chiedeva il ricorrente “- dichiarare la separazione personale dei coniugi
e;
- prevedere che i coniugi vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- dare atto che la resistente ha rilasciato la
“casa coniugale”, atteso che l'immobile è di proprietà dei genitori del ricorrente ed è anche da loro abitato;
in conseguenza la stessa ha fissato la propria dimora -per quel che risulta- nella via dei Platani 22 in Comiso;
- stabilire che nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto dal ricorrente in favore della resistente.”
La resistente , sebbene regolarmente citata, non Controparte_1
compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13/2/2025, avendo il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, riportandosi alle domande di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti venivano inviati al P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione della chiesta pronuncia di separazione, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, per l'omessa comparizione della resistente, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c. Il ricorrente, inoltre, non è comparso all'udienza del 13/2/2025, depositando una dichiarazione sostitutiva nella quale ha insistito nelle richieste e conclusioni contenute nel ricorso, stante la sua impossibilità di affrontare “un viaggio lungo e difficoltoso”, essendo detenuto presso il carcere di San Gimignano.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale di Parte_1
e di .
[...] Controparte_1
Nulla andrà disposto in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie del ricorrente, trattandosi di un diritto disponibile dalle parti, e non essendo stata formulata un'apposita domanda sul punto, essendo la resistente rimasta contumace.
Infine questo Collegio non può che prendere atto del fatto che “la resistente ha rilasciato la “casa coniugale”, atteso che l'immobile è di proprietà dei genitori del ricorrente ed è anche da loro abitato;
in conseguenza la stessa ha fissato la propria dimora -per quel che risulta- nella via dei platani 22 in Comiso”, atteso che, in assenza di figli della coppia, nessun provvedimento avrebbe potuto essere disposto in ordine alla casa coniugale.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
sentito il P.M.
nella contumacia della resistente, , Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Comiso il 22/4/1987, e , nata a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio a Comiso, il giorno 08 maggio 2021 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 2021, al n. 10, parte I).
Dichiara le spese di lite irripetibili nei confronti del ricorrente.
Così deciso, in Ragusa il 13.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti