CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
Massime • 1
La mancanza del verbale attestante il consenso al prelevamento di campioni biologici non dà luogo a inutilizzabilità "patologica" dell'atto di prelievo, posto che le disposizioni di cui agli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. ne consentono l'effettuazione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero utilizzabili, in sede di giudizio abbreviato, gli esiti delle attività di prelievo coattivo di capelli e saliva, pur in assenza del verbale attestante il consenso della persona interessata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 35624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35624 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA MU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/01/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 25/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Pavia che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato UE ZE alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria pluriaggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commesse con armi e da persona travisata) e di lesioni personali pluriaggravate (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'avere commesso il fatto con armi e travisato), reati commessi ai danni di XI LI e di QU Lu. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione UE ZE, per il tramite del proprio difensore, Penale Sent. Sez. 2 Num. 35624 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2023 affidato a due motivi, i quali saranno qui enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione delle norme processuali «relativamente al mancato rispetto delle garanzie difensive correlate al prelievo di materiale biologico». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto che l'assenza del verbale attestante il proprio consenso al prelievo di materiale biologico (capelli e saliva) - al fine di compararlo con quello che era stato prelevato dal casco e dagli indumenti che erano stati indossati dal rapinatore - non comportasse una inutilizzabilità cosiddetta "patologica" rilevabile nell'ambito del giudizio abbreviato, e deduce, a tale proposito, come la predetta inosservanza della norma processuale «comporta un vulnus di garanzie primarie», costituzionalmente tutelate, quali la libertà personale e il diritto di difesa, la cui violazione integrerebbe una nullità «di carattere assoluto», non sanabile in conseguenza della scelta del rito abbreviato. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto che, ai sensi dell'art. 359-bis cod. proc. pen., nella fase delle indagini preliminari, anche qualora si fosse proceduto all'esecuzione coattiva del prelievo, l'assenza del difensore non avrebbe determinato una nullità di carattere assoluto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione. Dopo avere premesso che il proprio atto di appello «contemplava anche un ulteriore motivo di doglianza incentrato sul riconoscimento dell'odierno ricorrente», lo ZE lamenta che, nella sentenza impugnata, non sarebbe rinvenibile lo scrutinio «di elementi da ritenersi fondamentali come la visione integrale dei filmati delle telecamere di sorveglianza da cui sono state eseguite solo delle estrazioni anche al fine di obiettivarne la qualità e con essa il potenziale identificativo e da cui derivano - in maniera conseguentemente del tutto apodittica - gli ulteriori argomenti spesi dalla sentenza in punto di riconoscimento» e che gli elementi di prova posti dalla Corte d'appello di Milano a fondamento dell'affermazione di responsabilità «sono costituiti esclusivamente da impressioni e valutazioni soggettive, deprivate di capacità persuasiva, rinvenibili nei verbali di SIT e - più che altro - aventi valore di suggestione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 L'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave e insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, Bellissimo, Rv. 272258-01; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv. 233106-01). Con riguardo al caso in esame, si deve anzitutto precisare che, alla luce della lettura delle sentenze impugnate e dello stesso ricorso, emerge che ciò di cui si discute è non tanto una comprovata mancanza del consenso dello ZE al prelievo di materiale biologico (capelli e saliva) - in vero, il ricorrente neppure afferma, nel ricorso, di non avere prestato tale consenso - ma la mancanza di un verbale che attestasse lo stesso consenso. Ciò precisato, il Collegio reputa che tale mancanza non si possa ritenere integrare un'inutilizzabilità cosiddetta "patologica" della predetta attività di prelievo (e, quindi, del conseguente accertamento tecnico), atteso che, come evidenziato anche dalla Corte d'appello di Milano, da un lato, lo stesso prelievo non costituisce un'operazione irripetibile (Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015, B., Rv. 263860-01), e, dall'altro lato, esso può essere eseguito anche coattivamente, cioè senza il consenso della persona interessata, mediante le procedure previste dall'art. 224-bis e dall'art. 359-bis cod. proc. pen., con la conseguente insussistenza sia di un contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento sia di un grave e insuperabile pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato e, quindi, di un'utilizzabilità "patologica" tale da precludere l'utilizzazione del dato probatorio in sede di giudizio abbreviato. Quanto alla lamentata mancata assistenza del difensore, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha precisato - affermando un principio al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità - che il prelievo genetico effettuato con il consenso dell'indagato può avvenire anche in assenza del difensore (Sez. 3, n. 25426 del 01/07/2015, D'A., Rv. 267097-01); e ciò in ragione della specifica e limitata finalità dell'atto di prelievo, il quale non implica speciali competenze tecniche comportanti l'esigenza di osservare precise garanzie difensive, necessarie invece per la successiva attività di valutazione dei risultati. Principio al quale la Corte d'appello di Milano si è sostanzialmente correttamente conformata. In ogni caso, del tutto corretta è l'affermazione della Corte d'appello di Milano circa il mancato richiamo, da parte dell'art. 359-bis (comma 3) cod. proc. pen., del comma 7 dell'art. 224-bis dello stesso codice. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. 3 La Corte d'appello di Milano, in conformità con il G.u.p. del Tribunale di Pavia, è pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato per i reati di rapina impropria pluriaggravata e di lesioni personali pluriaggravate e, in particolare all'identificazione dell'imputato quale autore degli stessi reati, sulla base di plurimi convergenti elementi di prova, costituiti, oltre che dall'esito positivo della comparazione tra il campione biologico che era stato prelevato dalla persona dello ZE e quello che era stato prelevato dal casco e dagli indumenti che erano stati indossati dal rapinatore: dalle dichiarazioni, motivatamente ritenute credibili, della persona offesa XI Liao, la quale aveva affermato di avere riconosciuto nel rapinatore, dalla voce e dalle fattezze, lo ZE, da lei già conosciuto in quanto cliente abituale del bar da lei gestito;
dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza del bar dove era stata effettuata la rapina, dalle quali risultava che il rapinatore aveva dei tatuaggi (sull'avanbraccio destro e sul collo) analoghi a quelli che risultavano dal profilo Facebook dello ZE, nonché che il rapinatore, nel corso della rapina, aveva cercato di celare il dorso della mano sinistra, dove aveva, come lo ZE, un altro vistoso tatuaggio, all'evidente fine di evitare che le telecamere potessero riprenderlo;
la presenza dell'imputato, attestata dalle riprese delle telecamere comunali, in un tempo e in luogo prossimi a quelli della rapina, con indosso il medesimo tipo di scarpe da ginnastica, recanti dei nastri fluorescenti, che indossava il rapinatore. Tale motivazione dell'identificazione dell'imputato quale autore della rapina e delle lesioni, oltre a non essere mancante, appare del tutto coerente e logica. A fronte di essa, il ricorrente, con le proprie censure, omette di confrontarsi con la stessa motivazione, indicando le ragioni per le quali la stessa non sarebbe, a suo parere, condivisibile, né indica specificamente quali doglianze del proprio atto di appello non sarebbero state adeguatamente considerate dalla Corte d'appello di Milano né, in particolare, come la «visione integrale dei filmati delle telecamere di videosorveglianza» avrebbe potuto disarticolare il solido ragionamento probatorio della stessa Corte d'appello. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/01/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 25/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Pavia che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato UE ZE alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria pluriaggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commesse con armi e da persona travisata) e di lesioni personali pluriaggravate (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'avere commesso il fatto con armi e travisato), reati commessi ai danni di XI LI e di QU Lu. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione UE ZE, per il tramite del proprio difensore, Penale Sent. Sez. 2 Num. 35624 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2023 affidato a due motivi, i quali saranno qui enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione delle norme processuali «relativamente al mancato rispetto delle garanzie difensive correlate al prelievo di materiale biologico». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto che l'assenza del verbale attestante il proprio consenso al prelievo di materiale biologico (capelli e saliva) - al fine di compararlo con quello che era stato prelevato dal casco e dagli indumenti che erano stati indossati dal rapinatore - non comportasse una inutilizzabilità cosiddetta "patologica" rilevabile nell'ambito del giudizio abbreviato, e deduce, a tale proposito, come la predetta inosservanza della norma processuale «comporta un vulnus di garanzie primarie», costituzionalmente tutelate, quali la libertà personale e il diritto di difesa, la cui violazione integrerebbe una nullità «di carattere assoluto», non sanabile in conseguenza della scelta del rito abbreviato. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto che, ai sensi dell'art. 359-bis cod. proc. pen., nella fase delle indagini preliminari, anche qualora si fosse proceduto all'esecuzione coattiva del prelievo, l'assenza del difensore non avrebbe determinato una nullità di carattere assoluto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione. Dopo avere premesso che il proprio atto di appello «contemplava anche un ulteriore motivo di doglianza incentrato sul riconoscimento dell'odierno ricorrente», lo ZE lamenta che, nella sentenza impugnata, non sarebbe rinvenibile lo scrutinio «di elementi da ritenersi fondamentali come la visione integrale dei filmati delle telecamere di sorveglianza da cui sono state eseguite solo delle estrazioni anche al fine di obiettivarne la qualità e con essa il potenziale identificativo e da cui derivano - in maniera conseguentemente del tutto apodittica - gli ulteriori argomenti spesi dalla sentenza in punto di riconoscimento» e che gli elementi di prova posti dalla Corte d'appello di Milano a fondamento dell'affermazione di responsabilità «sono costituiti esclusivamente da impressioni e valutazioni soggettive, deprivate di capacità persuasiva, rinvenibili nei verbali di SIT e - più che altro - aventi valore di suggestione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 L'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave e insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, Bellissimo, Rv. 272258-01; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv. 233106-01). Con riguardo al caso in esame, si deve anzitutto precisare che, alla luce della lettura delle sentenze impugnate e dello stesso ricorso, emerge che ciò di cui si discute è non tanto una comprovata mancanza del consenso dello ZE al prelievo di materiale biologico (capelli e saliva) - in vero, il ricorrente neppure afferma, nel ricorso, di non avere prestato tale consenso - ma la mancanza di un verbale che attestasse lo stesso consenso. Ciò precisato, il Collegio reputa che tale mancanza non si possa ritenere integrare un'inutilizzabilità cosiddetta "patologica" della predetta attività di prelievo (e, quindi, del conseguente accertamento tecnico), atteso che, come evidenziato anche dalla Corte d'appello di Milano, da un lato, lo stesso prelievo non costituisce un'operazione irripetibile (Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015, B., Rv. 263860-01), e, dall'altro lato, esso può essere eseguito anche coattivamente, cioè senza il consenso della persona interessata, mediante le procedure previste dall'art. 224-bis e dall'art. 359-bis cod. proc. pen., con la conseguente insussistenza sia di un contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento sia di un grave e insuperabile pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato e, quindi, di un'utilizzabilità "patologica" tale da precludere l'utilizzazione del dato probatorio in sede di giudizio abbreviato. Quanto alla lamentata mancata assistenza del difensore, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha precisato - affermando un principio al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità - che il prelievo genetico effettuato con il consenso dell'indagato può avvenire anche in assenza del difensore (Sez. 3, n. 25426 del 01/07/2015, D'A., Rv. 267097-01); e ciò in ragione della specifica e limitata finalità dell'atto di prelievo, il quale non implica speciali competenze tecniche comportanti l'esigenza di osservare precise garanzie difensive, necessarie invece per la successiva attività di valutazione dei risultati. Principio al quale la Corte d'appello di Milano si è sostanzialmente correttamente conformata. In ogni caso, del tutto corretta è l'affermazione della Corte d'appello di Milano circa il mancato richiamo, da parte dell'art. 359-bis (comma 3) cod. proc. pen., del comma 7 dell'art. 224-bis dello stesso codice. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. 3 La Corte d'appello di Milano, in conformità con il G.u.p. del Tribunale di Pavia, è pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato per i reati di rapina impropria pluriaggravata e di lesioni personali pluriaggravate e, in particolare all'identificazione dell'imputato quale autore degli stessi reati, sulla base di plurimi convergenti elementi di prova, costituiti, oltre che dall'esito positivo della comparazione tra il campione biologico che era stato prelevato dalla persona dello ZE e quello che era stato prelevato dal casco e dagli indumenti che erano stati indossati dal rapinatore: dalle dichiarazioni, motivatamente ritenute credibili, della persona offesa XI Liao, la quale aveva affermato di avere riconosciuto nel rapinatore, dalla voce e dalle fattezze, lo ZE, da lei già conosciuto in quanto cliente abituale del bar da lei gestito;
dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza del bar dove era stata effettuata la rapina, dalle quali risultava che il rapinatore aveva dei tatuaggi (sull'avanbraccio destro e sul collo) analoghi a quelli che risultavano dal profilo Facebook dello ZE, nonché che il rapinatore, nel corso della rapina, aveva cercato di celare il dorso della mano sinistra, dove aveva, come lo ZE, un altro vistoso tatuaggio, all'evidente fine di evitare che le telecamere potessero riprenderlo;
la presenza dell'imputato, attestata dalle riprese delle telecamere comunali, in un tempo e in luogo prossimi a quelli della rapina, con indosso il medesimo tipo di scarpe da ginnastica, recanti dei nastri fluorescenti, che indossava il rapinatore. Tale motivazione dell'identificazione dell'imputato quale autore della rapina e delle lesioni, oltre a non essere mancante, appare del tutto coerente e logica. A fronte di essa, il ricorrente, con le proprie censure, omette di confrontarsi con la stessa motivazione, indicando le ragioni per le quali la stessa non sarebbe, a suo parere, condivisibile, né indica specificamente quali doglianze del proprio atto di appello non sarebbero state adeguatamente considerate dalla Corte d'appello di Milano né, in particolare, come la «visione integrale dei filmati delle telecamere di videosorveglianza» avrebbe potuto disarticolare il solido ragionamento probatorio della stessa Corte d'appello. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023.