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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1367/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS ON GG - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2024-0047354386-000 QUOTA CONSORZIO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2024-0047354386-000 QUOTA CONSORZIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 03/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1367/2025 la ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.09420240047354386000 relativa a contributi consortili anno 2022 2023 eccependo l'assenza di vantaggio derivante dalle opere del Consorzio impositore.
Non si costituisce il Consorzio di Bonifica SS Jonio GG;
si costituisce altresì l'Agenzia delle
Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Giudice -premesso il contenuto della cartella impugnata in cui vi è espresso riferimento al piano di classifica, e preso atto delle contestazioni mosse dal contribuente- è dirimente, ai fini del decidere, chiarire i contenuti dell'onere probatorio gravante sulle parti, in tema di contributi consortili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale, emessa per la loro riscossione, sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario, o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova;
mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può, in ogni caso, avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente, e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente. (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 6839 del 11/03/2020 Rv. 657453 - 01).
Ne consegue che in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova di carenza di vantaggiosità fondiaria (utilitas) dipendente dall'esecuzione delle opere di bonifica e di manutenzione idraulica (cfr. Cass. nn.9511/2018, 24356/2018,
23220/2014).
Già le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto, infatti, modo di affermare, in particolare, che "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un ''piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del
Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del
"quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (cfr. SS.UU. n. 11722/2010).
Tale principio si pone nel solco di SS.UU. n. 26009/2008, secondo cui "in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo".
Il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica- l'insussistenza del beneficio fondiario;
sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.
Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuo e di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio.
In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr nello stesso senso Cass. n. 23251/2019).
Sulla scorta dei superiori principi, questa Corte, pur ritenendo applicabile il principio per cui “In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.
c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile …”
(Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021 Rv. 661883 – 01:); rileva che -nel caso di specie- il preliminare onere del Consorzio non è stato assolto;
manca il presupposto per applicare l'inversione dell'onere probatorio, in quanto non è dato verificare nè l'inclusione degli specifici immobili nel perimetro di contribuenza del Consorzio, né la precisa identificazione degli stessi e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Non è dato ricavare l'effettiva identificazione degli immobili interessati dalle opere di bonifica, né l'effettiva esecuzione delle stesse;
manca, pertanto, la (verificabile/verificata) inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica, circostanza decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo.
Altresì, la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio è prescrizione necessaria per l'accertamento della legittimità e congruità del
"piano di classifica", ai fini del veglio del "quantum" del contributo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26395 del 17/10/2019 Rv. 655697 - 01).
Altresì, appare rilevante evidenziare la differenza tra piano di classifica e perimetro di contribuenza, in quanto, affinchè operi l'invocata inversione dell'onere probatorio, occorre che gli immobili (oggetto di contributo consortile) siano specificamente inclusi in detto perimetro, e non genericamente ricadenti nel
Comune interessato dal piano di classifica.
In tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto (Cass Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012 Rv. 623413 – 01; Cass. n. 4513/2019).
Alla luce di tutto quanto sopra, questa Corte ritiene illegittima la pretesa del Consorzio, relativa a contributi di bonifica, in quanto l'adottato Piano di classifica, in assenza del perimetro di contribuenza, risulta inidoneo a provare sia l'esistenza del beneficio sia del vantaggio specifico e particolare derivante al fondo.
Premesso che intanto è configurabile un beneficio derivante dalle opere di bonifica, in quanto il vantaggio sia di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione, e che occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica, tale che il beneficio sia diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una qualità del fondo;
questa Corte, in relazione alla questione del riparto dell'onere probatorio, pur dando atto che in presenza di un piano di classifica, regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio, rileva che la presunzione di beneficio non investe (indistintamente) tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza, reso pubblico col mezzo della trascrizione - la cui delimitazione è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica - da identificarsi con quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.
(vd anche Cass. n. 8770/2009, n. 7159/2011, n. 661/2012, n. 9099/2012).
Nel caso in esame, il Consorzio non costituitosi non ha assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza di delibera identificativa del perimetro di contribuenza, idonea a legittimare la presunzione dell'esistenza del concreto beneficio per i terreni del consorziato e tale da determinare la pretesa inversione dell'onere probatorio. Ne consegue che, in assenza della necessaria preliminare indicazione del perimetro di contribuenza, pur in presenza dell'approvazione del piano di classifica, non è dato individuare i beni destinatari delle opere di bonifica elencate in detto piano, né, nello specifico, è dato sapere se i beni dell'odierna parte ricorrente siano inclusi nel perimetro di contribuenza, essendo, di contro irrilevante, ai fini di causa, la loro inclusione nel territorio ricadente nel comprensorio consortile.
A ragionare diversamente, si chiederebbe al consorziato un onere probatorio (per di più una prova negativa) “diabolico”, in quanto -non essendo dato conoscere a quali immobili sono da riferire le opere di bonifica (gli interventi) elencate nel piano di classifica allegato, e dalle quali sarebbe dovuta derivare l'utilitas (non meglio precisata)- sarebbe un onere sprovvisto del dato (inclusione degli specifici immobili nel perimetro di contribuenza del Consorzio, precisa identificazione degli stessi e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio) da sconfessare;
dato che deve essere fornito dal Consorzio per far insorgere la presunzione della sussistenza del beneficio, e la conseguente inversione dell'onere della prova.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese vengono liquidate a carco dell'ente impositore in ossequio al principio di imputabiità della causa
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
Condanna il Consorzio di Bonifica SS Jonio GG al pagamento, in favore del difensore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 350,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1367/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS ON GG - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2024-0047354386-000 QUOTA CONSORZIO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2024-0047354386-000 QUOTA CONSORZIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 03/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1367/2025 la ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.09420240047354386000 relativa a contributi consortili anno 2022 2023 eccependo l'assenza di vantaggio derivante dalle opere del Consorzio impositore.
Non si costituisce il Consorzio di Bonifica SS Jonio GG;
si costituisce altresì l'Agenzia delle
Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Giudice -premesso il contenuto della cartella impugnata in cui vi è espresso riferimento al piano di classifica, e preso atto delle contestazioni mosse dal contribuente- è dirimente, ai fini del decidere, chiarire i contenuti dell'onere probatorio gravante sulle parti, in tema di contributi consortili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale, emessa per la loro riscossione, sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario, o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova;
mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può, in ogni caso, avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente, e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente. (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 6839 del 11/03/2020 Rv. 657453 - 01).
Ne consegue che in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova di carenza di vantaggiosità fondiaria (utilitas) dipendente dall'esecuzione delle opere di bonifica e di manutenzione idraulica (cfr. Cass. nn.9511/2018, 24356/2018,
23220/2014).
Già le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto, infatti, modo di affermare, in particolare, che "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un ''piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del
Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del
"quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (cfr. SS.UU. n. 11722/2010).
Tale principio si pone nel solco di SS.UU. n. 26009/2008, secondo cui "in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo".
Il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica- l'insussistenza del beneficio fondiario;
sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.
Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuo e di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio.
In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr nello stesso senso Cass. n. 23251/2019).
Sulla scorta dei superiori principi, questa Corte, pur ritenendo applicabile il principio per cui “In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.
c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile …”
(Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021 Rv. 661883 – 01:); rileva che -nel caso di specie- il preliminare onere del Consorzio non è stato assolto;
manca il presupposto per applicare l'inversione dell'onere probatorio, in quanto non è dato verificare nè l'inclusione degli specifici immobili nel perimetro di contribuenza del Consorzio, né la precisa identificazione degli stessi e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Non è dato ricavare l'effettiva identificazione degli immobili interessati dalle opere di bonifica, né l'effettiva esecuzione delle stesse;
manca, pertanto, la (verificabile/verificata) inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica, circostanza decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo.
Altresì, la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio è prescrizione necessaria per l'accertamento della legittimità e congruità del
"piano di classifica", ai fini del veglio del "quantum" del contributo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26395 del 17/10/2019 Rv. 655697 - 01).
Altresì, appare rilevante evidenziare la differenza tra piano di classifica e perimetro di contribuenza, in quanto, affinchè operi l'invocata inversione dell'onere probatorio, occorre che gli immobili (oggetto di contributo consortile) siano specificamente inclusi in detto perimetro, e non genericamente ricadenti nel
Comune interessato dal piano di classifica.
In tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto (Cass Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012 Rv. 623413 – 01; Cass. n. 4513/2019).
Alla luce di tutto quanto sopra, questa Corte ritiene illegittima la pretesa del Consorzio, relativa a contributi di bonifica, in quanto l'adottato Piano di classifica, in assenza del perimetro di contribuenza, risulta inidoneo a provare sia l'esistenza del beneficio sia del vantaggio specifico e particolare derivante al fondo.
Premesso che intanto è configurabile un beneficio derivante dalle opere di bonifica, in quanto il vantaggio sia di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione, e che occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica, tale che il beneficio sia diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una qualità del fondo;
questa Corte, in relazione alla questione del riparto dell'onere probatorio, pur dando atto che in presenza di un piano di classifica, regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio, rileva che la presunzione di beneficio non investe (indistintamente) tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza, reso pubblico col mezzo della trascrizione - la cui delimitazione è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica - da identificarsi con quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.
(vd anche Cass. n. 8770/2009, n. 7159/2011, n. 661/2012, n. 9099/2012).
Nel caso in esame, il Consorzio non costituitosi non ha assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza di delibera identificativa del perimetro di contribuenza, idonea a legittimare la presunzione dell'esistenza del concreto beneficio per i terreni del consorziato e tale da determinare la pretesa inversione dell'onere probatorio. Ne consegue che, in assenza della necessaria preliminare indicazione del perimetro di contribuenza, pur in presenza dell'approvazione del piano di classifica, non è dato individuare i beni destinatari delle opere di bonifica elencate in detto piano, né, nello specifico, è dato sapere se i beni dell'odierna parte ricorrente siano inclusi nel perimetro di contribuenza, essendo, di contro irrilevante, ai fini di causa, la loro inclusione nel territorio ricadente nel comprensorio consortile.
A ragionare diversamente, si chiederebbe al consorziato un onere probatorio (per di più una prova negativa) “diabolico”, in quanto -non essendo dato conoscere a quali immobili sono da riferire le opere di bonifica (gli interventi) elencate nel piano di classifica allegato, e dalle quali sarebbe dovuta derivare l'utilitas (non meglio precisata)- sarebbe un onere sprovvisto del dato (inclusione degli specifici immobili nel perimetro di contribuenza del Consorzio, precisa identificazione degli stessi e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio) da sconfessare;
dato che deve essere fornito dal Consorzio per far insorgere la presunzione della sussistenza del beneficio, e la conseguente inversione dell'onere della prova.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese vengono liquidate a carco dell'ente impositore in ossequio al principio di imputabiità della causa
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
Condanna il Consorzio di Bonifica SS Jonio GG al pagamento, in favore del difensore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 350,00.