Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2025, proposto da
AS IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Barillà e Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Uff. Scolastico Reg. Calabria Uff VI Ambito Terr. per la Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Palmi - Sez. Lavoro, n. 1080/2024, pubbl. il 18.11.2024, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 2263/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria e dell’Uff. Scolastico Reg. Calabria Uff VI Ambito Terr. per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa ER TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con ricorso notificato e depositato in data 11/11/2025, il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro - ha dichiarato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero
all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente.
1.1. A fondamento della domanda deduce, e comprova con pertinente documentazione, che la sentenza è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito, è passata in giudicato ed era pure decorso, al tempo della notifica del presente ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, con memoria di mera forma del 21/11/2025.
3. Con istanza depositata in data 27/01/2026, parte ricorrente ha allegato nota del 19/01/2026 indirizzata all’Avv. Barillà con la quale l’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria del Ministero dell’Istruzione e del Merito - comunicava che “ Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto nelle sentenze meglio dettagliate nella seguente tabella, nella quale sono riportati, altresì, il nominativo del ricorrente e la data di accredito del voucher” e, tra questi, quello di AS IO, con accredito avvenuto il 12/01/2026.
4. Alla camera di consiglio del 29/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ciò premesso, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata riconosciuta e documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale la ricorrente ha agito in ottemperanza.
6. Le spese seguono la soccombenza, atteso che è stata data esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notifica del ricorso, e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, avvocati Giuseppe Barillà e Giorgio Vizzari dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Consigliere
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER TI |
IL SEGRETARIO