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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2023, n. 28225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28225 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia nei confronti di: EL LO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 15 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LO EL è stato tratte a giudizio dal Pubblico Ministero del ( Tribunale di Perugia per rispondere del reato di cui all'art. 388, quarto comma, cod. pen., in quanto, quale custode nominato dall'ufficiale giudiziario nel verbale Penale Sent. Sez. 6 Num. 28225 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/03/2023 di pignoramento del 10 settembre 2014, al solo scopo di favorire la figlia IA EL, avrebbe sottratto due «mobili bassi in legno», non più rinvenuti dall'incaricato dell'IVG recatosi nei locali destinati alla custodia per l'asporto dei beni pignorati, fatto commesso in Perugia in data 7 luglio 2015. 2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa in data 18 novembre 2019, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato al medesimo ascritto perché il fatto non sussiste. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello avrebbe, infatti, assolto l'imputato senza confrontarsi con le risultanze processuali e, in particolare, con le prove dichiarative, il cui contenuto sarebbe stato travisato, in quanto i testimoni avrebbero fornito deposizioni più articolate rispetto a «quel poco valorizzato dalla Corte d'appello». Il NI, ovvero l'incaricato dell'IVG che si era recato sul luogo dei fatti per operare l'asporto, infatti, non sarebbe stato «ondivago» nel riferire che i mobili rinvenuti al momento dell'asporto erano sicuramente diversi da quelli descritti nel verbale di pignoramento e che proprio per questo motivo si era astenuto dal procedere all'asporto. La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato anche l'effettivo significato della deposizione fornita dall'ufficiale giudiziario che aveva proceduto al pignoramento. Le dimensioni dei mobili riportate con precisione nel verbale di pignoramento sarebbero, del resto, sicuramente ascrivibili ad una misurazione effettiva, e non già svolta «ad occhio» all'atto del pignorarriento e, pertanto, l'imputato avrebbe asportato i beni non rinvenuti. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 2 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 marzo 2023, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge. 2. Con unico motivo, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),, cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello avrebbe assolto l'imputato senza confrontarsi con le risultanze processuali e, in particolare, con le prove dichiarative il cui contenuto sarebbe stato travisato. 3. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione nel giudizio di legittimità ad un rinnovato esame del merito delle testimonianze rese nel corso del dibattimento. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. La Corte di appello di Perugia ha, del resto, ritenuto non irragionevolmente che le risultanze probatorie acquisite in dibattimento non siano idonee a confutare la tesi difensiva secondo la quale i mobili bassi rinvenuti dall'addetto dell'Istituto vendite giudiziarie avessero caratteristiche parzialmente diverse da quelle descritte nel verbale di pignoramento e che, dunque, il NI non abbia posto in essere alcuna sottrazione dei beni staggiti. 3 La Corte di appello ha, inoltre, non irragionevolmente ritenuto «ondivaga» la deposizione del teste RC NI, incaricato dell'IVG, che si era recato sul luogo dei fatti per operare l'asporto. Le dichiarazioni rese del teste a quattro anni dallo svolgimento dei fatti sono effettivamente caratterizzate dalla successione di due momenti: quello, iniziale, in cui il teste ha rappresentato che i beni non erano «conformi» a quelli descritti dall'Ufficiale giudiziario e quello, successivo, in cui ha precisato di non ricordare con certezza se effettivamente fossero presenti dei mobili simili ai due mancanti. La Corte di appello ha, inoltre, motivato il proprio apprezzamento rilevando, non certo in modo manifestamente illogico, che: - la misurazione dei beni all'atto della redazione del verbale di pignoramento era avvenuta «ad occhio», secondo quanto riferito dall'ufficiale giudiziario Carmela Maiello;
- al momento dell'asporto, furono rinvenuti tutti gli altri beni pignorati, peraltro di valore ben superiore a quello dei due mobili in legno asseritamente sottratti;
- l'imputato, a dimostrazione della propria buona fede, si era prodigato per reperire quindici piatti decorati, che, in un primo momento, non erano stati rinvenuti. Le valutazioni operate dalla Corte di appello non si sono, dunque, risolte in un travisamento del fatto, né hanno esorbitato dal perimetro dell'apprezzamento riservato al giudice di merito, divenendo manifestamente irragionevoli. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ric:ostruzione dei fatti, né dove condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia non manifestamente illogica. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29/03/2023.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LO EL è stato tratte a giudizio dal Pubblico Ministero del ( Tribunale di Perugia per rispondere del reato di cui all'art. 388, quarto comma, cod. pen., in quanto, quale custode nominato dall'ufficiale giudiziario nel verbale Penale Sent. Sez. 6 Num. 28225 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/03/2023 di pignoramento del 10 settembre 2014, al solo scopo di favorire la figlia IA EL, avrebbe sottratto due «mobili bassi in legno», non più rinvenuti dall'incaricato dell'IVG recatosi nei locali destinati alla custodia per l'asporto dei beni pignorati, fatto commesso in Perugia in data 7 luglio 2015. 2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa in data 18 novembre 2019, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato al medesimo ascritto perché il fatto non sussiste. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello avrebbe, infatti, assolto l'imputato senza confrontarsi con le risultanze processuali e, in particolare, con le prove dichiarative, il cui contenuto sarebbe stato travisato, in quanto i testimoni avrebbero fornito deposizioni più articolate rispetto a «quel poco valorizzato dalla Corte d'appello». Il NI, ovvero l'incaricato dell'IVG che si era recato sul luogo dei fatti per operare l'asporto, infatti, non sarebbe stato «ondivago» nel riferire che i mobili rinvenuti al momento dell'asporto erano sicuramente diversi da quelli descritti nel verbale di pignoramento e che proprio per questo motivo si era astenuto dal procedere all'asporto. La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato anche l'effettivo significato della deposizione fornita dall'ufficiale giudiziario che aveva proceduto al pignoramento. Le dimensioni dei mobili riportate con precisione nel verbale di pignoramento sarebbero, del resto, sicuramente ascrivibili ad una misurazione effettiva, e non già svolta «ad occhio» all'atto del pignorarriento e, pertanto, l'imputato avrebbe asportato i beni non rinvenuti. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 2 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 marzo 2023, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge. 2. Con unico motivo, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),, cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello avrebbe assolto l'imputato senza confrontarsi con le risultanze processuali e, in particolare, con le prove dichiarative il cui contenuto sarebbe stato travisato. 3. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione nel giudizio di legittimità ad un rinnovato esame del merito delle testimonianze rese nel corso del dibattimento. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. La Corte di appello di Perugia ha, del resto, ritenuto non irragionevolmente che le risultanze probatorie acquisite in dibattimento non siano idonee a confutare la tesi difensiva secondo la quale i mobili bassi rinvenuti dall'addetto dell'Istituto vendite giudiziarie avessero caratteristiche parzialmente diverse da quelle descritte nel verbale di pignoramento e che, dunque, il NI non abbia posto in essere alcuna sottrazione dei beni staggiti. 3 La Corte di appello ha, inoltre, non irragionevolmente ritenuto «ondivaga» la deposizione del teste RC NI, incaricato dell'IVG, che si era recato sul luogo dei fatti per operare l'asporto. Le dichiarazioni rese del teste a quattro anni dallo svolgimento dei fatti sono effettivamente caratterizzate dalla successione di due momenti: quello, iniziale, in cui il teste ha rappresentato che i beni non erano «conformi» a quelli descritti dall'Ufficiale giudiziario e quello, successivo, in cui ha precisato di non ricordare con certezza se effettivamente fossero presenti dei mobili simili ai due mancanti. La Corte di appello ha, inoltre, motivato il proprio apprezzamento rilevando, non certo in modo manifestamente illogico, che: - la misurazione dei beni all'atto della redazione del verbale di pignoramento era avvenuta «ad occhio», secondo quanto riferito dall'ufficiale giudiziario Carmela Maiello;
- al momento dell'asporto, furono rinvenuti tutti gli altri beni pignorati, peraltro di valore ben superiore a quello dei due mobili in legno asseritamente sottratti;
- l'imputato, a dimostrazione della propria buona fede, si era prodigato per reperire quindici piatti decorati, che, in un primo momento, non erano stati rinvenuti. Le valutazioni operate dalla Corte di appello non si sono, dunque, risolte in un travisamento del fatto, né hanno esorbitato dal perimetro dell'apprezzamento riservato al giudice di merito, divenendo manifestamente irragionevoli. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ric:ostruzione dei fatti, né dove condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia non manifestamente illogica. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29/03/2023.