CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18599 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: HE AO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI GR ON;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. L'avvocato Zunino conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 16 settembre 2025, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza emessa dalla medesima Corte in data 17 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Novara, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 L.F., ha rideterminato la pena inflitta a HE AO in anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ha ridotto la durata delle pene accessoria ad anni tre e mesi otto.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il mandato conferito dalla Corte di legittimità con la sentenza rescindente che avrebbe imposto una disamina circa la effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, stante il ruolo di mero esecutore materiale del HE rispetto all’amministratore di diritto, TI. Di fatto la Corte con la sentenza impugnata non si è mai confrontata con l’assoluzione dell’imputato dal reato sub b).
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 216 Legge Penale Sent. Sez. 1 Num. 18599 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 12/03/2026 2 fallimentare. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto rigorosamente accertare la consapevolezza e la volontà in capo a HE di arrecare pregiudizio ai creditori;
la Corte, per contro, non avrebbe accertato la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva. La stessa posizione di assoluta subordinazione dell’imputato rispetto all’amministratore di fatto ha portato all’assoluzione del medesimo dal reato di cui al capo b).
2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione. La sentenza impugnata, infatti, non esplicita il percorso logico seguito per ritenere integrato il dolo.
3. Il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Preliminarmente è necessario puntualizzare che le ragioni dell’assoluzione di HE dal reato sub b), consistente in una bancarotta impropria da reato societario, collegata al falso in bilancio realizzato nella rendicontazione dell’esercizio 2009, sono esplicitate dal Tribunale di Novara a pag. 21- 22 e, escluso in capo al HE il ruolo di amministratore di fatto della fallita, riguardano la mancanza di prova che HE abbia dato un contributo psicologico o eziologico alla redazione e alla approvazione del bilancio posto che egli – che, appunto, non ricopriva il ruolo di amministratore di fatto - non era con assoluta certezza il professionista che aveva consigliato, ovvero redatto, tale non veritiera rendicontazione, poiché lo studio del HE era subentrato ad altri professionisti ma non vi era certezza circa il momento esatto del detto avvicendamento. Dunque, lungi dall’attenere all’insussistenza dell’elemento psicologico, tale assoluzione risposa sulla prova del mancato apporto causale dell’imputato alla condotta che gli viene contestata;
sotto tale profilo, quindi, la censura rivolta alla sentenza impugnata che non si sarebbe misurata con tale decisione è priva di fondamento, poiché nessuna inferenza ha tale assoluzione con l’oggetto della condanna.
3. La sentenza rescindente ha rilevato l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, del ruolo avuto nella bancarotta distrattiva del HE, certamente non amministratore di fatto e, anzi, indicato quale mero esecutore materiale delle volontà di TI, titolare della società. La Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con l’argomentazione difensiva circa la sussistenza di un gruppo di società e con il ruolo di longa manus attribuito all’imputato dall’amministratore di diritto. Ciò di cui si rileva la mancanza è un approfondimento circa l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta in capo all’imputato.
4. La sentenza impugnata affronta funditus la questione del gruppo di società e su tale punto nel ricorso non vi sono appunti critici, per poi affrontare il nucleo della sentenza rescindente, ovverossia la sussistenza in capo all’imputato del dolo di bancarotta fraudolenta 3 per distrazione. Distingue il ruolo dell’imputato che, fino al 17 marzo 2011, era concorrente esterno nel reato proprio di TI EZ, amministratore di diritto della fallita e che poi, successivamente al 18 marzo 2011, aveva ricoperto il ruolo di liquidatore della fallita e dunque risponde di reato proprio.
5. L’indagine circa la configurabilità dell’elemento soggettivo è stata condotta dalla Corte territoriale facendo riferimento ad un insegnamento di questa Corte che qui si intende richiamare, secondo il quale, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278156 - 02). Circa l’asserita incolpevolezza dell’imputato, stante il suo ruolo di mero esecutore del piano distrattivo di TI, la Corte ha rilevato come tale tesi difensiva si scontri con la delega rilasciata all’imputato per operare sui conti correnti della fallita e con le numerose operazioni poste in essere dall’imputato in prima persona, in autonomia, nella piena consapevolezza che si trattava di condotte che andavano in pregiudizio ai creditori, stante anche il ruolo che aveva di commercialista della società. Proprio in ragione di tale ruolo HE aveva un punto di osservazione privilegiato sulla situazione di compromissione finanziaria della società; egli, infatti, aveva curato la contabilità e redatto i bilanci societari. Come ritenuto nel provvedimento impugnato, quando l’imputato, pur essendo a conoscenza di tale situazione di illiquidità, che si riverberava anche nel costante ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti, operava sui conti correnti del società, incassava assegni, percepiva bonifici ovvero prelevava contanti per sé, per l’amministratore di diritto o in favore di società che non avevano alcuna ragione di credito nei confronti delle fallita, stava all’evidenza agendo nella piena consapevolezza di porre in essere condotte distrattive che andavano ad erodere la garanzia dei creditori, ovvero imprimeva ai beni societari una destinazione estranea a quella loro propria. Dunque, qualunque qualificazione giuridica differente delle condotte tenute dall’imputato sarebbe stata errata, non vertendosi né in tema di bancarotta semplice, né di bancarotta preferenziale.
6. Per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2026 4 Il Consigliere estensore RI GR ON OM OC
udita la relazione svolta dal Consigliere RI GR ON;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. L'avvocato Zunino conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 16 settembre 2025, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza emessa dalla medesima Corte in data 17 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Novara, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 L.F., ha rideterminato la pena inflitta a HE AO in anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ha ridotto la durata delle pene accessoria ad anni tre e mesi otto.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il mandato conferito dalla Corte di legittimità con la sentenza rescindente che avrebbe imposto una disamina circa la effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, stante il ruolo di mero esecutore materiale del HE rispetto all’amministratore di diritto, TI. Di fatto la Corte con la sentenza impugnata non si è mai confrontata con l’assoluzione dell’imputato dal reato sub b).
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 216 Legge Penale Sent. Sez. 1 Num. 18599 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 12/03/2026 2 fallimentare. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto rigorosamente accertare la consapevolezza e la volontà in capo a HE di arrecare pregiudizio ai creditori;
la Corte, per contro, non avrebbe accertato la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva. La stessa posizione di assoluta subordinazione dell’imputato rispetto all’amministratore di fatto ha portato all’assoluzione del medesimo dal reato di cui al capo b).
2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione. La sentenza impugnata, infatti, non esplicita il percorso logico seguito per ritenere integrato il dolo.
3. Il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Preliminarmente è necessario puntualizzare che le ragioni dell’assoluzione di HE dal reato sub b), consistente in una bancarotta impropria da reato societario, collegata al falso in bilancio realizzato nella rendicontazione dell’esercizio 2009, sono esplicitate dal Tribunale di Novara a pag. 21- 22 e, escluso in capo al HE il ruolo di amministratore di fatto della fallita, riguardano la mancanza di prova che HE abbia dato un contributo psicologico o eziologico alla redazione e alla approvazione del bilancio posto che egli – che, appunto, non ricopriva il ruolo di amministratore di fatto - non era con assoluta certezza il professionista che aveva consigliato, ovvero redatto, tale non veritiera rendicontazione, poiché lo studio del HE era subentrato ad altri professionisti ma non vi era certezza circa il momento esatto del detto avvicendamento. Dunque, lungi dall’attenere all’insussistenza dell’elemento psicologico, tale assoluzione risposa sulla prova del mancato apporto causale dell’imputato alla condotta che gli viene contestata;
sotto tale profilo, quindi, la censura rivolta alla sentenza impugnata che non si sarebbe misurata con tale decisione è priva di fondamento, poiché nessuna inferenza ha tale assoluzione con l’oggetto della condanna.
3. La sentenza rescindente ha rilevato l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, del ruolo avuto nella bancarotta distrattiva del HE, certamente non amministratore di fatto e, anzi, indicato quale mero esecutore materiale delle volontà di TI, titolare della società. La Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con l’argomentazione difensiva circa la sussistenza di un gruppo di società e con il ruolo di longa manus attribuito all’imputato dall’amministratore di diritto. Ciò di cui si rileva la mancanza è un approfondimento circa l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta in capo all’imputato.
4. La sentenza impugnata affronta funditus la questione del gruppo di società e su tale punto nel ricorso non vi sono appunti critici, per poi affrontare il nucleo della sentenza rescindente, ovverossia la sussistenza in capo all’imputato del dolo di bancarotta fraudolenta 3 per distrazione. Distingue il ruolo dell’imputato che, fino al 17 marzo 2011, era concorrente esterno nel reato proprio di TI EZ, amministratore di diritto della fallita e che poi, successivamente al 18 marzo 2011, aveva ricoperto il ruolo di liquidatore della fallita e dunque risponde di reato proprio.
5. L’indagine circa la configurabilità dell’elemento soggettivo è stata condotta dalla Corte territoriale facendo riferimento ad un insegnamento di questa Corte che qui si intende richiamare, secondo il quale, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278156 - 02). Circa l’asserita incolpevolezza dell’imputato, stante il suo ruolo di mero esecutore del piano distrattivo di TI, la Corte ha rilevato come tale tesi difensiva si scontri con la delega rilasciata all’imputato per operare sui conti correnti della fallita e con le numerose operazioni poste in essere dall’imputato in prima persona, in autonomia, nella piena consapevolezza che si trattava di condotte che andavano in pregiudizio ai creditori, stante anche il ruolo che aveva di commercialista della società. Proprio in ragione di tale ruolo HE aveva un punto di osservazione privilegiato sulla situazione di compromissione finanziaria della società; egli, infatti, aveva curato la contabilità e redatto i bilanci societari. Come ritenuto nel provvedimento impugnato, quando l’imputato, pur essendo a conoscenza di tale situazione di illiquidità, che si riverberava anche nel costante ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti, operava sui conti correnti del società, incassava assegni, percepiva bonifici ovvero prelevava contanti per sé, per l’amministratore di diritto o in favore di società che non avevano alcuna ragione di credito nei confronti delle fallita, stava all’evidenza agendo nella piena consapevolezza di porre in essere condotte distrattive che andavano ad erodere la garanzia dei creditori, ovvero imprimeva ai beni societari una destinazione estranea a quella loro propria. Dunque, qualunque qualificazione giuridica differente delle condotte tenute dall’imputato sarebbe stata errata, non vertendosi né in tema di bancarotta semplice, né di bancarotta preferenziale.
6. Per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2026 4 Il Consigliere estensore RI GR ON OM OC