Art. 2.
La spesa di lire 45.000.000.000 prevista dal precedente articolo sara' fronteggiata per lire 7.000.000.000 nell'esercizio 1957-58, per lire 6.500.000.000 nell'esercizio 1958-59 e per lire 6.300.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1963-64.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvedera' per lire 4.775.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 193 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per detto esercizio e per lire 2.225.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
All'onere relativo all'esercizio 1958-59 si provvedera' a carico del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro corrispondente a quello n. 691 sopraindicato.
La spesa di lire 45.000.000.000 prevista dal precedente articolo sara' fronteggiata per lire 7.000.000.000 nell'esercizio 1957-58, per lire 6.500.000.000 nell'esercizio 1958-59 e per lire 6.300.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1963-64.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvedera' per lire 4.775.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 193 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per detto esercizio e per lire 2.225.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
All'onere relativo all'esercizio 1958-59 si provvedera' a carico del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro corrispondente a quello n. 691 sopraindicato.