Versione
29 aprile 1958
29 aprile 1958
Art. 2.
La spesa di lire 45.000.000.000 prevista dal precedente articolo sara' fronteggiata per lire 7.000.000.000 nell'esercizio 1957-58, per lire 6.500.000.000 nell'esercizio 1958-59 e per lire 6.300.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1963-64.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvedera' per lire 4.775.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 193 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per detto esercizio e per lire 2.225.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
All'onere relativo all'esercizio 1958-59 si provvedera' a carico del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro corrispondente a quello n. 691 sopraindicato.
La spesa di lire 45.000.000.000 prevista dal precedente articolo sara' fronteggiata per lire 7.000.000.000 nell'esercizio 1957-58, per lire 6.500.000.000 nell'esercizio 1958-59 e per lire 6.300.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1963-64.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvedera' per lire 4.775.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 193 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per detto esercizio e per lire 2.225.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
All'onere relativo all'esercizio 1958-59 si provvedera' a carico del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro corrispondente a quello n. 691 sopraindicato.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 16/11/1960, n. 61Provvedimento: […] La Regione siciliana, ritenendo invasa dal decreto la propria sfera di competenza, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, depositando le sue deduzioni in cancelleria il 31 maggio di questo anno. La Regione fonda il suo ricorso sul fatto che il decreto del Ministro per la sanità violerebbe gli artt. 17 e 20 dello Statuto per la Regione siciliana, gli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111, e in conseguenza violerebbe ed applicherebbe indebitamente l'art. 5 T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, l'art. 357 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, l'art. 2 del D. L. 31 luglio 1945, n. 446, e l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 298.Leggi di più...
- sent. 61/60 c. atto amministrativo·
- medico provinciale ed ufficiale sanitario.·
- igiene, pubblica sanita' ed assistenza sanitaria·
- portata·
- sent. 61/60 b. regione·
- ricorso gerarchico·
- limiti.·
- organi periferici·
- necessita' di norme che disciplinino il trasferimento. regione siciliana·
- norme di attuazione dello statuto·
- trasferimento di organi statali alla regione·
- d.p.r. 9 agosto 1956, n. 1111·
- competenza a decidere.·
- amministrazione della sanita' pubblica·
- sent. 61/60 a. sanita' pubblica