CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: D’NT ER nato a [...] il [...] rappresentato e assistito dall’avv. Domenico Quarricino, di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data 11/07/2025 dalla Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere IA OR;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dato atto che l’avv. Domenico Quarricino, il difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. Penale Sent. Sez. 2 Num. 452 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 04/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza con la quale ER D’NT aveva chiesto la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli in data 26/10/2017, irrevocabile dal 12/02/2018. Rilevava il Collegio che l’istante, dichiarato “libero assente” nel giudizio concluso con la pronuncia di cui sopra, non aveva fornito prova in ordine ad una incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo e conseguente impossibilità di proporre impugnazione nei termini, salvo dedurre una nullità della notifica del decreto di citazione nei suoi confronti, in realtà insussistente poiché essa era stata effettuata in data 14/07/2015 nel luogo ove D’NT aveva dichiarato domicilio, l’atto era stato consegnato al portiere dello stabile che lo aveva sottoscritto stante la “precaria assenza del destinatario”; a ciò era seguita la lettera raccomandata con avviso di ricevimento previsto dall’art. 157, comma 3, cod. proc. pen., inviata al medesimo indirizzo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione ER D’NT, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen, la violazione degli artt. 170 e 171 del codice di rito, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata. Rileva la difesa ricorrente che con l’istanza di restituzione in termini si era lamentata la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio sotto un profilo diverso da quello esaminato dalla Corte di appello e cioè in ragione della mancata indicazione o dichiarazione da parte del soggetto (mai identificato ed indicato solo nominalmente) che aveva ricevuto l’atto da notificare e la successiva raccomandata con avviso di ricevimento di essere “incaricato addetto alla ricezione atti” (la relativa dicitura non risulta “spuntata” nella prima relata UNEP del 14 luglio 2025); si era inoltre dedotto che la raccomandata informativa non conteneva neppure l’attestazione o dichiarazione di assenza del destinatario o delle persone indicate all’art. 157 comma 1, cod. proc. pen. e recava sulla cartolina una firma diversa da quella apposta sulla relata del 14 luglio 2025. La Corte di appello non si è pronunciata rispetto a tali profili. Argomenta al riguardo, il ricorrente che il messo notificatore si è limitato a consegnare gli atti ad un soggetto non identificato e genericamente indicato come portiere, senza accertare l’inidoneità di costui a riceverli;
in difetto di ciò, avrebbe dovuto seguire, nell’ordine, le modalità di notifica indicate dall’art. 157, commi 7 3 e 8, cod. proc. pen. che, invece, non sono state attivate, e che garantiscono l’effettività della chiamata in giudizio. La notifica dell’atto ad un soggetto terzo equipollente ad una consegna all’imputato, presuppone che costui sia all’uopo legittimato (e nel caso di specie tale legittimazione non risulta, ne è stata dichiarata) e che vi sia una stretta correlazione intercorrente con l’imputato medesimo (non ravvisabile tra un portiere ed un condomino). Si configura pertanto, secondo la difesa ricorrente, una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. della vocatio in iudicium in quanto eseguita in forme diverse da quelle prescritte ex lege e con modalità in concreto inidonee a determinare l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato giudicato in assenza. A tale nullità si aggiunge, altresì, la mancanza di elementi dimostrativi della esistenza di contatti tra l’odierno ricorrente ed il difensore d’ufficio che era stato designato nel giudizio di primo grado, in mancanza della nomina di un legale di fiducia da ricondursi proprio alla mancata cognizione della pendenza del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Correttamente la Corte di appello ha affermato che l’odierno ricorrente non aveva fornito la prova, secondo quanto richiesto dall’art. 175 cod. proc. pen., della mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo e, quindi, di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. La stessa documentazione allegata alla richiesta di restituzione nei termini (visionata da questa Corte) consente di escludere che la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte ex lege e con modalità in concreto inidonee a porre D’ NT a conoscenza della vocatio in iudicium. Premesso che la notificazione di tale atto è avvenuta tramite ufficiale giudiziario, ed è stata eseguita con accesso diretto nel luogo ove D’NT aveva ritualmente dichiarato domicilio in occasione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen, la relata di notifica del 14/07/2015 attesta espressamente che il plico contenente il provvedimento giudiziario era stato consegnato, in ragione della precaria assenza del destinatario, nelle mani di soggetto precisamente identificato in IO LE avente la qualità di portiere dello stabile e non già di persona genericamente incaricata a riceverlo (si vedano le relative spunte); a ciò era seguita rituale raccomandata di avviso di avvenuto recapito, inviata nel medesimo 4 luogo e ritirata, ancora una volta, da soggetto la cui qualità risulta espressamente indicata in quella del portiere (si veda la cartolina di avviso di ricevimento). Il messo notificatore ha dunque proceduto secondo le modalità prescritte dall’art. 157, comma 1, cod. proc. pen. che menziona proprio il “portiere” quale soggetto abilitato a ritirare l’atto in caso di assenza del destinatario e a sottoscriverlo (in ragione della evidente relazione tra costui e i soggetti dimoranti nello stabile alla cui custodia e vigilanza egli è contrattualmente preposto) e che prevede altresì, come avvenuto nella specie, la contestuale comunicazione all’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della avvenuta consegna. L’istante non ha, del resto, indicato alcun elemento concreto dal quale desumere come sia il plico contenente l’atto da notificare che la successiva “cartolina” non siano stati messi a sua disposizione da parte del portiere ricevente. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore IA OR Il Presidente AN EL
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere IA OR;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dato atto che l’avv. Domenico Quarricino, il difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. Penale Sent. Sez. 2 Num. 452 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 04/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza con la quale ER D’NT aveva chiesto la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli in data 26/10/2017, irrevocabile dal 12/02/2018. Rilevava il Collegio che l’istante, dichiarato “libero assente” nel giudizio concluso con la pronuncia di cui sopra, non aveva fornito prova in ordine ad una incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo e conseguente impossibilità di proporre impugnazione nei termini, salvo dedurre una nullità della notifica del decreto di citazione nei suoi confronti, in realtà insussistente poiché essa era stata effettuata in data 14/07/2015 nel luogo ove D’NT aveva dichiarato domicilio, l’atto era stato consegnato al portiere dello stabile che lo aveva sottoscritto stante la “precaria assenza del destinatario”; a ciò era seguita la lettera raccomandata con avviso di ricevimento previsto dall’art. 157, comma 3, cod. proc. pen., inviata al medesimo indirizzo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione ER D’NT, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen, la violazione degli artt. 170 e 171 del codice di rito, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata. Rileva la difesa ricorrente che con l’istanza di restituzione in termini si era lamentata la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio sotto un profilo diverso da quello esaminato dalla Corte di appello e cioè in ragione della mancata indicazione o dichiarazione da parte del soggetto (mai identificato ed indicato solo nominalmente) che aveva ricevuto l’atto da notificare e la successiva raccomandata con avviso di ricevimento di essere “incaricato addetto alla ricezione atti” (la relativa dicitura non risulta “spuntata” nella prima relata UNEP del 14 luglio 2025); si era inoltre dedotto che la raccomandata informativa non conteneva neppure l’attestazione o dichiarazione di assenza del destinatario o delle persone indicate all’art. 157 comma 1, cod. proc. pen. e recava sulla cartolina una firma diversa da quella apposta sulla relata del 14 luglio 2025. La Corte di appello non si è pronunciata rispetto a tali profili. Argomenta al riguardo, il ricorrente che il messo notificatore si è limitato a consegnare gli atti ad un soggetto non identificato e genericamente indicato come portiere, senza accertare l’inidoneità di costui a riceverli;
in difetto di ciò, avrebbe dovuto seguire, nell’ordine, le modalità di notifica indicate dall’art. 157, commi 7 3 e 8, cod. proc. pen. che, invece, non sono state attivate, e che garantiscono l’effettività della chiamata in giudizio. La notifica dell’atto ad un soggetto terzo equipollente ad una consegna all’imputato, presuppone che costui sia all’uopo legittimato (e nel caso di specie tale legittimazione non risulta, ne è stata dichiarata) e che vi sia una stretta correlazione intercorrente con l’imputato medesimo (non ravvisabile tra un portiere ed un condomino). Si configura pertanto, secondo la difesa ricorrente, una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. della vocatio in iudicium in quanto eseguita in forme diverse da quelle prescritte ex lege e con modalità in concreto inidonee a determinare l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato giudicato in assenza. A tale nullità si aggiunge, altresì, la mancanza di elementi dimostrativi della esistenza di contatti tra l’odierno ricorrente ed il difensore d’ufficio che era stato designato nel giudizio di primo grado, in mancanza della nomina di un legale di fiducia da ricondursi proprio alla mancata cognizione della pendenza del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Correttamente la Corte di appello ha affermato che l’odierno ricorrente non aveva fornito la prova, secondo quanto richiesto dall’art. 175 cod. proc. pen., della mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo e, quindi, di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. La stessa documentazione allegata alla richiesta di restituzione nei termini (visionata da questa Corte) consente di escludere che la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte ex lege e con modalità in concreto inidonee a porre D’ NT a conoscenza della vocatio in iudicium. Premesso che la notificazione di tale atto è avvenuta tramite ufficiale giudiziario, ed è stata eseguita con accesso diretto nel luogo ove D’NT aveva ritualmente dichiarato domicilio in occasione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen, la relata di notifica del 14/07/2015 attesta espressamente che il plico contenente il provvedimento giudiziario era stato consegnato, in ragione della precaria assenza del destinatario, nelle mani di soggetto precisamente identificato in IO LE avente la qualità di portiere dello stabile e non già di persona genericamente incaricata a riceverlo (si vedano le relative spunte); a ciò era seguita rituale raccomandata di avviso di avvenuto recapito, inviata nel medesimo 4 luogo e ritirata, ancora una volta, da soggetto la cui qualità risulta espressamente indicata in quella del portiere (si veda la cartolina di avviso di ricevimento). Il messo notificatore ha dunque proceduto secondo le modalità prescritte dall’art. 157, comma 1, cod. proc. pen. che menziona proprio il “portiere” quale soggetto abilitato a ritirare l’atto in caso di assenza del destinatario e a sottoscriverlo (in ragione della evidente relazione tra costui e i soggetti dimoranti nello stabile alla cui custodia e vigilanza egli è contrattualmente preposto) e che prevede altresì, come avvenuto nella specie, la contestuale comunicazione all’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della avvenuta consegna. L’istante non ha, del resto, indicato alcun elemento concreto dal quale desumere come sia il plico contenente l’atto da notificare che la successiva “cartolina” non siano stati messi a sua disposizione da parte del portiere ricevente. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore IA OR Il Presidente AN EL