Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 452
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo

    La Corte di appello ha ritenuto che l'istante non abbia fornito prova di una incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo e che la notifica del decreto di citazione sia avvenuta regolarmente, poiché effettuata nel luogo di domicilio dichiarato, con consegna al portiere e successiva raccomandata informativa.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 170 e 171 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta la decisione della Corte di appello che aveva escluso la nullità della notifica. La notifica è avvenuta secondo le modalità prescritte dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., con consegna al portiere e successiva raccomandata informativa, e l'istante non ha fornito elementi concreti per desumere la mancata ricezione degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 452
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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