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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/11/2025, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6407/2025 R.G., avente per oggetto: “rapporti condominiali”;
TRA
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Sergio Virzì, giusta procura in atti;
- PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE all'udienza del 11 novembre 2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti e a discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto notificati a mezzo pec, in data
10.7.2025, ha dedotto di essere creditore del Parte_1 CP_2
(detto anche ), sito in Aci Sant'Antonio, via CP_3 Controparte_4
Veronica n. 67, della somma di euro 5.103,39, in virtù di crediti per attività professionali prestate in favore dell'ultimo; ha chiesto, pertanto, la condanna del suo amministratore, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., a comunicare l'elenco dei condomini morosi comprensivo dell'importo dovuto da ciascuno di questi, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nonché alla condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dovuta per l'eventuale ritardo nell'adempimento.
Instauratosi il contradditorio, non si è costituito l'amministratore del condomino, , benché ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 11 novembre 2025, il ricorrente ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; indi, questo Giudice ha posto in decisione la causa.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituito in giudizio Controparte_1
sebbene ritualmente citato.
In diritto la domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Va osservato, infatti, che il nuovo testo dell'art. 63, comma 1, disp. att.
c.c. prevede che l'amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il successivo secondo comma prevede inoltre che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Sul punto, tralasciando la pregressa e sempre più minoritaria esegesi formatasi in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, oggi, può pacificamente affermarsi che la tutela in questa sede invocata sia correttamente rivolta ad imputare l'obbligazione di comunicazione all'amministratore del condominio e non al direttamente. CP_2
In ossequio al mutato orientamento della Corte nomofilattica, cui il decidente ritiene di dover aderire è acclarato come “L'obbligo di comunicare
i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano”
(Cass. n. 1002/2025).
Nel quadro normativo e giurisprudenziale così delineato, pertanto, è agevole affermare come nella fattispecie in esame la parte ricorrente, producendo copia del verbale di conciliazione redatto dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania del 10.12.2021, degli atti prodromici alla procedura esecutiva iscritta al n. 2873/2024 r.g.e. - Tribunale di Catania nonché dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa nel medesimo giudizio, ha dimostrato documentalmente la ancora attuale qualità di creditrice.
È stata inoltre prodotta copia della comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. del 7.5.2025, con cui la parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale all'amministratore del condominio.
Rimanendo contumace nel presente giudizio, l'amministratore, nella qualità, non ha comunque dimostrato di avere provveduto alla suddetta comunicazione dei dati e il suo immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone di buona fede, dovendosi a tale riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
In mancanza della comunicazione dei dati dei condomini morosi, il creditore, infatti, risulta impossibilitato ad agire esecutivamente per il recupero dei propri crediti.
Attesa la violazione dell'obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore da parte dell'amministratore convenuto la domanda non può che essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Nel caso di specie, tenuto anche conto della entità del ritardo nella comunicazione dei dati dei condomini morosi (prima e dopo l'introduzione del giudizio), risulta non manifestamente iniquo fissare, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, il pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto del valore della controversia (modesto), della natura della prestazione e del danno prevedibile, si determina in euro
10,00 al giorno.
Nulla a titolo di risarcimento degli ulteriori danni richiesti, in assenza di specifica allegazione di fatti idonei a supportarne, già sul piano rappresentativo, la relativa domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
, in favore di tenuto conto del valore CP_1 Parte_1
(indeterminabile complessità minima) e secondo i parametri minimi di cui al
D.M. 147/2022 in considerazione dell'estrema semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6407/2025 R.G.: dichiara la contumacia di;
Controparte_1
condanna alla comunicazione alla parte ricorrente, Controparte_1
dei dati completi dei condomini morosi (generalità, Parte_1
indirizzo, millesimi di proprietà, importo dovuto da ciascuno) relativi al versamento delle quote inerenti al credito del ricorrente.
Rigetta ogni altra domanda. Fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 10,00 la somma di denaro dovuta dal resistente , per ogni giorno di ritardo nella Controparte_1
comunicazione di quanto sopra, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza e per ogni successivo giorno nella comunicazione dei dati dei condomini.
Condanna al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro Parte_1
4.327,00, di cui euro 518,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi, di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 9.03, per fase istruttoria-trattazione ed euro 1.453,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 14 novembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6407/2025 R.G., avente per oggetto: “rapporti condominiali”;
TRA
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Sergio Virzì, giusta procura in atti;
- PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE all'udienza del 11 novembre 2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti e a discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto notificati a mezzo pec, in data
10.7.2025, ha dedotto di essere creditore del Parte_1 CP_2
(detto anche ), sito in Aci Sant'Antonio, via CP_3 Controparte_4
Veronica n. 67, della somma di euro 5.103,39, in virtù di crediti per attività professionali prestate in favore dell'ultimo; ha chiesto, pertanto, la condanna del suo amministratore, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., a comunicare l'elenco dei condomini morosi comprensivo dell'importo dovuto da ciascuno di questi, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nonché alla condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dovuta per l'eventuale ritardo nell'adempimento.
Instauratosi il contradditorio, non si è costituito l'amministratore del condomino, , benché ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 11 novembre 2025, il ricorrente ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; indi, questo Giudice ha posto in decisione la causa.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituito in giudizio Controparte_1
sebbene ritualmente citato.
In diritto la domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Va osservato, infatti, che il nuovo testo dell'art. 63, comma 1, disp. att.
c.c. prevede che l'amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il successivo secondo comma prevede inoltre che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Sul punto, tralasciando la pregressa e sempre più minoritaria esegesi formatasi in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, oggi, può pacificamente affermarsi che la tutela in questa sede invocata sia correttamente rivolta ad imputare l'obbligazione di comunicazione all'amministratore del condominio e non al direttamente. CP_2
In ossequio al mutato orientamento della Corte nomofilattica, cui il decidente ritiene di dover aderire è acclarato come “L'obbligo di comunicare
i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano”
(Cass. n. 1002/2025).
Nel quadro normativo e giurisprudenziale così delineato, pertanto, è agevole affermare come nella fattispecie in esame la parte ricorrente, producendo copia del verbale di conciliazione redatto dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania del 10.12.2021, degli atti prodromici alla procedura esecutiva iscritta al n. 2873/2024 r.g.e. - Tribunale di Catania nonché dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa nel medesimo giudizio, ha dimostrato documentalmente la ancora attuale qualità di creditrice.
È stata inoltre prodotta copia della comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. del 7.5.2025, con cui la parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale all'amministratore del condominio.
Rimanendo contumace nel presente giudizio, l'amministratore, nella qualità, non ha comunque dimostrato di avere provveduto alla suddetta comunicazione dei dati e il suo immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone di buona fede, dovendosi a tale riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
In mancanza della comunicazione dei dati dei condomini morosi, il creditore, infatti, risulta impossibilitato ad agire esecutivamente per il recupero dei propri crediti.
Attesa la violazione dell'obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore da parte dell'amministratore convenuto la domanda non può che essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Nel caso di specie, tenuto anche conto della entità del ritardo nella comunicazione dei dati dei condomini morosi (prima e dopo l'introduzione del giudizio), risulta non manifestamente iniquo fissare, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, il pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto del valore della controversia (modesto), della natura della prestazione e del danno prevedibile, si determina in euro
10,00 al giorno.
Nulla a titolo di risarcimento degli ulteriori danni richiesti, in assenza di specifica allegazione di fatti idonei a supportarne, già sul piano rappresentativo, la relativa domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
, in favore di tenuto conto del valore CP_1 Parte_1
(indeterminabile complessità minima) e secondo i parametri minimi di cui al
D.M. 147/2022 in considerazione dell'estrema semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6407/2025 R.G.: dichiara la contumacia di;
Controparte_1
condanna alla comunicazione alla parte ricorrente, Controparte_1
dei dati completi dei condomini morosi (generalità, Parte_1
indirizzo, millesimi di proprietà, importo dovuto da ciascuno) relativi al versamento delle quote inerenti al credito del ricorrente.
Rigetta ogni altra domanda. Fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 10,00 la somma di denaro dovuta dal resistente , per ogni giorno di ritardo nella Controparte_1
comunicazione di quanto sopra, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza e per ogni successivo giorno nella comunicazione dei dati dei condomini.
Condanna al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro Parte_1
4.327,00, di cui euro 518,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi, di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 9.03, per fase istruttoria-trattazione ed euro 1.453,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 14 novembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)