CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3863/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000984000 TRIBUTI VARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000984000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039129850000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039129850000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039129850000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180000615503000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180000615503000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180000615503000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032005932001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180036036468000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180048180753000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007897580001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007897580001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033339754000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033339754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033339754000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033339754000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190042704955000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050463882000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050463882000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000640735000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000640735000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000640735000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000640735000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089054623000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089054623000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089054623000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210055603617000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210070594308000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001281669000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001281669000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001281669000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230005206269000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230005206269000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230005206269000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230010390316000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230010390316000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230010390316000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230055246539000 IVA-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2987/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle memorie da ultimo depositate.
Resistente/Appellato: L'ADE si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Ricorrente_1, ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400000984000, unitamente a n. 18 atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento esecutivo), deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui: prescrizione e decadenza dei tributi, nullità per mancata notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione, invalidità delle notificazioni, inesistenza del ruolo, vizi di sottoscrizione e duplicazione di importi.
Ha convenuto in giudizio
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale Palermo 2;
Agenzia delle Entrate – Riscossione, enti resistenti.
Costituitesi in giudizio, le Agenzie resistenti hanno eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità delle doglianze, documentando la regolare notifica degli atti presupposti e l'interruzione dei termini prescrizionali, nonché la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR
602/1973.Entrambi gli enti resistenti hanno prodotto documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti
Con propria memoria la parte ricorrente ribadiva i motivi di ricorso e puntualizzava quanto appresso:
· Omessa notifica degli avvisi di accertamento: L'Agenzia delle Entrate non ha prodotto prova delle notifiche relative agli atti sottesi alle cartelle impugnate (art. 2697 c.c.).
- inidoneità della documentazione prodotta: Le controparti hanno depositato solo stampe PDF e atti interni, privi di valore probatorio, senza avvisi di ricevimento né file .eml/.msg richiesti dalla giurisprudenza (Cass.
14790/2024). -
- Nullità delle notifiche: Confermata anche dal Tribunale di Palermo (sentenza n. 2381/2025) per difetto di prova e mancata produzione delle ricevute PEC e raccomandate.
- Prescrizione e decadenza: Anche in ipotesi di notifiche valide, sussiste prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi (Cass. 13781/2023).
- Inammissibilità della costituzione di AdER: Procura notarile irregolare e priva dei requisiti di legge, con conseguente nullità del contraddittorio. Chiede l'accoglimento del ricorso, annullamento degli atti impugnati e vittoria di spese.
Il nuovo difensore di ADER avv. . Difensore_3 evidenziava
Inammissibilità del ricorso: L'atto impugnato è assimilabile a estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile (Cass. SS.UU. 19704/2015).
Carenza di legittimazione passiva: AdER non è responsabile per la formazione e notifica degli avvisi di accertamento, competenza esclusiva degli enti impositori.
Regolarità delle notifiche: Documentata la notifica delle cartelle sottese (es. cartella n.
29620190052783731000 via PEC e n. 29620230060401769000 via affissione).
Prescrizione: Termine decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti iscritti a ruolo, non quinquennale (Cass. SS.
UU. 23397/2016; Cass. 17877/2011).
Sospensione COVID-19: Art. 68 DL 18/2020 ha sospeso termini di prescrizione e decadenza tra 8/3/2020
e 31/8/2021.
Conformità dell'atto impugnato: Nessuna violazione di legge;
natura cautelare del preavviso di ipoteca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e le difese, la Corte rileva che:
1 - le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento risultano ritualmente notificati, come da documentazione prodotta dalle controparti;
2- le eccezioni di prescrizione e decadenza sono infondate, atteso che i crediti erariali si prescrivono nel termine decennale ex art. 2946 c.c., e che la prescrizione è stata interrotta da atti idonei;
le doglianze relative a vizi degli atti presupposti sono tardive e inammissibili, poiché riguardano atti ormai definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge;
3 - non sussistono vizi di motivazione né di sottoscrizione, non essendo previsti dalla normativa per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4 - circa i vizi di procuraI ( Inammissibilità Della Costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Omessa Produzione di Valida Procura Notarile. La prodotta copia della procura notarile Repertorio n. 183055, raccolta n. 13239, integra il timbro e la sigla del Notaio solamente alle pagine n. 1 e n.3, mentre tutte le rimanenti pagine sono sprovviste del sigillo e la sottoscrizione del Notaio. Segnatamente, le pagine n. 4, 5, 6 e 7 ne sono prive. Mentre, il contenuto testuale dell'attestato di conformità del Notaio risulta essere illegittimo e non conforme alla normativa di legge, mancando di specificità dell'atto a cui fornire la conformità, tanto da apparire come se non fosse stato redatto da un Notaio." il motivo appare pretestuoso, in quanto la parte ricorrente nè l'ha disconosciuto formalmente nè l'ha impugnato nè ha chiesto la sospensione del giudizio.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo e di ADER nella misura di e 2.500,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno di essi. Palermo 2.12.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3863/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000984000 TRIBUTI VARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000984000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039129850000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039129850000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039129850000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180000615503000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180000615503000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180000615503000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032005932001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180036036468000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180048180753000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007897580001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007897580001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033339754000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033339754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033339754000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033339754000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190042704955000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050463882000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050463882000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000640735000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000640735000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000640735000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200000640735000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089054623000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089054623000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089054623000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210055603617000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210070594308000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001281669000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001281669000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001281669000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230005206269000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230005206269000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230005206269000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230010390316000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230010390316000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230010390316000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230055246539000 IVA-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D702964 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2987/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle memorie da ultimo depositate.
Resistente/Appellato: L'ADE si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Ricorrente_1, ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400000984000, unitamente a n. 18 atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento esecutivo), deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui: prescrizione e decadenza dei tributi, nullità per mancata notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione, invalidità delle notificazioni, inesistenza del ruolo, vizi di sottoscrizione e duplicazione di importi.
Ha convenuto in giudizio
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale Palermo 2;
Agenzia delle Entrate – Riscossione, enti resistenti.
Costituitesi in giudizio, le Agenzie resistenti hanno eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità delle doglianze, documentando la regolare notifica degli atti presupposti e l'interruzione dei termini prescrizionali, nonché la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR
602/1973.Entrambi gli enti resistenti hanno prodotto documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti
Con propria memoria la parte ricorrente ribadiva i motivi di ricorso e puntualizzava quanto appresso:
· Omessa notifica degli avvisi di accertamento: L'Agenzia delle Entrate non ha prodotto prova delle notifiche relative agli atti sottesi alle cartelle impugnate (art. 2697 c.c.).
- inidoneità della documentazione prodotta: Le controparti hanno depositato solo stampe PDF e atti interni, privi di valore probatorio, senza avvisi di ricevimento né file .eml/.msg richiesti dalla giurisprudenza (Cass.
14790/2024). -
- Nullità delle notifiche: Confermata anche dal Tribunale di Palermo (sentenza n. 2381/2025) per difetto di prova e mancata produzione delle ricevute PEC e raccomandate.
- Prescrizione e decadenza: Anche in ipotesi di notifiche valide, sussiste prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi (Cass. 13781/2023).
- Inammissibilità della costituzione di AdER: Procura notarile irregolare e priva dei requisiti di legge, con conseguente nullità del contraddittorio. Chiede l'accoglimento del ricorso, annullamento degli atti impugnati e vittoria di spese.
Il nuovo difensore di ADER avv. . Difensore_3 evidenziava
Inammissibilità del ricorso: L'atto impugnato è assimilabile a estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile (Cass. SS.UU. 19704/2015).
Carenza di legittimazione passiva: AdER non è responsabile per la formazione e notifica degli avvisi di accertamento, competenza esclusiva degli enti impositori.
Regolarità delle notifiche: Documentata la notifica delle cartelle sottese (es. cartella n.
29620190052783731000 via PEC e n. 29620230060401769000 via affissione).
Prescrizione: Termine decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti iscritti a ruolo, non quinquennale (Cass. SS.
UU. 23397/2016; Cass. 17877/2011).
Sospensione COVID-19: Art. 68 DL 18/2020 ha sospeso termini di prescrizione e decadenza tra 8/3/2020
e 31/8/2021.
Conformità dell'atto impugnato: Nessuna violazione di legge;
natura cautelare del preavviso di ipoteca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e le difese, la Corte rileva che:
1 - le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento risultano ritualmente notificati, come da documentazione prodotta dalle controparti;
2- le eccezioni di prescrizione e decadenza sono infondate, atteso che i crediti erariali si prescrivono nel termine decennale ex art. 2946 c.c., e che la prescrizione è stata interrotta da atti idonei;
le doglianze relative a vizi degli atti presupposti sono tardive e inammissibili, poiché riguardano atti ormai definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge;
3 - non sussistono vizi di motivazione né di sottoscrizione, non essendo previsti dalla normativa per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4 - circa i vizi di procuraI ( Inammissibilità Della Costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Omessa Produzione di Valida Procura Notarile. La prodotta copia della procura notarile Repertorio n. 183055, raccolta n. 13239, integra il timbro e la sigla del Notaio solamente alle pagine n. 1 e n.3, mentre tutte le rimanenti pagine sono sprovviste del sigillo e la sottoscrizione del Notaio. Segnatamente, le pagine n. 4, 5, 6 e 7 ne sono prive. Mentre, il contenuto testuale dell'attestato di conformità del Notaio risulta essere illegittimo e non conforme alla normativa di legge, mancando di specificità dell'atto a cui fornire la conformità, tanto da apparire come se non fosse stato redatto da un Notaio." il motivo appare pretestuoso, in quanto la parte ricorrente nè l'ha disconosciuto formalmente nè l'ha impugnato nè ha chiesto la sospensione del giudizio.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo e di ADER nella misura di e 2.500,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno di essi. Palermo 2.12.25 IL PRESIDENTE