Cass. pen., sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 41909
CASS
Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla misura di prevenzione e rivalutazione della pericolosità sociale

    La Corte ha ritenuto che la misura di prevenzione fosse stata applicata con espressa rivalutazione della pericolosità sociale e che la patente fosse stata revocata a seguito della sottoposizione alla sorveglianza speciale. La Corte ha altresì escluso lo stato di necessità, ritenendo la condotta non inevitabile e non rappresentativa di un pericolo concreto e imminente.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha ritenuto che la motivazione, sebbene non particolarmente diffusa, avesse compiutamente svolto l'esame necessario, escludendo la particolare tenuità dell'offesa sulla base dei numerosi precedenti penali, della spiccata capacità delinquenziale e delle modalità della condotta.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto la motivazione esauriente e immune da vizi, basata sulla presenza di precedenti penali, sulla negativa personalità del ricorrente e sulla spiccata capacità a delinquere, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 41909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41909
    Data del deposito : 31 dicembre 2025

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