Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO. 9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le ditte emittenti presentano tutte le caratteristiche per essere definite delle 'cartiere', un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. La mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisce di per sé elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate. Tale natura delle ditte emittenti è confermata dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2. Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 è confermato da intercettazioni e dalla consapevolezza del ricorrente della situazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.6, co. 9-bis.3 D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva 6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/97

    La doglianza è infondata. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente 'esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta', e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')

    La scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo. Il ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che a fronte del coacervo di elementi indiziari, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Il ricorrente non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)

    La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene inequivocabilmente smentita dalla provata 'malafede' di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico 'in nero' di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97

    La richiesta è infondata, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare le argomentazioni con le quali la Suprema Corte ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22 87/2024, non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 472/97.

  • Rigettato
    Violazione artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO. 9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le ditte emittenti presentano tutte le caratteristiche per essere definite delle 'cartiere', un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. La mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisce di per sé elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate. Tale natura delle ditte emittenti è confermata dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2. Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 è confermato da intercettazioni e dalla consapevolezza del ricorrente della situazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.6, co. 9-bis.3 D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva 6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/97

    La doglianza è infondata. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente 'esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta', e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')

    La scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo. Il ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che a fronte del coacervo di elementi indiziari, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Il ricorrente non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)

    La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene inequivocabilmente smentita dalla provata 'malafede' di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico 'in nero' di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97

    La richiesta è infondata, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare le argomentazioni con le quali la Suprema Corte ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22 87/2024, non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 472/97.

  • Rigettato
    Violazione artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO. 9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le ditte emittenti presentano tutte le caratteristiche per essere definite delle 'cartiere', un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. La mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisce di per sé elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate. Tale natura delle ditte emittenti è confermata dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2. Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 è confermato da intercettazioni e dalla consapevolezza del ricorrente della situazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.6, co. 9-bis.3 D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva 6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/97

    La doglianza è infondata. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente 'esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta', e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')

    La scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo. Il ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che a fronte del coacervo di elementi indiziari, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Il ricorrente non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)

    La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene inequivocabilmente smentita dalla provata 'malafede' di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico 'in nero' di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97

    La richiesta è infondata, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare le argomentazioni con le quali la Suprema Corte ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22 87/2024, non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 472/97.

  • Rigettato
    Violazione artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO. 9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le ditte emittenti presentano tutte le caratteristiche per essere definite delle 'cartiere', un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. La mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisce di per sé elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate. Tale natura delle ditte emittenti è confermata dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2. Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 è confermato da intercettazioni e dalla consapevolezza del ricorrente della situazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.6, co. 9-bis.3 D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva 6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/97

    La doglianza è infondata. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente 'esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta', e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')

    La scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo. Il ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che a fronte del coacervo di elementi indiziari, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Il ricorrente non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)

    La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene inequivocabilmente smentita dalla provata 'malafede' di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico 'in nero' di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97

    La richiesta è infondata, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare le argomentazioni con le quali la Suprema Corte ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22 87/2024, non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 472/97.

  • Rigettato
    Violazione artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO. 9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le ditte emittenti presentano tutte le caratteristiche per essere definite delle 'cartiere', un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. La mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisce di per sé elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate. Tale natura delle ditte emittenti è confermata dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2. Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 è confermato da intercettazioni e dalla consapevolezza del ricorrente della situazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.6, co. 9-bis.3 D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva 6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/97

    La doglianza è infondata. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente 'esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta', e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')

    La scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo. Il ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che a fronte del coacervo di elementi indiziari, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Il ricorrente non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)

    La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene inequivocabilmente smentita dalla provata 'malafede' di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico 'in nero' di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97

    La richiesta è infondata, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare le argomentazioni con le quali la Suprema Corte ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22 87/2024, non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 472/97.

  • Rigettato
    Violazione artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO. 9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le ditte emittenti presentano tutte le caratteristiche per essere definite delle 'cartiere', un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. La mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisce di per sé elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate. Tale natura delle ditte emittenti è confermata dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2. Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 è confermato da intercettazioni e dalla consapevolezza del ricorrente della situazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.6, co. 9-bis.3 D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva 6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/97

    La doglianza è infondata. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente 'esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta', e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')

    La scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo. Il ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che a fronte del coacervo di elementi indiziari, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Il ricorrente non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)

    La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene inequivocabilmente smentita dalla provata 'malafede' di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico 'in nero' di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97

    La richiesta è infondata, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare le argomentazioni con le quali la Suprema Corte ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22 87/2024, non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 472/97.

  • Rigettato
    Violazione artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO. 9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le ditte emittenti presentano tutte le caratteristiche per essere definite delle 'cartiere', un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. La mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisce di per sé elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate. Tale natura delle ditte emittenti è confermata dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2. Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 è confermato da intercettazioni e dalla consapevolezza del ricorrente della situazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.6, co. 9-bis.3 D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva 6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/97

    La doglianza è infondata. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente 'esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta', e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')

    La scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo. Il ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che a fronte del coacervo di elementi indiziari, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Il ricorrente non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)

    La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene inequivocabilmente smentita dalla provata 'malafede' di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico 'in nero' di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97

    La richiesta è infondata, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare le argomentazioni con le quali la Suprema Corte ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22 87/2024, non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 472/97.

  • Rigettato
    Violazione artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO. 9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le ditte emittenti presentano tutte le caratteristiche per essere definite delle 'cartiere', un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. La mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisce di per sé elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate. Tale natura delle ditte emittenti è confermata dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2. Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 è confermato da intercettazioni e dalla consapevolezza del ricorrente della situazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.6, co. 9-bis.3 D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva 6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/97

    La doglianza è infondata. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente 'esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta', e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')

    La scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo. Il ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che a fronte del coacervo di elementi indiziari, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Il ricorrente non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)

    La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene inequivocabilmente smentita dalla provata 'malafede' di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico 'in nero' di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97

    La richiesta è infondata, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare le argomentazioni con le quali la Suprema Corte ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22 87/2024, non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 472/97.

  • Rigettato
    Violazione artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO. 9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le ditte emittenti presentano tutte le caratteristiche per essere definite delle 'cartiere', un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. La mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisce di per sé elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate. Tale natura delle ditte emittenti è confermata dalle dichiarazioni rese da Nominativo_2. Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 è confermato da intercettazioni e dalla consapevolezza del ricorrente della situazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.6, co. 9-bis.3 D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva 6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/97

    La doglianza è infondata. Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio allorquando il medesimo cessionario abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente 'esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta', e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')

    La scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo. Il ricorrente non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

    La Corte rileva che a fronte del coacervo di elementi indiziari, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. Il ricorrente non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)

    La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene inequivocabilmente smentita dalla provata 'malafede' di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico 'in nero' di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97

    La richiesta è infondata, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare le argomentazioni con le quali la Suprema Corte ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22 87/2024, non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 472/97.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 112
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo