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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 03621470982
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300153-2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300153-2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300153-2025 IRAP 2019
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 15/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 03621470982
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300163-2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300163-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300163-2025 IRAP 2020
- sul ricorso n. 890/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 03621470982
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300167-2025 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300167-2025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300167-2025 IRAP 2021
- sul ricorso n. 891/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 03621470982
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300170-2025 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 18.7.2025, Rappresentante_1 , nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "Ricorrente_1 SRL", con sede legale in Paderno Franciacorta (Bs), impugnava l'Avviso di Accertamento n.T9H03B300153/2025, notificato in data 19.5.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia-Ufficio Controlli contestava alla società la ricezione ed utilizzo di fatture di acquisto di beni ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nel periodo d'imposta 2019 e, conseguentemente, accertava un maggior reddito imponibile ai fini Ires di € 486.774,00, un maggior valore della produzione ai fini IRAP di € 486.774,00 ed Iva non detraibile per complessivi
€ 107.090,28, accertando come dovute una maggiore IRES di € 116.825,00, una maggiore IRAP di
€ 19.296,00 ed IVA per € 107.090,00 oltre interessi al 31.5.2025 per € 49.113,26, comminando sanzioni amministrative per complessivi € 236.570,63.
I maggiori imponibili derivavano dalla contestazione alla ricorrente, da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Brescia, dell'utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, rilasciate nel periodo d'imposta 2019 dalle sottoelencate imprese:
- “Società_1”, per € 324.092,40 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72);
- “Società_2”, per € 18.391,60 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72);
- “Società_3”, per € 17.046,60 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72)
- “Società_4 S.R.L.”, per € 127.243,40 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72).
L'accertamento traeva fondamento nel P.V.C., emesso il 16.7.2024, dalla G.D.F. di Brescia all'esito di attività di PG svolte nei confronti di imprese (tra le quali le emittenti sopra elencate) ritenute coinvolte in un'indagine penale dell'A.G. di Brescia e parte di un meccanismo fraudolento relativo al traffico di rottami metallici, organizzato in modo da occultare la corretta tracciabilità della filiera di produzione/recupero/smaltimento dei rifiuti e dei rottami, avvalendosi di strutture complesse composte da società “filtro” e/o società/ditte individuali
“cartiere”, supportate da una fitta rete di soggetti “prestanome”.
All'esito delle indagini i militari della Guardia di Finanza di Brescia, acquisita alla verifica la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno di imposta 2019, contestavano alla Ricorrente_1 Srl, con il sopra citato P. V.C. del 16.7.2024, l'esposizione di costi indeducibili ai fini delle II.DD. per complessivi € 486.774,00, con relativa IVA indetraibile.
Sulla base di tali risultanze, l'Ufficio provvedeva ad instaurare un contradditorio endoprocedimentale e in data 12.2.2025 notificava alla Ricorrente_1 Srl lo schema d'atto n. T9HQ3B300153/2025, per le finalità di cui all'art.
6-bis, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212.
La Parte, tuttavia, non forniva alcun riscontro alla notifica ricevuta, per cui l'Ufficio, con l'avviso qui impugnato, accertava, come già specificato, un maggior reddito imponibile, ai fini Ires ed Irap, di € 486.774,00 nonché
IVA indetraibile per € 107.090,28, in quanto relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, comminando la sanzione come sopra quantificata.
Il ricorso veniva iscritto al RGR 888/2025.
Con separato ricorso notificato e depositato in data 18.7.2025, Rappresentante_1, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "Ricorrente_1 SRL", con sede legale in Paderno Franciacorta (Bs), impugnava l'Avviso di Accertamento l'avviso di accertamento n.T9H03B300163/2025, notificato in data
19.5.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia-Ufficio Controlli contestava alla società la ricezione ed utilizzo di fatture di acquisto di beni ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nel periodo d'imposta 2020 e, conseguentemente, accertava un maggior reddito imponibile lordo ai fini Ires di € 318.322,30, un uguale maggior valore della produzione ai fini IRAP, nonché Iva non detraibile per complessivi € 70.030,91, accertando come dovute una maggiore IRES di € 76.398,00, una maggiore
IRAP di € 12.727,00 ed IVA per € 70.031,00 oltre interessi al 31.5.2025 per € 25.772,66, comminando sanzioni amministrative per complessivi € 118.285,31.
Anche l'accertamento de quo traeva fondamento nel P.V.C. 16.7.2024 della G.D.F. di Brescia e l'atto impugnato veniva emesso all'esito di un articolato contradditorio con la parte, con la notifica dello schema d'atto n. T9HQ3B300163/2025, focalizzato sui rapporti commerciali intrattenuti dalla ricorrente società Ricorrente_1 nel corso del 2020 con il fornitore “Società_4 S.R.L.”, per € 318.332,00 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72).
All'esito negativo del contradditorio instaurato dall'Agenzia, cui la società invitata non dava seguito, l'Ufficio provvedeva a notificare l'Avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2020, come sopra impugnato dalla società Ricorrente_1.
Il ricorso veniva iscritto al RGR 889/2025.
Con altro ricorso notificato e depositato in data 18.7.2025, Rappresentante_1, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "Ricorrente_1 SRL", con sede legale in Paderno Franciacorta (Bs), impugnava l'Avviso di Accertamento n. T9H03B300167/2025, notificato in data 19.5.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia-Ufficio Controlli contestava alla società la ricezione ed utilizzo di fatture di acquisto di beni ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nel periodo d'imposta 2021 e, conseguentemente, accertava un reddito imponibile lordo ai fini Ires di € 40.566.00, un pari maggior valore della produzione ai fini IRAP ed un'Iva non detraibile per complessivi € 102.670,00, accertando come dovute una maggiore IRES di € 9.736,00, una maggiore IRAP di € 1.583,00 ed IVA per
€ 102.670,95 oltre interessi al 31.5.2025 per € 12.695,44, comminando sanzioni amministrative pari a 0, in ragione delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti.
L'atto impugnato, che traeva anch'esso fondamento dal P.V.C. 16.7.2024 della G.D.F. di Brescia, veniva emesso all'esito del contradditorio con la parte focalizzato sui rapporti commerciali intrattenuti dalla
Ricorrente_1 nel corso del 2021 con i fornitori:
- “Società_4 S.R.L.”, per € 318.332,00 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72);
- “Società_5 Srl”, per € 426.120,14 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72).
In particolare, l'Ufficio, in data 12.2.2025, notificava alla società lo schema d'atto n.T9HQ3B300167/2025, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6- bis, comma 1, della legge n.212/2000.
In data 11.4.2025 la parte presentava delle osservazioni allo schema d'atto precisando che, nelle dichiarazioni
Modello Unico ed Irap presentate per l'anno di imposta 2021, era stata indicata una variazione in aumento di € 426.120,00 rendendo di fatto indeducibili ai fini delle II.DD. i costi fatturati da Società_5 Srl, resi indeducibili e la cui variazione veniva evidenziata nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2021.
L'esame della documentazione prodotta confermava l'allegazione difensiva della Ricorrente_1, per cui l'Ufficio provvedeva a decurtare dal maggior imponibile da recuperare a tassazione ai fini delle II.DD. il totale delle fatture ricevute dal fornitore Società_5 Srl, poiché già rese indeducibili nelle relative dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2021.
Per quanto riguarda l'Iva, non avendo la parte presentato alcuna osservazione, si conferma il rilievo così come in precedenza esposto. All'esito del contradditorio instaurato dall'Agenzia l'Ufficio provvedeva a notificare alla società Ricorrente_1, nei termini esposti, l'Avviso T9H03B300167/2025, come sopra impugnato.
Il ricorso veniva iscritto al RGR 890/2025.
Infine, con ricorso notificato e depositato in data 18.7.2025, Rappresentante_1, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "Ricorrente_1 SRL", con sede legale in Paderno Franciacorta (Bs), impugnava l'Avviso di Accertamento n.T9H03B300170/2025, notificato in data 19.5.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia-Ufficio Controlli contestava alla società la ricezione ed utilizzo di fatture di acquisto di beni ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nel periodo d'imposta 2022 e, conseguentemente, accertava un' Iva non detraibile per € 42.157,00, oltre interessi al
31.5.2025 per € 3.728,30, comminando sanzioni amministrative pari a 0, in ragione delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti.
L'atto impugnato veniva emesso sulla base delle evidenze di cui al P.V.C. 16.7.2024 della G.D.F. di Brescia ed all'esito del contradditorio con la parte focalizzato sui rapporti commerciali intrattenuti dalla Ricorrente_1 nel corso del 2022 con la società “Società_5 Srl”, che aveva rilasciato nel periodo d'imposta 2022, a favore della ricorrente, fatture per complessivi € 191.623,20 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72).
Gli accertatori precisavano che anche per questa annualità la società aveva provveduto a detrarre l'imposta relativa alle fatture ricevute da Società_5, facendola concorrere nella liquidazione dell'Iva dovuta per l'anno 2022, per cui veniva recuperata solo l'Iva ritenuta indetraibile in quanto non erano certi “né il cedente o prestatore, né la prestazione eseguita, configurando un comportamento fraudolento da parte del contribuente che in ogni caso contrasta con il meccanismo dell'imposta”.
Su tali presupposti, l'Ufficio provvedeva a notificare l'Avviso di Accertamento n.T9H03B300170/2025, come sopra impugnato dalla società Ricorrente_1.
Il ricorso veniva iscritto al RGR 891/2025.
I quattro procedimenti venivano riuniti per la loro trattazione unitaria, riguardando le medesime parti ed i medesimi fatti oggetto delle riprese fiscali, divergendo le cause solo per le diverse annualità di riferimento.
Gli accertamenti, come già precisato, traevano fondamento da P.V.C., emesso il 16.7.2024, dalla G.D.F. di
Brescia a conclusione di attività investigative nei confronti di imprese sospettate di essere coinvolte in una frode fiscale nell'ambito di un traffico di rottami metallici, finalizzato a dissimulare la tracciabilità della filiera di produzione, recupero e commercializzazione del suddetto materiale.
Dagli accertamenti dei militari era emerso che la società ricorrente aveva utilizzato nel corso degli anni dal
2019 al 2022 fatture rilasciate dalle ditte oggetto di investigazione e come sopra già elencate, per gli importi ivi precisati, ed i verificatori giungevano a ritenere che tali società emittenti le fatture in contestazione fossero a tutti gli effetti da considerare imprese “cartiera”, con un'operatività ed esistenza meramente cartolari, laddove la falsa documentazione consentiva agli utilizzatori finali di regolarizzare la propria contabilità, dissimulando l'esistenza di costi che non potevano essere altrimenti documentati, in quanto provenienti da fonti non tracciate. Le indagini (terminate nella primavera del 2022) avevano appurato che tale Nominativo_2, coadiuvato da alcuni collaboratori (tra cui la moglie Nominativo_3 ed il figlio Nominativo_4), riceveva presso la sede della società Società_8 Srl di AT (Bs), vari soggetti, con i quali trattava l'acquisto di materiali ferrosi, che, in parte, veniva consegnato e fatturato alla società, che provvedeva al pagamento a mezzo con bonifico, per altra e preponderante parte veniva, invece, acquistato in nero, materiale che Nominativo_2 ed i suoi collaboratori provvedevano a vendere tramite alcune soggetti riconducibili allo stesso Nominativo_2, gestiti da prestanomi, quali la d.i. Società_3, la Società_4 Srl, la Società_5, la d.i. Società_6, la d.i. Società_1 e altre.
Secondo la ricostruzione accusatoria, il meccanismo fraudolento prevedeva due diverse tipologie di
“prestazioni”. Con la prima i soggetti sopra indicati si limitavano a rilasciare solo fatture a favore dei propri clienti, i quali acquistavano altrove la merce in nero e necessitavano di dare copertura contabile ai propri acquisti. Dopo il saldo della fattura, gli emittenti provvedevano alla monetizzazione ed alla restituzione del prezzo, trattenendo la provvigione mediamente del 10%. Con la seconda tipologia di “prestazione”, Nominativo_2 ed i sodali provvedevano a cedere -attraverso i summenzionati soggetti economici- la merce acquistata in nero e l'utile derivante dall'attività svolta era pari a circa il 10% dell'imponibile fatturato.
In tale contesto gli inquirenti avevano individuato anche l'attuale ricorrente Ricorrente_1 Srl, che, quindi, nel corso delle annualità oggetto di accertamento, avrebbe utilizzato fatture formalmente emesse dalle suddette 'cartiere' gestite dal Nominativo_2 per acquisti di materiale operati “in nero”, versando il prezzo intorno al 10% per la copertura cartolare ricevuta, essendo i responsabili della Società_7 Srl consapevoli di ricevere la merce da un soggetto diverso dall'effettivo emittente.
L'assunto, mutuato poi dall'Agenzia con gli atti impositivi, trovava conforto nelle risultanze dell'indagine della GdF, che segnalava come il legale rappresentante della Ricorrente_1, Rappresentante_1 risultasse rivestire il duplice ruolo di cliente delle “cartiere”, dalle quali riceveva fatture per operazioni inesistenti, e di trasportatore per conto del Nominativo_2 per la movimentazione del materiale commercializzato in nero.
A conferma veniva rappresentato dagli operanti che:
- in data 24.6.2020, in un'intercettazione ambientale effettuata presso la sede occulta di Gussago dell'organizzazione di Nominativo_2, veniva rilevata la presenza in loco dello stesso Rappresentante_1, il quale discuteva con Nominativo_3, moglie del Nominativo_2, di un controllo incrociato sulla sua società effettuato dai militari della Tenenza di Gardone V.T., esponendole i motivi della verifica e la documentazione da produrre. La donna, allarmata dalla situazione, contattava il marito per riferirgli del controllo nei confronti della Ricorrente_1;
- lo stesso Rappresentante_1 era stato intercettato attraverso ripresa video presso il capannone della Società_8 SRL dove, in cinque occasioni, aveva ricevuto la restituzione di denaro contante;
- nel corso degli interrogatori a cui era stato sottoposto, Nominativo_2 confermava la piena partecipazione del Rappresentante_1 al sistema fraudolento, dichiarando in atti che “Per quanto riguarda Rappresentante_1, le fatture emesse dalle mie cartiere erano tutta carta ossia oggettivamente inesistenti. Percentuale sulla restituzione del denaro era in genere dell'8% arrivando negli ultimi periodi all'11%. Con lui ho lavorato fino alla fine di maggio 2022. Anche Rappresentante_1 ritirava denaro contante a volte in Società_8, altre volte ero io a portarlo nella sua ditta”.
Con riferimento alle imprese emittenti le fatture utilizzate da Ricorrente_1 Srl, dalle attività d'indagine emergeva che:
1- in relazione alla ditta individuale “Società_2” (fatture emesse per un imponibile di €. 6.601.380,77), veniva rappresentato quanto emerso dalla verifica fiscale cui era stata sottoposta la ditta, con riguardo alle annualità 2017-2019, compendiate nel relativo PVC della GdF.
Nel corso dei controlli, la Società_2 dichiarava di non essersi mai occupata della gestione della ditta, di non aver mai emesso o ricevuto alcun documento fiscale e di non essere in possesso di documentazione relativa all'attività d'impresa.
I militari evidenziavano, come risultava da precedente segnalazione loro inviata dalla GdF di Verona (e avente ad oggetto una verifica a carico della “Società_9 S.r.l.”), che la d.i. “Società_2
” non aveva mai effettuato alcuna dichiarazione fiscale ed era priva di personale alle proprie dipendenze. Inoltre, per le evidenti anomalie tra gli acquisti e le vendite, la stessa non avrebbe mai potuto disporre di tutta la merce fatturata. In aggiunta, da ulteriori indagini finanziarie erano stati rilevati ingenti movimenti di denaro in uscita verso l'estero, in particolare in Cina e in Croazia, da parte della stessa ditta individuale della Società_2. Venivano evidenziati dagli operanti tutti gli elementi tipici di un'azienda di
“comodo”:
- occultamento delle scritture contabili obbligatorie;
- mancato adempimento degli obblighi fiscali e omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie;
- breve periodo dell'attività d'impresa (dal 30.10.2017 al 2.4.2019);
- carenza di una struttura operativa, fatta eccezione, per un limitato periodo di tempo, di un capannone industriale;
- mancanza di mezzi di trasporto e di dipendenti;
- titolare nullatenente e privo di esperienza nello specifico settore merceologico;
- anomala operatività dei conti correnti aziendali.
Veniva sottolineato che era stato accertato che le uniche utenze attive risultanti a suo nome erano utenze telefoniche, idriche, elettriche e per fornitura gas ad uso domestico e con luogo di fornitura presso quello di residenza, nonché un'utenza elettrica non domestica dai consumi assolutamente irrisori, “così confermando che il capannone indicato come sede operativa dell'impresa era inservibile a qualunque uso” e l' “oggettiva inconsistenza aziendale” dell'impresa.
2- Con riferimento alla d.i. “Società_3 di Nominativo_1” (fatture emesse per un imponibile di €. 2.747.837,15) si evidenziavano le pregresse risultanze della verifica effettuata dalla GdF di Brescia conclusasi con un P.V.C. in il 20.9.2021, laddove i controlli venivano espletati alla presenza dell'Avv. Nominativo_5, delegato dal sig. Nominativo_1, che in merito alla richiesta rivolta al secondo dai verificatori di esibire tutti i libri, i registri e le scritture contabili in suo possesso, dichiarava che la parte gli aveva comunicato di non essere in grado di evadere la richiesta.
Emergevano dal controllo significative anomalie, indicative della natura meramente cartolare dell'impresa:
- dal Modello IVA/2019 emergeva una palese incongruenza tra il volume d'affari che la parte dichiarava di aver conseguito, corrispondente a €. 21.450.762,00 e l'ammontare degli acquisti, pari a €. 236.304,00;
- la consultazione dell'applicativo “Spesometro integrato” permetteva di accertare che, in riferimento all'anno
2018, la ditta individuale in questione aveva emesso fatture per complessivi €. 79.454.617,25;
- veniva confermata la dichiarata assenza di qualsiasi libro o registro contabile e, quindi, la non controllabilità della gestione e dell'effettività dell'attività imprenditoriale;
- Nominativo_1 era persona totalmente priva di esperienza nel settore del commercio dei materiali ferrosi, prima dell'apertura della Società_3, l'8.8.2017, risultava aver sempre e solo percepito redditi da soggetti del tutto estranei al predetto settore;
- le uniche utenze allo stesso intestate nel 2019 erano relative ad una fornitura di energia elettrica per uso domestico nonché due utenze non domestiche (una elettrica ed una per fornitura gas) dai consumi assolutamente insignificanti, certamente incompatibili con l'attività commerciale dichiarata;
- nel 2019 Nominativo_1 non risultava intestatario di alcun mezzo o veicolo e l'impresa era priva di beni strumentali.
Tali evidenze erano indicative dell'esistenza meramente cartolare della ditta Società_3.
3- Simili risultanze anche per la ditta individuale Società_1 di Nominativo_8. Il titolare risultava del tutto sprovvisto di esperienza imprenditoriale, tanto che dall'anno d'imposta 2008 fino al 2018 aveva percepito solo ed esclusivamente redditi di lavoro dipendente, corrisposti, peraltro, da soggetti del tutto estranei al settore del commercio di materiali ferrosi.
Veniva evidenziato che:
- le uniche utenze attive risultanti a suo nome nel 2019 erano utenze telefoniche mobili e un'utenza idrica, quest'ultima da consumi assolutamente irrisori (€ 14 in 8 mesi), così confermando che il capannone indicato come sede operativa dell'impresa era inservibile a qualunque uso e comunque certamente inutilizzato;
- la ditta, pur dichiarando l'attività di commercio all'ingrosso minerali metalliferi, metalli ferrosi, la cui movimentazione richiede notoriamente macchine ad hoc e personale specializzato, nel 2019 era intestataria di semplici utilitarie ed era totalmente priva di dipendenti.
Ne derivavano gli accertatori l' “inconsistenza commerciale” della ditta del Società_1 e la sua mera esistenza figurativa;
4- Società_4 Srl era legalmente rappresentata da Nominativo_6, persona totalmente priva di esperienza e competenza tecnico professionale nel settore del commercio dei materiali ferrosi, soggetto che fino all'apertura della società, in data 3.5.2019, aveva sempre e solo percepito redditi da soggetti del tutto estranei al settore:
- nel 2019 risultava intestataria esclusivamente un'utenza elettrica, con luogo di fornitura diverso da quello indicato come sede di esercizio, dai consumi insignificanti e certamente del tutto incompatibili con qualsiasi attività produttiva o commerciale;
- non era mai stata intestataria di alcun mezzo o veicolo;
- non aveva dipendenti.
Ne concludeva l'Ufficio che la Società_4 in sostanza presentasse le tipiche caratteristiche della classica 'cartiera';
5- Società_5 al tempo dei fatti di causa era legalmente rappresentata da Nominativo_7
, soggetto totalmente privo di esperienza e competenza professionale nel settore del commercio dei materiali ferrosi, risultando fino al 2020 solo percepito redditi da soggetti del tutto estranei al predetto settore.
Nel 2021 risultavano intestate alla società tre utenze elettriche, dai consumi insignificanti e certamente non compatibili con l'esercizio di alcuna attività produttiva o commerciale (docc. 28-30). La società non è mai stata intestataria di alcun mezzo o veicolo (doc. 31) e non ha mai avuto dipendenti (doc. 32). Anche la
Società_5 srl, dunque, a dispetto della rappresentazione proposta dalla ricorrente, sul piano sostanziale si rivela soggetto del tutto inconsistente.
Analoghi erano i motivi di impugnazione presentati da Ricorrente_1 Srl avverso gli Avvisi di Accertamento per le annualità 2019/2022, come sopra riuniti e trattati unitariamente.
Negli atti di impugnazione il ricorrente:
1. in diritto e nel merito eccepiva la “Violazione degli artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO.
9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione (contestazione di ricezione di fatture inesistenti in presenza di acquisti effettivi e di diligenti controlli preventivi di su tutti i fornitori aziendali (operatori certificati, debitamente autorizzati ad operare nel settore dei rifiuti/rottami)”.
Il ricorrente, in pratica, eccepiva la mancanza di valide prove offerte dall'Ufficio in ordine all'accusa di aver contabilizzato fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti in quanto emesse da fornitori riqualificati in
“cartiere”, sebbene trattavasi di operatori certificati, debitamente autorizzati ad operare nel settore dei rifiuti/ rottami. Assumeva di aver scrupolosamente verificato l'affidabilità commerciale dei suoi fornitori, mentre le criticità emerse a carico di questi ultimi sarebbero state “ignote” ed in alcun modo a lui ascrivibili, specificando,
a comprova della propria buonafede, che le ditte emittenti possedevano la partita IVA, risultavano iscritte alla Camera di Commercio, erano in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività dichiarata e di certificazioni di qualità e che i pagamenti erano stati effettuati in modo tracciabile con bonifico bancario;
2- con riferimento all'inversione contabile, rilevava la “violazione dell'art.6, co.
9-bis D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva
6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/9”, sostenendo che l'Ufficio avrebbe illegittimamente negato il diritto alla detrazione dell'imposta, asseritamente assolta in modo regolare per il tramite del meccanismo del reverse charge, potendosi applicare in maniera retroattiva, per l'anno 2019, l'art. 6, comma 9-bis.3, D. Lgs. n. 471/97, che, nella sua attuale formulazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023;
3- in subordine e con riferimento al merito, contestava le modalità del tipo di accertamento utilizzato dall'Ente accertatore, rilevando la “violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')”, censurando la scelta del metodo accertativo utilizzato dall'Ufficio (analitico), chiedendo l'applicazione del metodo induttivo;
4- più in generale, eccepiva il “difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. - Violazione del divieto di doppia presunzione ex art. 2697 c.c. - Mancata dimostrazione della consapevolezza della scrivente società”, assumendo il ricorrente che l'Ufficio non aveva fornito alcuna valida prova, nemmeno di natura presuntiva, in merito alla inesistenza delle operazioni oggetto di controllo, in asserita violazione del principio ex art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. 546/92;
5- in via subordinata, rilevava l' “inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)”, sostenendo non sussistere l'elemento soggettivo della condotta sanzionata, né nella forma del dolo né in quella della colpa;
6- in via ulteriormente subordinata, chiedeva l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024
(Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – l'applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97.
Concludeva, in via principale, per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso sub 2)-3)-4) e 6).
In via subordinata, l'accoglimento del motivo dedotto sub lett. 3), con rideterminazione del reddito di impresa tramite accertamento induttivo ex artt. 39 co. 2, D.P.R. 600/73, 55 D.P.R. 633/72.
In via meramente subordinata, la disapplicazione delle sanzioni per i motivi sub 5) e 6) ed in via ulteriormente subordinata, l'applicazione del favor rei ex D.Lgs. 87/2024.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione che ribadiva la legittimità della ripresa fiscale, fondata e provata sulle risultanze delle attività di indagine operata dalla Polizia Giudiziaria in sede penale prima e dagli gli approfondimenti istruttori operati in sede pre-contenziosa, aventi carattere di gravità, precisione e concordanza, risultanze idonee a dimostrare l'intraneità della Ricorrente_1 al sistema di illegale circolazione del materiale ferroso ruotante attorno alla figura di Nominativo_2 ed alle imprese che davano copertura agli acquisti 'in nero' operati dai clienti di quest'ultimo, nonché la piena consapevolezza, da parte della
Ricorrente_1, delle criticità dei suoi fornitori, risultando, dagli atti d'indagine, il ricorrente non solo consapevole, ma addirittura parte attiva della frode stessa.
Sottolineava poi l'Ufficio la provata esistenza meramente cartolare delle imprese e ditte emittenti le fatture e la pratica impossibilità di tali imprese di essere in grado di fornire gli ingenti quantitativi asseritamente compra-venduti.
Ribadiva la legittimità del negato diritto alla detrazione dell'imposta e la legittimità della scelta dell'Amministrazione di ricostruzione del reddito ex art.39, 1°comma, DPR 600/73 e 54 DPR 633/73.
Ribadiva, infine, la legittimità del trattamento sanzionatorio operato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 17.11.2025 questo Collegio accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività degli Accertamenti riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza di trattazione la Corte assume le determinazioni che seguono.
La Corte rileva, preliminarmente, come le ditte emittenti sopra elencate, che ebbero a rilasciare fatture a favore della ricorrente Ricorrente_1, presentino, per le circostanze ed argomentazioni esposte in premessa, tutte le caratteristiche per essere definite delle “cartiere”, un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare.
A comprova si richiama quanto già in precedenza rappresentato circa la totale mancanza di una struttura organizzativa ed operativa di tali ditte emittenti, in termini logistici, di uomini e mezzi, incompatibile con la gestione del giro d'affari ricostruito dagli operanti, così come la mancanza di qualsivoglia documentazione di natura extra-contabile comprovante la sussistenza di rapporti commerciali intrattenuti con la ricorrente e con i fornitori e come non risultino acquisti relativi ai beni oggetto delle fatture rilasciate, dovendosi altresì sottolineare come le emittenti risultassero 'evasori totali', non disponessero di una sede operativa, depositi e/o magazzini, né mezzi di trasporto, non risultassero avere dipendenti, non avessero presentato bilanci di esercizio, non avessero documentato l'acquisto ed il possesso dei beni oggetto di fatturazione nei confronti della ricorrente, in pratica avevano un'esistenza meramente cartolare.
Ciò premesso, si rileva come la mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisca, come è noto, di per sé, elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate.
Tale natura delle ditte emittenti risulta confermata dalle dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso di interrogatorio, da Nominativo_2, cioè da colui che assicurava tramite la sua organizzazione la copertura documentale dell'illecito traffico di rottame, che ha dichiarato, come già ricordato, che le fatture emesse dalle sue 'cartiere', come significativamente le chiama, a favore di Rappresentante_1 “erano tutta carta”.
Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 viene poi confermato dalle circostanze, già ricordate, che lo stesso Rappresentante_1 era stato intercettato, attraverso ripresa video presso il capannone della Società_8 SRL dove, in cinque occasioni, aveva ricevuto la restituzione di denaro contante e che si era premurato di avvisare Nominativo_3, moglie del Nominativo_2, di un controllo incrociato subito ad opera della GdF di Gardone V.T., esponendole i motivi della verifica e la documentazione da produrre e la donna, allarmata, aveva provveduto a contattare il marito per riferirgli del controllo nei confronti della Ricorrente_1.
Orbene, osserva la Corte che a fronte del coacervo di elementi indiziari, come sopra sintetizzati, sarebbe spettato proprio al ricorrente (cfr. ordinanza n.16493 del 13 giugno 2024) controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia, secondo giurisprudenza costante, non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili dell'utilizzatrice e dei mezzi di pagamento tracciabili, ancorchè si tratti, come vorrebbe il ricorrente, di operatori certificati, debitamente autorizzati ad operare nel settore dei rifiuti/rottami, ma deve essere rappresentata da elementi anche extra contabili dotati di requisiti di certezza e precisione, quali commissioni, lettere di conferma, ordinativi specifici, corrispondenza dimostrativa di una contrattazione altresì sulla tipologia e qualità della merce, da cui risulti anche l'ammontare del prezzo pattuito, a comprova di un rapporto commerciale intercorso con un fornitore effettivo, prova quest'ultima che spetta al ricorrente, che sulle fatture d'acquisto aveva provveduto a detrarre imposte e costi, onere della prova nel caso di specie del tutto disatteso dalla Ricorrente_1, che non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate, tali da consentire di superare le gravi e concordanti presunzioni poste dall'Ufficio
a fondamento degli atti accertativi impugnati.
Ciò posto, ritiene poi la Corte di condividere il mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia della deducibilità dei costi, pur se documentati dalle fatture come sopra utilizzate dalla Ricorrente_1, quand'anche si ritenesse tali fatture essere solo soggettivamente false, cioè rilasciate da soggetti diversi dagli effettivi fornitori.
La Suprema Corte (cfr. ordinanza n.21706 dell'8 ottobre 2020) ha confermato la deducibilità di tali costi, a condizione “… che tali costi non risultino essere stati dedotti in contrasto con i generali principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti in via generale dall'art. 109 del
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.)…”.
Sul punto, ritiene la Corte che la documentazione prodotta in causa non sia idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni, mancando in particolare documentazione relativa ai trasporti, alle pesature del materiale e documentazione che dimostri comunque la corrispondenza effettiva degli acquisti con le quantità, tipologie di prodotto, prezzo e pagamenti riportati nelle fatture rilasciate dalle ditte come sopra ritenute delle mere
'cartiere'.
Ne consegue che la mancata deducibilità dei costi operata dall'Agenzia deve essere in questa sede confermata, non presentando i costi in contestazione i requisiti di effettività, certezza, determinatezza e determinabilità previsti dal sopra citato art.109 Tuir, risultando in atti del tutto indimostrato il contesto economico, commerciale e lavorativo in cui le fatture contestate si sarebbero inserite.
Parimenti va ritenuto legittimo il mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia della detrazione dell'Iva, asseritamente assolta dalla Ricorrente_1 in modo regolare per il tramite del meccanismo del reverse charge.
Lamenta il ricorrente che l'Ufficio avrebbe erroneamente applicato in maniera retroattiva, per l'anno 2019,
l'art. 6, comma 9-bis.3, D. Lgs. n. 471/97, che, nella sua attuale formulazione, introdotta dalla Legge di
Bilancio 2023, è entrato in vigore il 1° gennaio 2023.
La doglianza, come argomentato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni è infondata.
Proprio prendendo spunto dalle considerazioni espresse dalle Sezioni Unite citate sia dal ricorrente che dalla parte resistente nei loro scritti, ritiene la Corte che in tema di IVA, e con riguardo al regime del reverse charge, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non possa essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione, in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione;
b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo.
In definitiva, in adesione a tale orientamento, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.
9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente “esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta”, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione. “Se così non fosse (precisa la Suprema Corte) si consentirebbe la detrazione dell'IVA in assenza dei presupposti sostanziali richiesti, fra i quali l'individuazione del soggetto passivo (non reale -nelle operazioni soggettivamente inesistenti- e non esistente -in quelle oggettivamente inesistenti -), che invece assume carattere dirimente al fine di ammettere od escludere il diritto alla detrazione”.
Puntualmente l'Ufficio, in sede di controdeduzioni, precisa che le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia citata, “ben prima della modifica normativa di cui alla legge di Bilancio 2023 e sulla base di una norma in vigore fin dal 01.01.2016”, già avevano chiarito, dirimendo un contrasto giurisprudenziale esistente sul punto specifico, che nel caso di operazioni inesistenti imponibili, non si può semplicemente applicare la sanzione di cui all'art. 6, limitata a violazioni formali, perché in tali ipotesi manca uno dei presupposti sostanziali richiesti per il diritto alla detrazione, ossia l'individuazione del soggetto passivo e di conseguenza, deve provvedersi anche al recupero dell'imposta indebitamente detratta, come legittimamente ha provveduto a fare l'Agenzia con i provvedimenti in questa sede impugnati. L'Agenzia non ha inteso riconoscere la detraibilità dell'Iva anche in ragione dell'asserita “malafede” in capo al legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, malafede che quest'ultimo, nel ricorso, contesta come non provata dall'Ufficio.
Ritiene, di contro, questa Corte pienamente provata in atti la consapevolezza in capo al ricorrente del fatto che le fatture 'incriminate' si inserivano in un contesto di evasione d'imposta e venivano utilizzate al fine di lucrare proprio un'indebita detrazione d'imposta e poter usufruire di prezzi oltremodo competitivi.
Osserviamo, in linea generale, come, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza europea e della Suprema Corte italiana, il diritto alla detrazione sia precluso, nel caso di operazioni ancorchè solo soggettivamente inesistenti, allorché l'operatore fosse consapevole della inesistenza soggettiva della transazione o avrebbe potuto esserlo “usando l'ordinaria diligenza”. Secondo la giurisprudenza il cessionario ha diritto di detrarre l'imposta soltanto se provi, ai sensi dell'art.2967, II comma, CC, che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta, dimostrando la propria ignoranza incolpevole.
Questo principio viene da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24735 dell'8 settembre
2025, in base alla quale se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via presuntiva, che il contribuente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo secondo la diligenza qualificata, che le fatture ricevute si inserivano in un contesto di evasione d'imposta, grava sul contribuente la prova contraria. In particolare, il contribuente, come detto, deve dimostrare di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, al fine di non essere coinvolto in un'operazione evasiva.
Se ne deriva che, ai fini della detraibilità dell'Iva esposta nelle fatture per operazioni inesistenti rilasciate dalle società “cartiera”, oggetto di prova sia la diligenza usata dal ricorrente nel rapporto intercorso con questi “fornitori”, non essendo richiesta, la partecipazione, il 'concorso' nel meccanismo frodatorio, bastando la 'colpevole' negligenza dell'operatore nell'accertarsi di non essere coinvolto in un'operazione evasiva, come precisato nella ordinanza n.24735/25 della Suprema Corte.
Nel caso che ci occupa vi è però di più: qui vi è addirittura prova in atti della collusione di Ricorrente_1, del diretto rapporto, della diretta collaborazione del ricorrente con Nominativo_2, cioè colui che gestiva il sistema di traffico “in nero” di rottame e forniva la copertura documentale di tale traffico, tramite una rete di società fittizie utilizzate per l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, come ammette lo stesso
Nominativo_2 nel suo interrogatorio sopra citato.
La collusione tra il ricorrente e Nominativo_2 viene poi confermata dalla comprovata presenza in più occasioni del ricorrente presso il capannone della Società_8 Srl, dove riceveva la restituzione di denaro contante, e dall'accortezza usata di avvisare il Nominativo_2 medesimo del controllo incrociato subito dalla Ricorrente_1 ad opera della GdF, non solo esponendo i motivi della verifica, ma anche indicando la documentazione da produrre ai verificatori.
Per quanto esposto ritiene questa Corte provata non solo la macroscopica mancanza di diligenza del ricorrente, ma l'intraneità di quest'ultimo nel sistema stesso di frode fiscale facente capo a Nominativo_2 e la sua consapevolezza, quale legale rappresentante della Ricorrente_1, che le fatture da quest'ultima utilizzate, rilasciate dalle imprese e ditte come sopra ricordate, si inserivano in un contesto di evasione d'imposta.
Rigetta poi, in quanto infondata, la censura avanzata 'in subordine' dal ricorrente, relativa alla asserita violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72, con riguardo alla scelta del metodo accertativo
'analitico' da parte dell'Ufficio, anziché quello 'induttivo', previsto al 2°comma del medesimo art.39, chiedendo l'applicazione del metodo induttivo.
Sul punto si ritiene del tutto legittima l'obiezione sollevata dall'Ufficio che la scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo (ad esempio, gravi incongruenze) e non causi danni sostanziali o duplicazioni fiscali: la scelta deve essere giustificata. Una semplice contestazione metodologica da parte del contribuente non rende nullo l'atto; è necessario un danno concreto, come l'alterazione del contraddittorio o la violazione dei diritti fondamentali.
Tale principio risulta da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con l'ordinanza n.13631 depositata il 21.5.2025, con la quale la Suprema Corte riafferma un principio consolidato secondo cui “In tema di accertamento tributario (…) rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all'accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale”.
Nel caso di specie, il ricorrente, pur sollevando l'eccezione, non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio, potendosi addirittura affermare che il metodo indicato dal ricorrente sia più penalizzante e meno garantista di quello utilizzato dall'Agenzia, in quanto il metodo analitico consentirebbe a quest'ultima di prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili del contribuente, concedendo all'Ente impositore la facoltà di ricorrere a presunzioni semplici, non qualificate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Del tutto infondato anche il rilievo relativo all'inapplicabilità delle sanzioni, con il quale si assumerebbe non sussistente l'elemento soggettivo della condotta sanzionata, né nella forma del dolo né in quella della colpa.
Si rappresenta in primo luogo sul punto l'incompatibilità di tale rilievo con la confermata contestazione di inesistenza oggettiva delle operazioni, “sicché il tema del coefficiente psicologico è completamente fuori luogo”, come chiosa l'Ufficio in sede di controdeduzioni.
La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene poi inequivocabilmente smentita dalla (come sopra) provata “malafede” di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico “in nero” di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico, tramite la rete di società a lui riconducibili.
Parimenti infondata la subordinata richiesta di applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024
(Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97, con applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare, in questa sede, le pregnanti argomentazioni con le quali la Suprema Corte (19.1.2025, n. 1274) ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22
87/2024, non solo non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma
3, D.lgs. n. 472/97.
Per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, questa Corte ritiene infondati i ricorsi e li rigetta. Alla soccombenza segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in complessivi € 6.500,00 (€ 4.000,00 per la fase di studio e presentazione del ricorso ed € 2.500,00 per le fasi di trattazione del procedimento).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna la società ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 6.500,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 03621470982
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300153-2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300153-2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300153-2025 IRAP 2019
- sul ricorso n. 889/2025 depositato il 15/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 03621470982
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300163-2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300163-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300163-2025 IRAP 2020
- sul ricorso n. 890/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 03621470982
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300167-2025 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300167-2025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300167-2025 IRAP 2021
- sul ricorso n. 891/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 03621470982
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B300170-2025 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 18.7.2025, Rappresentante_1 , nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "Ricorrente_1 SRL", con sede legale in Paderno Franciacorta (Bs), impugnava l'Avviso di Accertamento n.T9H03B300153/2025, notificato in data 19.5.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia-Ufficio Controlli contestava alla società la ricezione ed utilizzo di fatture di acquisto di beni ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nel periodo d'imposta 2019 e, conseguentemente, accertava un maggior reddito imponibile ai fini Ires di € 486.774,00, un maggior valore della produzione ai fini IRAP di € 486.774,00 ed Iva non detraibile per complessivi
€ 107.090,28, accertando come dovute una maggiore IRES di € 116.825,00, una maggiore IRAP di
€ 19.296,00 ed IVA per € 107.090,00 oltre interessi al 31.5.2025 per € 49.113,26, comminando sanzioni amministrative per complessivi € 236.570,63.
I maggiori imponibili derivavano dalla contestazione alla ricorrente, da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Brescia, dell'utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, rilasciate nel periodo d'imposta 2019 dalle sottoelencate imprese:
- “Società_1”, per € 324.092,40 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72);
- “Società_2”, per € 18.391,60 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72);
- “Società_3”, per € 17.046,60 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72)
- “Società_4 S.R.L.”, per € 127.243,40 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72).
L'accertamento traeva fondamento nel P.V.C., emesso il 16.7.2024, dalla G.D.F. di Brescia all'esito di attività di PG svolte nei confronti di imprese (tra le quali le emittenti sopra elencate) ritenute coinvolte in un'indagine penale dell'A.G. di Brescia e parte di un meccanismo fraudolento relativo al traffico di rottami metallici, organizzato in modo da occultare la corretta tracciabilità della filiera di produzione/recupero/smaltimento dei rifiuti e dei rottami, avvalendosi di strutture complesse composte da società “filtro” e/o società/ditte individuali
“cartiere”, supportate da una fitta rete di soggetti “prestanome”.
All'esito delle indagini i militari della Guardia di Finanza di Brescia, acquisita alla verifica la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno di imposta 2019, contestavano alla Ricorrente_1 Srl, con il sopra citato P. V.C. del 16.7.2024, l'esposizione di costi indeducibili ai fini delle II.DD. per complessivi € 486.774,00, con relativa IVA indetraibile.
Sulla base di tali risultanze, l'Ufficio provvedeva ad instaurare un contradditorio endoprocedimentale e in data 12.2.2025 notificava alla Ricorrente_1 Srl lo schema d'atto n. T9HQ3B300153/2025, per le finalità di cui all'art.
6-bis, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212.
La Parte, tuttavia, non forniva alcun riscontro alla notifica ricevuta, per cui l'Ufficio, con l'avviso qui impugnato, accertava, come già specificato, un maggior reddito imponibile, ai fini Ires ed Irap, di € 486.774,00 nonché
IVA indetraibile per € 107.090,28, in quanto relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, comminando la sanzione come sopra quantificata.
Il ricorso veniva iscritto al RGR 888/2025.
Con separato ricorso notificato e depositato in data 18.7.2025, Rappresentante_1, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "Ricorrente_1 SRL", con sede legale in Paderno Franciacorta (Bs), impugnava l'Avviso di Accertamento l'avviso di accertamento n.T9H03B300163/2025, notificato in data
19.5.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia-Ufficio Controlli contestava alla società la ricezione ed utilizzo di fatture di acquisto di beni ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nel periodo d'imposta 2020 e, conseguentemente, accertava un maggior reddito imponibile lordo ai fini Ires di € 318.322,30, un uguale maggior valore della produzione ai fini IRAP, nonché Iva non detraibile per complessivi € 70.030,91, accertando come dovute una maggiore IRES di € 76.398,00, una maggiore
IRAP di € 12.727,00 ed IVA per € 70.031,00 oltre interessi al 31.5.2025 per € 25.772,66, comminando sanzioni amministrative per complessivi € 118.285,31.
Anche l'accertamento de quo traeva fondamento nel P.V.C. 16.7.2024 della G.D.F. di Brescia e l'atto impugnato veniva emesso all'esito di un articolato contradditorio con la parte, con la notifica dello schema d'atto n. T9HQ3B300163/2025, focalizzato sui rapporti commerciali intrattenuti dalla ricorrente società Ricorrente_1 nel corso del 2020 con il fornitore “Società_4 S.R.L.”, per € 318.332,00 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72).
All'esito negativo del contradditorio instaurato dall'Agenzia, cui la società invitata non dava seguito, l'Ufficio provvedeva a notificare l'Avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2020, come sopra impugnato dalla società Ricorrente_1.
Il ricorso veniva iscritto al RGR 889/2025.
Con altro ricorso notificato e depositato in data 18.7.2025, Rappresentante_1, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "Ricorrente_1 SRL", con sede legale in Paderno Franciacorta (Bs), impugnava l'Avviso di Accertamento n. T9H03B300167/2025, notificato in data 19.5.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia-Ufficio Controlli contestava alla società la ricezione ed utilizzo di fatture di acquisto di beni ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nel periodo d'imposta 2021 e, conseguentemente, accertava un reddito imponibile lordo ai fini Ires di € 40.566.00, un pari maggior valore della produzione ai fini IRAP ed un'Iva non detraibile per complessivi € 102.670,00, accertando come dovute una maggiore IRES di € 9.736,00, una maggiore IRAP di € 1.583,00 ed IVA per
€ 102.670,95 oltre interessi al 31.5.2025 per € 12.695,44, comminando sanzioni amministrative pari a 0, in ragione delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti.
L'atto impugnato, che traeva anch'esso fondamento dal P.V.C. 16.7.2024 della G.D.F. di Brescia, veniva emesso all'esito del contradditorio con la parte focalizzato sui rapporti commerciali intrattenuti dalla
Ricorrente_1 nel corso del 2021 con i fornitori:
- “Società_4 S.R.L.”, per € 318.332,00 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72);
- “Società_5 Srl”, per € 426.120,14 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72).
In particolare, l'Ufficio, in data 12.2.2025, notificava alla società lo schema d'atto n.T9HQ3B300167/2025, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6- bis, comma 1, della legge n.212/2000.
In data 11.4.2025 la parte presentava delle osservazioni allo schema d'atto precisando che, nelle dichiarazioni
Modello Unico ed Irap presentate per l'anno di imposta 2021, era stata indicata una variazione in aumento di € 426.120,00 rendendo di fatto indeducibili ai fini delle II.DD. i costi fatturati da Società_5 Srl, resi indeducibili e la cui variazione veniva evidenziata nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2021.
L'esame della documentazione prodotta confermava l'allegazione difensiva della Ricorrente_1, per cui l'Ufficio provvedeva a decurtare dal maggior imponibile da recuperare a tassazione ai fini delle II.DD. il totale delle fatture ricevute dal fornitore Società_5 Srl, poiché già rese indeducibili nelle relative dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2021.
Per quanto riguarda l'Iva, non avendo la parte presentato alcuna osservazione, si conferma il rilievo così come in precedenza esposto. All'esito del contradditorio instaurato dall'Agenzia l'Ufficio provvedeva a notificare alla società Ricorrente_1, nei termini esposti, l'Avviso T9H03B300167/2025, come sopra impugnato.
Il ricorso veniva iscritto al RGR 890/2025.
Infine, con ricorso notificato e depositato in data 18.7.2025, Rappresentante_1, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della società "Ricorrente_1 SRL", con sede legale in Paderno Franciacorta (Bs), impugnava l'Avviso di Accertamento n.T9H03B300170/2025, notificato in data 19.5.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia-Ufficio Controlli contestava alla società la ricezione ed utilizzo di fatture di acquisto di beni ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nel periodo d'imposta 2022 e, conseguentemente, accertava un' Iva non detraibile per € 42.157,00, oltre interessi al
31.5.2025 per € 3.728,30, comminando sanzioni amministrative pari a 0, in ragione delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti.
L'atto impugnato veniva emesso sulla base delle evidenze di cui al P.V.C. 16.7.2024 della G.D.F. di Brescia ed all'esito del contradditorio con la parte focalizzato sui rapporti commerciali intrattenuti dalla Ricorrente_1 nel corso del 2022 con la società “Società_5 Srl”, che aveva rilasciato nel periodo d'imposta 2022, a favore della ricorrente, fatture per complessivi € 191.623,20 (senza addebito di IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72).
Gli accertatori precisavano che anche per questa annualità la società aveva provveduto a detrarre l'imposta relativa alle fatture ricevute da Società_5, facendola concorrere nella liquidazione dell'Iva dovuta per l'anno 2022, per cui veniva recuperata solo l'Iva ritenuta indetraibile in quanto non erano certi “né il cedente o prestatore, né la prestazione eseguita, configurando un comportamento fraudolento da parte del contribuente che in ogni caso contrasta con il meccanismo dell'imposta”.
Su tali presupposti, l'Ufficio provvedeva a notificare l'Avviso di Accertamento n.T9H03B300170/2025, come sopra impugnato dalla società Ricorrente_1.
Il ricorso veniva iscritto al RGR 891/2025.
I quattro procedimenti venivano riuniti per la loro trattazione unitaria, riguardando le medesime parti ed i medesimi fatti oggetto delle riprese fiscali, divergendo le cause solo per le diverse annualità di riferimento.
Gli accertamenti, come già precisato, traevano fondamento da P.V.C., emesso il 16.7.2024, dalla G.D.F. di
Brescia a conclusione di attività investigative nei confronti di imprese sospettate di essere coinvolte in una frode fiscale nell'ambito di un traffico di rottami metallici, finalizzato a dissimulare la tracciabilità della filiera di produzione, recupero e commercializzazione del suddetto materiale.
Dagli accertamenti dei militari era emerso che la società ricorrente aveva utilizzato nel corso degli anni dal
2019 al 2022 fatture rilasciate dalle ditte oggetto di investigazione e come sopra già elencate, per gli importi ivi precisati, ed i verificatori giungevano a ritenere che tali società emittenti le fatture in contestazione fossero a tutti gli effetti da considerare imprese “cartiera”, con un'operatività ed esistenza meramente cartolari, laddove la falsa documentazione consentiva agli utilizzatori finali di regolarizzare la propria contabilità, dissimulando l'esistenza di costi che non potevano essere altrimenti documentati, in quanto provenienti da fonti non tracciate. Le indagini (terminate nella primavera del 2022) avevano appurato che tale Nominativo_2, coadiuvato da alcuni collaboratori (tra cui la moglie Nominativo_3 ed il figlio Nominativo_4), riceveva presso la sede della società Società_8 Srl di AT (Bs), vari soggetti, con i quali trattava l'acquisto di materiali ferrosi, che, in parte, veniva consegnato e fatturato alla società, che provvedeva al pagamento a mezzo con bonifico, per altra e preponderante parte veniva, invece, acquistato in nero, materiale che Nominativo_2 ed i suoi collaboratori provvedevano a vendere tramite alcune soggetti riconducibili allo stesso Nominativo_2, gestiti da prestanomi, quali la d.i. Società_3, la Società_4 Srl, la Società_5, la d.i. Società_6, la d.i. Società_1 e altre.
Secondo la ricostruzione accusatoria, il meccanismo fraudolento prevedeva due diverse tipologie di
“prestazioni”. Con la prima i soggetti sopra indicati si limitavano a rilasciare solo fatture a favore dei propri clienti, i quali acquistavano altrove la merce in nero e necessitavano di dare copertura contabile ai propri acquisti. Dopo il saldo della fattura, gli emittenti provvedevano alla monetizzazione ed alla restituzione del prezzo, trattenendo la provvigione mediamente del 10%. Con la seconda tipologia di “prestazione”, Nominativo_2 ed i sodali provvedevano a cedere -attraverso i summenzionati soggetti economici- la merce acquistata in nero e l'utile derivante dall'attività svolta era pari a circa il 10% dell'imponibile fatturato.
In tale contesto gli inquirenti avevano individuato anche l'attuale ricorrente Ricorrente_1 Srl, che, quindi, nel corso delle annualità oggetto di accertamento, avrebbe utilizzato fatture formalmente emesse dalle suddette 'cartiere' gestite dal Nominativo_2 per acquisti di materiale operati “in nero”, versando il prezzo intorno al 10% per la copertura cartolare ricevuta, essendo i responsabili della Società_7 Srl consapevoli di ricevere la merce da un soggetto diverso dall'effettivo emittente.
L'assunto, mutuato poi dall'Agenzia con gli atti impositivi, trovava conforto nelle risultanze dell'indagine della GdF, che segnalava come il legale rappresentante della Ricorrente_1, Rappresentante_1 risultasse rivestire il duplice ruolo di cliente delle “cartiere”, dalle quali riceveva fatture per operazioni inesistenti, e di trasportatore per conto del Nominativo_2 per la movimentazione del materiale commercializzato in nero.
A conferma veniva rappresentato dagli operanti che:
- in data 24.6.2020, in un'intercettazione ambientale effettuata presso la sede occulta di Gussago dell'organizzazione di Nominativo_2, veniva rilevata la presenza in loco dello stesso Rappresentante_1, il quale discuteva con Nominativo_3, moglie del Nominativo_2, di un controllo incrociato sulla sua società effettuato dai militari della Tenenza di Gardone V.T., esponendole i motivi della verifica e la documentazione da produrre. La donna, allarmata dalla situazione, contattava il marito per riferirgli del controllo nei confronti della Ricorrente_1;
- lo stesso Rappresentante_1 era stato intercettato attraverso ripresa video presso il capannone della Società_8 SRL dove, in cinque occasioni, aveva ricevuto la restituzione di denaro contante;
- nel corso degli interrogatori a cui era stato sottoposto, Nominativo_2 confermava la piena partecipazione del Rappresentante_1 al sistema fraudolento, dichiarando in atti che “Per quanto riguarda Rappresentante_1, le fatture emesse dalle mie cartiere erano tutta carta ossia oggettivamente inesistenti. Percentuale sulla restituzione del denaro era in genere dell'8% arrivando negli ultimi periodi all'11%. Con lui ho lavorato fino alla fine di maggio 2022. Anche Rappresentante_1 ritirava denaro contante a volte in Società_8, altre volte ero io a portarlo nella sua ditta”.
Con riferimento alle imprese emittenti le fatture utilizzate da Ricorrente_1 Srl, dalle attività d'indagine emergeva che:
1- in relazione alla ditta individuale “Società_2” (fatture emesse per un imponibile di €. 6.601.380,77), veniva rappresentato quanto emerso dalla verifica fiscale cui era stata sottoposta la ditta, con riguardo alle annualità 2017-2019, compendiate nel relativo PVC della GdF.
Nel corso dei controlli, la Società_2 dichiarava di non essersi mai occupata della gestione della ditta, di non aver mai emesso o ricevuto alcun documento fiscale e di non essere in possesso di documentazione relativa all'attività d'impresa.
I militari evidenziavano, come risultava da precedente segnalazione loro inviata dalla GdF di Verona (e avente ad oggetto una verifica a carico della “Società_9 S.r.l.”), che la d.i. “Società_2
” non aveva mai effettuato alcuna dichiarazione fiscale ed era priva di personale alle proprie dipendenze. Inoltre, per le evidenti anomalie tra gli acquisti e le vendite, la stessa non avrebbe mai potuto disporre di tutta la merce fatturata. In aggiunta, da ulteriori indagini finanziarie erano stati rilevati ingenti movimenti di denaro in uscita verso l'estero, in particolare in Cina e in Croazia, da parte della stessa ditta individuale della Società_2. Venivano evidenziati dagli operanti tutti gli elementi tipici di un'azienda di
“comodo”:
- occultamento delle scritture contabili obbligatorie;
- mancato adempimento degli obblighi fiscali e omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie;
- breve periodo dell'attività d'impresa (dal 30.10.2017 al 2.4.2019);
- carenza di una struttura operativa, fatta eccezione, per un limitato periodo di tempo, di un capannone industriale;
- mancanza di mezzi di trasporto e di dipendenti;
- titolare nullatenente e privo di esperienza nello specifico settore merceologico;
- anomala operatività dei conti correnti aziendali.
Veniva sottolineato che era stato accertato che le uniche utenze attive risultanti a suo nome erano utenze telefoniche, idriche, elettriche e per fornitura gas ad uso domestico e con luogo di fornitura presso quello di residenza, nonché un'utenza elettrica non domestica dai consumi assolutamente irrisori, “così confermando che il capannone indicato come sede operativa dell'impresa era inservibile a qualunque uso” e l' “oggettiva inconsistenza aziendale” dell'impresa.
2- Con riferimento alla d.i. “Società_3 di Nominativo_1” (fatture emesse per un imponibile di €. 2.747.837,15) si evidenziavano le pregresse risultanze della verifica effettuata dalla GdF di Brescia conclusasi con un P.V.C. in il 20.9.2021, laddove i controlli venivano espletati alla presenza dell'Avv. Nominativo_5, delegato dal sig. Nominativo_1, che in merito alla richiesta rivolta al secondo dai verificatori di esibire tutti i libri, i registri e le scritture contabili in suo possesso, dichiarava che la parte gli aveva comunicato di non essere in grado di evadere la richiesta.
Emergevano dal controllo significative anomalie, indicative della natura meramente cartolare dell'impresa:
- dal Modello IVA/2019 emergeva una palese incongruenza tra il volume d'affari che la parte dichiarava di aver conseguito, corrispondente a €. 21.450.762,00 e l'ammontare degli acquisti, pari a €. 236.304,00;
- la consultazione dell'applicativo “Spesometro integrato” permetteva di accertare che, in riferimento all'anno
2018, la ditta individuale in questione aveva emesso fatture per complessivi €. 79.454.617,25;
- veniva confermata la dichiarata assenza di qualsiasi libro o registro contabile e, quindi, la non controllabilità della gestione e dell'effettività dell'attività imprenditoriale;
- Nominativo_1 era persona totalmente priva di esperienza nel settore del commercio dei materiali ferrosi, prima dell'apertura della Società_3, l'8.8.2017, risultava aver sempre e solo percepito redditi da soggetti del tutto estranei al predetto settore;
- le uniche utenze allo stesso intestate nel 2019 erano relative ad una fornitura di energia elettrica per uso domestico nonché due utenze non domestiche (una elettrica ed una per fornitura gas) dai consumi assolutamente insignificanti, certamente incompatibili con l'attività commerciale dichiarata;
- nel 2019 Nominativo_1 non risultava intestatario di alcun mezzo o veicolo e l'impresa era priva di beni strumentali.
Tali evidenze erano indicative dell'esistenza meramente cartolare della ditta Società_3.
3- Simili risultanze anche per la ditta individuale Società_1 di Nominativo_8. Il titolare risultava del tutto sprovvisto di esperienza imprenditoriale, tanto che dall'anno d'imposta 2008 fino al 2018 aveva percepito solo ed esclusivamente redditi di lavoro dipendente, corrisposti, peraltro, da soggetti del tutto estranei al settore del commercio di materiali ferrosi.
Veniva evidenziato che:
- le uniche utenze attive risultanti a suo nome nel 2019 erano utenze telefoniche mobili e un'utenza idrica, quest'ultima da consumi assolutamente irrisori (€ 14 in 8 mesi), così confermando che il capannone indicato come sede operativa dell'impresa era inservibile a qualunque uso e comunque certamente inutilizzato;
- la ditta, pur dichiarando l'attività di commercio all'ingrosso minerali metalliferi, metalli ferrosi, la cui movimentazione richiede notoriamente macchine ad hoc e personale specializzato, nel 2019 era intestataria di semplici utilitarie ed era totalmente priva di dipendenti.
Ne derivavano gli accertatori l' “inconsistenza commerciale” della ditta del Società_1 e la sua mera esistenza figurativa;
4- Società_4 Srl era legalmente rappresentata da Nominativo_6, persona totalmente priva di esperienza e competenza tecnico professionale nel settore del commercio dei materiali ferrosi, soggetto che fino all'apertura della società, in data 3.5.2019, aveva sempre e solo percepito redditi da soggetti del tutto estranei al settore:
- nel 2019 risultava intestataria esclusivamente un'utenza elettrica, con luogo di fornitura diverso da quello indicato come sede di esercizio, dai consumi insignificanti e certamente del tutto incompatibili con qualsiasi attività produttiva o commerciale;
- non era mai stata intestataria di alcun mezzo o veicolo;
- non aveva dipendenti.
Ne concludeva l'Ufficio che la Società_4 in sostanza presentasse le tipiche caratteristiche della classica 'cartiera';
5- Società_5 al tempo dei fatti di causa era legalmente rappresentata da Nominativo_7
, soggetto totalmente privo di esperienza e competenza professionale nel settore del commercio dei materiali ferrosi, risultando fino al 2020 solo percepito redditi da soggetti del tutto estranei al predetto settore.
Nel 2021 risultavano intestate alla società tre utenze elettriche, dai consumi insignificanti e certamente non compatibili con l'esercizio di alcuna attività produttiva o commerciale (docc. 28-30). La società non è mai stata intestataria di alcun mezzo o veicolo (doc. 31) e non ha mai avuto dipendenti (doc. 32). Anche la
Società_5 srl, dunque, a dispetto della rappresentazione proposta dalla ricorrente, sul piano sostanziale si rivela soggetto del tutto inconsistente.
Analoghi erano i motivi di impugnazione presentati da Ricorrente_1 Srl avverso gli Avvisi di Accertamento per le annualità 2019/2022, come sopra riuniti e trattati unitariamente.
Negli atti di impugnazione il ricorrente:
1. in diritto e nel merito eccepiva la “Violazione degli artt.39,co.1, 41-bis, 42 e 43 del DPR 600/73, 6 CO.
9- bis del D.LGS. 471/97, 54, 56 e 57 del DPR 633/72, 5, 19, 24, 25 e 32 del D.LGS. 446/97 per difetto di motivazione (contestazione di ricezione di fatture inesistenti in presenza di acquisti effettivi e di diligenti controlli preventivi di su tutti i fornitori aziendali (operatori certificati, debitamente autorizzati ad operare nel settore dei rifiuti/rottami)”.
Il ricorrente, in pratica, eccepiva la mancanza di valide prove offerte dall'Ufficio in ordine all'accusa di aver contabilizzato fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti in quanto emesse da fornitori riqualificati in
“cartiere”, sebbene trattavasi di operatori certificati, debitamente autorizzati ad operare nel settore dei rifiuti/ rottami. Assumeva di aver scrupolosamente verificato l'affidabilità commerciale dei suoi fornitori, mentre le criticità emerse a carico di questi ultimi sarebbero state “ignote” ed in alcun modo a lui ascrivibili, specificando,
a comprova della propria buonafede, che le ditte emittenti possedevano la partita IVA, risultavano iscritte alla Camera di Commercio, erano in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività dichiarata e di certificazioni di qualità e che i pagamenti erano stati effettuati in modo tracciabile con bonifico bancario;
2- con riferimento all'inversione contabile, rilevava la “violazione dell'art.6, co.
9-bis D.LGS. 471/97 - presunte fatture oggettivamente inesistenti – violazione dell'art.54 DPR 633/72 – illegittima applicazione retroattiva
6 co 9-bis 3 D.LGS. 471/9”, sostenendo che l'Ufficio avrebbe illegittimamente negato il diritto alla detrazione dell'imposta, asseritamente assolta in modo regolare per il tramite del meccanismo del reverse charge, potendosi applicare in maniera retroattiva, per l'anno 2019, l'art. 6, comma 9-bis.3, D. Lgs. n. 471/97, che, nella sua attuale formulazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023;
3- in subordine e con riferimento al merito, contestava le modalità del tipo di accertamento utilizzato dall'Ente accertatore, rilevando la “violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72 - Richiesta di applicazione nel caso di specie degli artt. 39 co.2 DPR 600/73 e DPR 633/72 ('accertamento induttivo')”, censurando la scelta del metodo accertativo utilizzato dall'Ufficio (analitico), chiedendo l'applicazione del metodo induttivo;
4- più in generale, eccepiva il “difetto assoluto di motivazione e prova dell'atto impugnato - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla buona fede del contribuente - Violazione degli oneri probatori ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/2 e del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. - Violazione del divieto di doppia presunzione ex art. 2697 c.c. - Mancata dimostrazione della consapevolezza della scrivente società”, assumendo il ricorrente che l'Ufficio non aveva fornito alcuna valida prova, nemmeno di natura presuntiva, in merito alla inesistenza delle operazioni oggetto di controllo, in asserita violazione del principio ex art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. 546/92;
5- in via subordinata, rilevava l' “inapplicabilità delle sanzioni ex art. 1 - 6 e 9 D. Lgs. 471/97 (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97)”, sostenendo non sussistere l'elemento soggettivo della condotta sanzionata, né nella forma del dolo né in quella della colpa;
6- in via ulteriormente subordinata, chiedeva l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024
(Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97 – l'applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97.
Concludeva, in via principale, per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso sub 2)-3)-4) e 6).
In via subordinata, l'accoglimento del motivo dedotto sub lett. 3), con rideterminazione del reddito di impresa tramite accertamento induttivo ex artt. 39 co. 2, D.P.R. 600/73, 55 D.P.R. 633/72.
In via meramente subordinata, la disapplicazione delle sanzioni per i motivi sub 5) e 6) ed in via ulteriormente subordinata, l'applicazione del favor rei ex D.Lgs. 87/2024.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione che ribadiva la legittimità della ripresa fiscale, fondata e provata sulle risultanze delle attività di indagine operata dalla Polizia Giudiziaria in sede penale prima e dagli gli approfondimenti istruttori operati in sede pre-contenziosa, aventi carattere di gravità, precisione e concordanza, risultanze idonee a dimostrare l'intraneità della Ricorrente_1 al sistema di illegale circolazione del materiale ferroso ruotante attorno alla figura di Nominativo_2 ed alle imprese che davano copertura agli acquisti 'in nero' operati dai clienti di quest'ultimo, nonché la piena consapevolezza, da parte della
Ricorrente_1, delle criticità dei suoi fornitori, risultando, dagli atti d'indagine, il ricorrente non solo consapevole, ma addirittura parte attiva della frode stessa.
Sottolineava poi l'Ufficio la provata esistenza meramente cartolare delle imprese e ditte emittenti le fatture e la pratica impossibilità di tali imprese di essere in grado di fornire gli ingenti quantitativi asseritamente compra-venduti.
Ribadiva la legittimità del negato diritto alla detrazione dell'imposta e la legittimità della scelta dell'Amministrazione di ricostruzione del reddito ex art.39, 1°comma, DPR 600/73 e 54 DPR 633/73.
Ribadiva, infine, la legittimità del trattamento sanzionatorio operato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 17.11.2025 questo Collegio accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività degli Accertamenti riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza di trattazione la Corte assume le determinazioni che seguono.
La Corte rileva, preliminarmente, come le ditte emittenti sopra elencate, che ebbero a rilasciare fatture a favore della ricorrente Ricorrente_1, presentino, per le circostanze ed argomentazioni esposte in premessa, tutte le caratteristiche per essere definite delle “cartiere”, un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare a possibili forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare.
A comprova si richiama quanto già in precedenza rappresentato circa la totale mancanza di una struttura organizzativa ed operativa di tali ditte emittenti, in termini logistici, di uomini e mezzi, incompatibile con la gestione del giro d'affari ricostruito dagli operanti, così come la mancanza di qualsivoglia documentazione di natura extra-contabile comprovante la sussistenza di rapporti commerciali intrattenuti con la ricorrente e con i fornitori e come non risultino acquisti relativi ai beni oggetto delle fatture rilasciate, dovendosi altresì sottolineare come le emittenti risultassero 'evasori totali', non disponessero di una sede operativa, depositi e/o magazzini, né mezzi di trasporto, non risultassero avere dipendenti, non avessero presentato bilanci di esercizio, non avessero documentato l'acquisto ed il possesso dei beni oggetto di fatturazione nei confronti della ricorrente, in pratica avevano un'esistenza meramente cartolare.
Ciò premesso, si rileva come la mera esistenza cartolare delle imprese emittenti costituisca, come è noto, di per sé, elemento fortemente indiziario, indicativo dell'inesistenza delle operazioni da queste ultime fatturate.
Tale natura delle ditte emittenti risulta confermata dalle dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso di interrogatorio, da Nominativo_2, cioè da colui che assicurava tramite la sua organizzazione la copertura documentale dell'illecito traffico di rottame, che ha dichiarato, come già ricordato, che le fatture emesse dalle sue 'cartiere', come significativamente le chiama, a favore di Rappresentante_1 “erano tutta carta”.
Il collegamento tra il ricorrente e Nominativo_2 viene poi confermato dalle circostanze, già ricordate, che lo stesso Rappresentante_1 era stato intercettato, attraverso ripresa video presso il capannone della Società_8 SRL dove, in cinque occasioni, aveva ricevuto la restituzione di denaro contante e che si era premurato di avvisare Nominativo_3, moglie del Nominativo_2, di un controllo incrociato subito ad opera della GdF di Gardone V.T., esponendole i motivi della verifica e la documentazione da produrre e la donna, allarmata, aveva provveduto a contattare il marito per riferirgli del controllo nei confronti della Ricorrente_1.
Orbene, osserva la Corte che a fronte del coacervo di elementi indiziari, come sopra sintetizzati, sarebbe spettato proprio al ricorrente (cfr. ordinanza n.16493 del 13 giugno 2024) controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia, secondo giurisprudenza costante, non può ridursi alla esibizione delle fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili dell'utilizzatrice e dei mezzi di pagamento tracciabili, ancorchè si tratti, come vorrebbe il ricorrente, di operatori certificati, debitamente autorizzati ad operare nel settore dei rifiuti/rottami, ma deve essere rappresentata da elementi anche extra contabili dotati di requisiti di certezza e precisione, quali commissioni, lettere di conferma, ordinativi specifici, corrispondenza dimostrativa di una contrattazione altresì sulla tipologia e qualità della merce, da cui risulti anche l'ammontare del prezzo pattuito, a comprova di un rapporto commerciale intercorso con un fornitore effettivo, prova quest'ultima che spetta al ricorrente, che sulle fatture d'acquisto aveva provveduto a detrarre imposte e costi, onere della prova nel caso di specie del tutto disatteso dalla Ricorrente_1, che non ha allegato in atti specifici elementi indicativi della effettività delle operazioni fatturate, tali da consentire di superare le gravi e concordanti presunzioni poste dall'Ufficio
a fondamento degli atti accertativi impugnati.
Ciò posto, ritiene poi la Corte di condividere il mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia della deducibilità dei costi, pur se documentati dalle fatture come sopra utilizzate dalla Ricorrente_1, quand'anche si ritenesse tali fatture essere solo soggettivamente false, cioè rilasciate da soggetti diversi dagli effettivi fornitori.
La Suprema Corte (cfr. ordinanza n.21706 dell'8 ottobre 2020) ha confermato la deducibilità di tali costi, a condizione “… che tali costi non risultino essere stati dedotti in contrasto con i generali principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti in via generale dall'art. 109 del
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.)…”.
Sul punto, ritiene la Corte che la documentazione prodotta in causa non sia idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni, mancando in particolare documentazione relativa ai trasporti, alle pesature del materiale e documentazione che dimostri comunque la corrispondenza effettiva degli acquisti con le quantità, tipologie di prodotto, prezzo e pagamenti riportati nelle fatture rilasciate dalle ditte come sopra ritenute delle mere
'cartiere'.
Ne consegue che la mancata deducibilità dei costi operata dall'Agenzia deve essere in questa sede confermata, non presentando i costi in contestazione i requisiti di effettività, certezza, determinatezza e determinabilità previsti dal sopra citato art.109 Tuir, risultando in atti del tutto indimostrato il contesto economico, commerciale e lavorativo in cui le fatture contestate si sarebbero inserite.
Parimenti va ritenuto legittimo il mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia della detrazione dell'Iva, asseritamente assolta dalla Ricorrente_1 in modo regolare per il tramite del meccanismo del reverse charge.
Lamenta il ricorrente che l'Ufficio avrebbe erroneamente applicato in maniera retroattiva, per l'anno 2019,
l'art. 6, comma 9-bis.3, D. Lgs. n. 471/97, che, nella sua attuale formulazione, introdotta dalla Legge di
Bilancio 2023, è entrato in vigore il 1° gennaio 2023.
La doglianza, come argomentato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni è infondata.
Proprio prendendo spunto dalle considerazioni espresse dalle Sezioni Unite citate sia dal ricorrente che dalla parte resistente nei loro scritti, ritiene la Corte che in tema di IVA, e con riguardo al regime del reverse charge, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non possa essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione, in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione s'iscriveva in una simile evasione;
b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo.
In definitiva, in adesione a tale orientamento, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito, nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.
9-bis.3, riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente “esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta”, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto a detrazione. “Se così non fosse (precisa la Suprema Corte) si consentirebbe la detrazione dell'IVA in assenza dei presupposti sostanziali richiesti, fra i quali l'individuazione del soggetto passivo (non reale -nelle operazioni soggettivamente inesistenti- e non esistente -in quelle oggettivamente inesistenti -), che invece assume carattere dirimente al fine di ammettere od escludere il diritto alla detrazione”.
Puntualmente l'Ufficio, in sede di controdeduzioni, precisa che le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia citata, “ben prima della modifica normativa di cui alla legge di Bilancio 2023 e sulla base di una norma in vigore fin dal 01.01.2016”, già avevano chiarito, dirimendo un contrasto giurisprudenziale esistente sul punto specifico, che nel caso di operazioni inesistenti imponibili, non si può semplicemente applicare la sanzione di cui all'art. 6, limitata a violazioni formali, perché in tali ipotesi manca uno dei presupposti sostanziali richiesti per il diritto alla detrazione, ossia l'individuazione del soggetto passivo e di conseguenza, deve provvedersi anche al recupero dell'imposta indebitamente detratta, come legittimamente ha provveduto a fare l'Agenzia con i provvedimenti in questa sede impugnati. L'Agenzia non ha inteso riconoscere la detraibilità dell'Iva anche in ragione dell'asserita “malafede” in capo al legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, malafede che quest'ultimo, nel ricorso, contesta come non provata dall'Ufficio.
Ritiene, di contro, questa Corte pienamente provata in atti la consapevolezza in capo al ricorrente del fatto che le fatture 'incriminate' si inserivano in un contesto di evasione d'imposta e venivano utilizzate al fine di lucrare proprio un'indebita detrazione d'imposta e poter usufruire di prezzi oltremodo competitivi.
Osserviamo, in linea generale, come, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza europea e della Suprema Corte italiana, il diritto alla detrazione sia precluso, nel caso di operazioni ancorchè solo soggettivamente inesistenti, allorché l'operatore fosse consapevole della inesistenza soggettiva della transazione o avrebbe potuto esserlo “usando l'ordinaria diligenza”. Secondo la giurisprudenza il cessionario ha diritto di detrarre l'imposta soltanto se provi, ai sensi dell'art.2967, II comma, CC, che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta, dimostrando la propria ignoranza incolpevole.
Questo principio viene da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24735 dell'8 settembre
2025, in base alla quale se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via presuntiva, che il contribuente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo secondo la diligenza qualificata, che le fatture ricevute si inserivano in un contesto di evasione d'imposta, grava sul contribuente la prova contraria. In particolare, il contribuente, come detto, deve dimostrare di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, al fine di non essere coinvolto in un'operazione evasiva.
Se ne deriva che, ai fini della detraibilità dell'Iva esposta nelle fatture per operazioni inesistenti rilasciate dalle società “cartiera”, oggetto di prova sia la diligenza usata dal ricorrente nel rapporto intercorso con questi “fornitori”, non essendo richiesta, la partecipazione, il 'concorso' nel meccanismo frodatorio, bastando la 'colpevole' negligenza dell'operatore nell'accertarsi di non essere coinvolto in un'operazione evasiva, come precisato nella ordinanza n.24735/25 della Suprema Corte.
Nel caso che ci occupa vi è però di più: qui vi è addirittura prova in atti della collusione di Ricorrente_1, del diretto rapporto, della diretta collaborazione del ricorrente con Nominativo_2, cioè colui che gestiva il sistema di traffico “in nero” di rottame e forniva la copertura documentale di tale traffico, tramite una rete di società fittizie utilizzate per l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, come ammette lo stesso
Nominativo_2 nel suo interrogatorio sopra citato.
La collusione tra il ricorrente e Nominativo_2 viene poi confermata dalla comprovata presenza in più occasioni del ricorrente presso il capannone della Società_8 Srl, dove riceveva la restituzione di denaro contante, e dall'accortezza usata di avvisare il Nominativo_2 medesimo del controllo incrociato subito dalla Ricorrente_1 ad opera della GdF, non solo esponendo i motivi della verifica, ma anche indicando la documentazione da produrre ai verificatori.
Per quanto esposto ritiene questa Corte provata non solo la macroscopica mancanza di diligenza del ricorrente, ma l'intraneità di quest'ultimo nel sistema stesso di frode fiscale facente capo a Nominativo_2 e la sua consapevolezza, quale legale rappresentante della Ricorrente_1, che le fatture da quest'ultima utilizzate, rilasciate dalle imprese e ditte come sopra ricordate, si inserivano in un contesto di evasione d'imposta.
Rigetta poi, in quanto infondata, la censura avanzata 'in subordine' dal ricorrente, relativa alla asserita violazione degli artt.39, co.1 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72, con riguardo alla scelta del metodo accertativo
'analitico' da parte dell'Ufficio, anziché quello 'induttivo', previsto al 2°comma del medesimo art.39, chiedendo l'applicazione del metodo induttivo.
Sul punto si ritiene del tutto legittima l'obiezione sollevata dall'Ufficio che la scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all'Agenzia delle Entrate, purchè non sia arbitraria e purché rispetti i requisiti normativi di ciascun metodo (ad esempio, gravi incongruenze) e non causi danni sostanziali o duplicazioni fiscali: la scelta deve essere giustificata. Una semplice contestazione metodologica da parte del contribuente non rende nullo l'atto; è necessario un danno concreto, come l'alterazione del contraddittorio o la violazione dei diritti fondamentali.
Tale principio risulta da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con l'ordinanza n.13631 depositata il 21.5.2025, con la quale la Suprema Corte riafferma un principio consolidato secondo cui “In tema di accertamento tributario (…) rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all'accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale”.
Nel caso di specie, il ricorrente, pur sollevando l'eccezione, non ha fornito prova di alcun pregiudizio concretamente sofferto in conseguenza del metodo accertativo prescelto dall'Ufficio, potendosi addirittura affermare che il metodo indicato dal ricorrente sia più penalizzante e meno garantista di quello utilizzato dall'Agenzia, in quanto il metodo analitico consentirebbe a quest'ultima di prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili del contribuente, concedendo all'Ente impositore la facoltà di ricorrere a presunzioni semplici, non qualificate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Del tutto infondato anche il rilievo relativo all'inapplicabilità delle sanzioni, con il quale si assumerebbe non sussistente l'elemento soggettivo della condotta sanzionata, né nella forma del dolo né in quella della colpa.
Si rappresenta in primo luogo sul punto l'incompatibilità di tale rilievo con la confermata contestazione di inesistenza oggettiva delle operazioni, “sicché il tema del coefficiente psicologico è completamente fuori luogo”, come chiosa l'Ufficio in sede di controdeduzioni.
La pretesa assenza di dolo o colpa in capo al ricorrente viene poi inequivocabilmente smentita dalla (come sopra) provata “malafede” di quest'ultimo, risultando in atti provati la collusione di Ricorrente_1, il diretto rapporto e la diretta collaborazione del ricorrente con colui che gestiva il sistema di traffico “in nero” di rottame e forniva la copertura documentale a tale traffico, tramite la rete di società a lui riconducibili.
Parimenti infondata la subordinata richiesta di applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex D.Lgs. 87/2024
(Decreto Sanzioni) e D.Lgs. 471/97, con applicazione del principio del favor rei ex art. 3 co. 3, D.Lgs.472/97, in quanto la irretroattività della legge mitius è prevista dall'art. 5 dello stesso D.lgs. 87/2024, dovendosi richiamare, in questa sede, le pregnanti argomentazioni con le quali la Suprema Corte (19.1.2025, n. 1274) ha chiarito che la irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole sancita dall'art. 5, D.lgs. n. 22
87/2024, non solo non presenta alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale e con l'Ordinamento sovranazionale, ma costituisce anche una legittima deroga al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma
3, D.lgs. n. 472/97.
Per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, questa Corte ritiene infondati i ricorsi e li rigetta. Alla soccombenza segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in complessivi € 6.500,00 (€ 4.000,00 per la fase di studio e presentazione del ricorso ed € 2.500,00 per le fasi di trattazione del procedimento).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna la società ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 6.500,00