Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 03/12/2025, n. 21799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21799 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14284/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14284 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.P.R.E. Sindacato - Confesercenti, IT RI, RL AC, NZ UA, RO ZE, RO TR, CA MI, AN De GE, Food Store Snc di TR RO e C., La Vecchia Roma degli Antichi Mestieri 0013 S.r.l.s, Street Food Roma Antica 013 S.r.l.s, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico n. rep. QH/1167/2023– n. prot. QH/46210/2023 del 22/6/2023, avente ad oggetto il «Censimento dei Mercati e Fiere storiche presenti sul territorio di Roma Capitale finalizzato all'iscrizione nell'Elenco regionale di Mercati e Fiere di valenza storica, ai sensi della Legge regionale n. 1/2022 e suo Regolamento attuativo n. 11/2022. Elenco dei “Mercati di valenza storica»; in uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/3/2024:
- della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio – Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca del 5 dicembre 2023, n. G16355, avente ad oggetto:
«Legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche” – R.R. 11 agosto 2022 n. 11 Regolamento di attuazione e integrazione della L. r. n. 1/2022. Approvazione dell'Elenco regionale delle botteghe e attività storiche della Regione Lazio Annualità 2023, articolato secondo le seguenti attività: “Botteghe e attività storiche”, “Mercato storici”, “Fiere storiche”, “Attività di commercio su aree pubbliche di valenza storica”, di cui all'Allegato A (…)»; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 7/12/2023; in uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio;
Visto l’art. 35, co. 1 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LU IA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A.P.R.E. Sindacato - Confesercenti, premesso di essere un’associazione di categoria rappresentativa degli interessi dei commercianti e di svolgere un ruolo primario nella gestione della manifestazione fieristica della Festa di Piazza Navona, ha presentato il 16 febbraio 2023 un’istanza a Roma Capitale per l’ammissione della “Festa di Piazza Navona” al Censimento finalizzato all’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Mercati e Fiere di valenza storica di cui alla Legge regionale n. 1/2022, nella sezione “Attività storiche e tradizionali”. L’inserimento in tale elenco, espone l’odierna deducente, consente di fare richiesta dei benefici e contributi secondo le previsioni di cui all’art. 4 della Legge della Regione Lazio n. 1/2022 nonché quelli di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n. 11/2022.
2. Con Determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 22 giugno 2023 è stato redatto il Censimento dei Mercati e Fiere storiche presenti sul territorio di Roma Capitale, nel quale la Festa di Piazza Navona non è stata inserita.
A.P.R.E., unitamente ad altri soggetti titolari di concessione di posteggio nell’ambito della predetta manifestazione fieristica, con il ricorso introduttivo hanno impugnato detto censimento, nella parte in cui non è inserita la Festa di Piazza Navona e non è stata data contezza del suo mancato inserimento.
I ricorrenti lamentano la violazione delle norme sul giusto procedimento e la carenza di istruttoria e motivazione dell’atto impugnato, per non avere esaminato l’istanza di A.P.R.E.
Sostengono altresì che la cf. “Festa della Befana”, che si tiene annualmente a Roma, in Piazza Navona, dagli inizi di dicembre sino al 6 gennaio dell’anno successivo, rientrerebbe di sicuro nel novero delle “Fiere” come definite sia nel D. Lgs. 114/1998 (art. 27, lett. e) sia nella Legge Regionale del Lazio n. 22/2019 (art. 39, comma 1, lett. p), e non potrebbe negarsi che tale Festa dovrebbe «essere inclusa quasi “di diritto” fra le Fiere tradizionali».
3. Con successivi motivi aggiunti, notificati a Roma Capitale e alla Regione Lazio il 19 febbraio 2024, i ricorrenti hanno impugnato la Determinazione dirigenziale della Regione Lazio del 5 dicembre 2023, n. G16355, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 7 dicembre 2023 e recante l’Elenco definitivo delle botteghe e attività storiche della Regione Lazio per l’annualità 2023. I ricorrenti ne chiedono l’annullamento in quanto viziata per invalidità derivata, a causa dell’omesso inserimento della Festa di Piazza Navona nell’elenco disposto da Roma Capitale e impugnato con il ricorso originario.
4. Roma Capitale si è costituita in giudizio senza formulare difese scritte.
5. La Regione Lazio con memoria in vista dell’udienza ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti, in quanto notificati oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURL della determinazione regionale del 5 dicembre 2023. Ha aggiunto che tale determinazione è stata adottata nel rispetto delle disposizioni regionali normative e regolamentari vigenti e che, a seguito delle attività intraprese per implementare e aggiornare per l’annualità 2025 l’elenco regionale delle botteghe e attività storiche del Lazio, è ancora possibile richiedere l’inserimento nell’elenco regionale di ulteriori attività.
6. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo, in ragione dell’assenza di lesività del censimento comunale.
Il difensore di Roma Capitale, oltre a dedurre la natura non provvedimentale dell’elenco redatto dal Comune, ha anche sostenuto, nel merito, che la Festa di Piazza Navona, ai sensi dell’art. 40-bis del Regolamento delle attività commerciali su suolo pubblico approvato con D.A.C. n. 101 del 18 maggio 2023, non rientra tra le “fiere” di cui al successivo art. 41 e, pertanto, non potrebbe comunque essere censita tra le «fiere di valenza storica».
I difensori dei ricorrenti e della Regione Lazio hanno insistito nelle deduzioni già formulate per iscritto. In particolare, in replica alla eccezione di tardività dei motivi aggiunti, la parte ricorrente ha sostenuto che il termine di impugnazione inizierebbe a decorrere dopo un periodo di vacatio di quindici giorni dalla pubblicazione dell’atto sul Bollettino regionale e l’impugnazione sarebbe conseguentemente tempestiva.
7. Il ricorso introduttivo è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge della Regione Lazio n. 1 del 2022, il censimento, da parte dei comuni, delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, è funzionale alla formazione di un elenco regionale, che è istituito e aggiornato dalla Regione Lazio «anche tenendo conto di eventuali elenchi gestiti dai comuni» (art. 3, comma 2). L’art. 5 prevede che anche i «mercati e le fiere di valenza storica» possono essere iscritti nell’elenco regionale. La legge regionale e il correlato regolamento attuativo n. 11 del 2022 stabiliscono, altresì, le condizioni per l’ottenimento di benefici finanziari in favore dei soggetti riportati nell’elenco regionale.
Dunque, il censimento promosso da Roma Capitale costituisce solo un segmento procedimentale della più ampia fase che conduce all’adozione del provvedimento conclusivo, attraverso la redazione dell’Elenco tenuto dalla Regione Lazio. Ne consegue che dal mancato inserimento della Festa di Piazza Navona nel censimento posto in essere da Roma Capitale non discendono effetti immediatamente pregiudizievoli nei confronti dei ricorrenti, in ragione della natura endoprocedimentale del censimento stesso.
8. I successivi motivi aggiunti, con i quali è stata impugnata la Determinazione dirigenziale della Regione Lazio del 5 dicembre 2023 di approvazione dell’elenco regionale per l’annualità 2023, sono irricevibili, essendo stati notificati il 19 febbraio 2024 e, dunque, oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento, avvenuta il 7 dicembre 2023 attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Infatti, la pubblicazione di un atto amministrativo sul Bollettino ufficiale della Regione risponde ad un’esigenza di ordine generale dell'ordinamento per la legale conoscenza degli atti, che rileva anche ai fini della decorrenza dei termini per proporre azione giurisdizionale, il cui dies a quo è costituito dal giorno della pubblicazione stessa, (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2014 n. 4518; idem sez. IV 4 giugno 2013 n. 3061).
9. Pertanto, il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di lesività dell’atto impugnato e i motivi aggiunti sono irricevibili per tardività della relativa notifica.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di Roma Capitale e della Regione Lazio nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- dichiara irricevibili i motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale e della Regione Lazio, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori di legge, in favore di ciascuna amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LU IA AT, Consigliere, Estensore
Francesca IAni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IA AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO