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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente Silvia Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 6600/2025 promossa da:
nato in [...], il [...] (CUI: 06VY2CI), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Fabio Loscerbo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla di consegnare la CP_1 ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale il provvedimento amministrativo avente n. prot. 1121/2024 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 24/03/2025 dalla di , avente contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del CP_1 CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale.
Conclusioni parte convenuta: Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO A seguito della richiesta presentata in data 27.9.2022 tramite pec (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo) e formalizzata in data 21.3.2024 da , volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per Pt_1 protezione speciale, il Questore di , con provvedimento N. 1121/2024, reso in data 4.6.2024 e CP_1 notificato il 24.3.2025 (cfr. doc. 8, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di il 13.5.2024, la quale ha CP_1 ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la Difesa ha spiegato che , cittadino turco, risiede in Italia con il Pt_1 sig. in un alloggio sito a Chieri, in Via Grandi n. 2 (cfr. doc. 10, ricorso CP_2 introduttivo) e che, dal 2024, ha reperito regolare attività lavorativa presso la rosticceria del sig.
AN ER, stipulando un contratto di apprendistato professionalizzante in essere fino al
7.6.2027 presso City Istanbul Kebap di AN Kamber, sita a Chieri (TO), in Via Andezeno n. 12
(cfr. docc. 11-13, ricorso introduttivo).
Data l'integrazione socio-economica di , la Difesa ritiene sussistere i presupposti per il Pt_1 rilascio del permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione del 21.10.2025, si è costituita parte convenuta, che si è riportata integralmente al rapporto della Questura di prodotto in atti (cfr. doc. A, comparsa di CP_1 costituzione). In tale rapporto, la Questura di ha precisato che, nel momento dell'adozione CP_1 del provvedimento oggi impugnato, la documentazione allegata consisteva unicamente in una promessa di assunzione e che, pertanto, il provvedimento di rigetto è stato emanato correttamente, non sussistendo, all'epoca, elementi sufficienti per il rilascio del permesso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 22.10.2025, udienza in cui la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
**** Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso di specie, risulta documentale e non contestato che abbia ha manifestato la Pt_1 volontà di presentare la domanda di Protezione tramite pec, in data 27.9.2022 (domanda poi formalizzata in data 21.3.2024 - cfr. doc. 1, ricorso introduttivo). Deve, pertanto, trovare applicazione la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Va ancora rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla «vita privata» e alla «vita familiare»; la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I,
14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della
Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami Parte_2 familiari di fatto.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. Nel ricorso e in vista dell'udienza sono stati depositati documenti comprovanti l'integrazione del richiedente sul territorio.
Infatti, dal punto di vista lavorativo, l'attore ha reperito attività lavorativa fin dal 2024, stipulando un contratto di apprendistato professionalizzante, in essere fino al 7.6.2027, presso City Istanbul
Kebap di AN Kamber, sita a Chieri (TO), in Via Andezeno n.12. Sul punto, all'udienza del
22.10.2025, ha dichiarato di lavorare come pizzaiolo, di guadagnare circa 1.100 € al mese Pt_1
e sono in atti il contratto di apprendistato, le buste paga aggiornate al mese di settembre 2025 e l'estratto contributivo INPS emesso in data 30.9.2025 (cfr. docc. 11-13, ricorso introduttivo e documentazione allegata alle note di deposito del 1.10.2025 e del 6.10.2025).
Dal punto di vista formativo, ha frequentato il corso di formazione generale alla salute e Pt_1 sicurezza per i lavoratori (cfr. documento allegato alla nota di deposito del 20.10.2025).
Dal punto di vista abitativo, , risiede a Chieri (TO), in Corso B. Buozzi n.9/b, in un Pt_1 alloggio regolarmente locato al datore di lavoro (cfr. doc. 10, ricorso introduttivo). All'udienza del
22.10.2025, inoltre, ha dichiarato che, nel suo stesso condominio, risiede sua sorella con la Pt_1 sua famiglia.
Infine, ha dichiarato di non aver frequentato corsi di lingua italiana, ma di aver imparato la Pt_1 lingua grazie agli amici e alla frequentazione della sua ragazza, cittadina italiana.
Occorre, quindi, considerare la più che buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti, che ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa e la rete sociale costruita sul territorio.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e Pt_1 sociale in Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[...] nato in [...], il [...] (CUI: , del permesso di soggiorno per Parte_1 C.F._1 protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al
D.lgs. 130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente Silvia Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 6600/2025 promossa da:
nato in [...], il [...] (CUI: 06VY2CI), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Fabio Loscerbo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla di consegnare la CP_1 ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale il provvedimento amministrativo avente n. prot. 1121/2024 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 24/03/2025 dalla di , avente contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del CP_1 CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale.
Conclusioni parte convenuta: Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO A seguito della richiesta presentata in data 27.9.2022 tramite pec (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo) e formalizzata in data 21.3.2024 da , volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per Pt_1 protezione speciale, il Questore di , con provvedimento N. 1121/2024, reso in data 4.6.2024 e CP_1 notificato il 24.3.2025 (cfr. doc. 8, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di il 13.5.2024, la quale ha CP_1 ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la Difesa ha spiegato che , cittadino turco, risiede in Italia con il Pt_1 sig. in un alloggio sito a Chieri, in Via Grandi n. 2 (cfr. doc. 10, ricorso CP_2 introduttivo) e che, dal 2024, ha reperito regolare attività lavorativa presso la rosticceria del sig.
AN ER, stipulando un contratto di apprendistato professionalizzante in essere fino al
7.6.2027 presso City Istanbul Kebap di AN Kamber, sita a Chieri (TO), in Via Andezeno n. 12
(cfr. docc. 11-13, ricorso introduttivo).
Data l'integrazione socio-economica di , la Difesa ritiene sussistere i presupposti per il Pt_1 rilascio del permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione del 21.10.2025, si è costituita parte convenuta, che si è riportata integralmente al rapporto della Questura di prodotto in atti (cfr. doc. A, comparsa di CP_1 costituzione). In tale rapporto, la Questura di ha precisato che, nel momento dell'adozione CP_1 del provvedimento oggi impugnato, la documentazione allegata consisteva unicamente in una promessa di assunzione e che, pertanto, il provvedimento di rigetto è stato emanato correttamente, non sussistendo, all'epoca, elementi sufficienti per il rilascio del permesso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 22.10.2025, udienza in cui la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
**** Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso di specie, risulta documentale e non contestato che abbia ha manifestato la Pt_1 volontà di presentare la domanda di Protezione tramite pec, in data 27.9.2022 (domanda poi formalizzata in data 21.3.2024 - cfr. doc. 1, ricorso introduttivo). Deve, pertanto, trovare applicazione la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Va ancora rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla «vita privata» e alla «vita familiare»; la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I,
14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della
Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami Parte_2 familiari di fatto.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. Nel ricorso e in vista dell'udienza sono stati depositati documenti comprovanti l'integrazione del richiedente sul territorio.
Infatti, dal punto di vista lavorativo, l'attore ha reperito attività lavorativa fin dal 2024, stipulando un contratto di apprendistato professionalizzante, in essere fino al 7.6.2027, presso City Istanbul
Kebap di AN Kamber, sita a Chieri (TO), in Via Andezeno n.12. Sul punto, all'udienza del
22.10.2025, ha dichiarato di lavorare come pizzaiolo, di guadagnare circa 1.100 € al mese Pt_1
e sono in atti il contratto di apprendistato, le buste paga aggiornate al mese di settembre 2025 e l'estratto contributivo INPS emesso in data 30.9.2025 (cfr. docc. 11-13, ricorso introduttivo e documentazione allegata alle note di deposito del 1.10.2025 e del 6.10.2025).
Dal punto di vista formativo, ha frequentato il corso di formazione generale alla salute e Pt_1 sicurezza per i lavoratori (cfr. documento allegato alla nota di deposito del 20.10.2025).
Dal punto di vista abitativo, , risiede a Chieri (TO), in Corso B. Buozzi n.9/b, in un Pt_1 alloggio regolarmente locato al datore di lavoro (cfr. doc. 10, ricorso introduttivo). All'udienza del
22.10.2025, inoltre, ha dichiarato che, nel suo stesso condominio, risiede sua sorella con la Pt_1 sua famiglia.
Infine, ha dichiarato di non aver frequentato corsi di lingua italiana, ma di aver imparato la Pt_1 lingua grazie agli amici e alla frequentazione della sua ragazza, cittadina italiana.
Occorre, quindi, considerare la più che buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti, che ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa e la rete sociale costruita sul territorio.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e Pt_1 sociale in Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[...] nato in [...], il [...] (CUI: , del permesso di soggiorno per Parte_1 C.F._1 protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al
D.lgs. 130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta