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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALE ANDREA, Presidente
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2064/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Palazzo Ina 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAGAM. n. 0598750025100531 TARI 2014 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 10.10.2025 e depositato in data 07.11.2025, la Sig.ra Ricorrente_2, Data_nascita_ residente in [...](C.F. CF_Ricorrente_1) e la società “Società_2 S.r.l.” (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1), già socie, rispettivamente, la Sig.ra Ricorrente_2 per la quota del 20% e la società Società_2 s.r.l.” per la quota dell'80%, della cessata società “Società_1 s.r.l.” (C.F. P.IVA_2), rappresentate e difese come in atti, hanno proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
0598750025100531 del 19.06.2025, emessa dal Comune di Ragusa nei confronti della cessata società
“Società_1 s.r.l.” (C.F. P.IVA_2), notificata in data 16.07.2025, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 16.897,00=, di cui € 7.948,92= a titolo di Tari per l'anno di imposta
2014, oltre sanzioni di € 7.717,40=, interessi pari a € 770,54=, oneri di riscossione di € 300,00= e spese postali di € 11,55=
A sostegno del ricorso hanno dedotto:
1. La nullità dell'ingiunzione di pagamento per intervenuta cancellazione in data 12.07.2018 dal registro delle imprese della società Società_1 s.r.l. - violazione degli artt. 28 del d.lgs. n. 175/2014 e 36 del d.p.r. n. 602/1973
2. L'inesistenza della notificazione dell'ingiunzione di pagamento impugnata - violazione dell'art.
7-sexies l. 212/2000.
Hanno concluso con richiesta di accoglimento del ricorso e vittoria di spese.
Il Comune di Ragusa, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è fondato. Risulta, dalla documentazione versata in atti, che la società Società_1 s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 12.07.2018 e ciò ha determinato – ex art. 2495 c.c. – la sua estinzione giuridica. Di conseguenza, la notifica a un soggetto inesistente è affetta da nullità assoluta e non sanabile (cfr. Corte a SS.UU. n. 4060, 4061 e 4062 del 2010; Sentenze SS.UU. n. 6070, 6071 e 6072 del
2013; Cass. Sez. 5, n. 32304 del 26/09/2019; Cass. Civile Ordinanza n. 16903/2020; Cass. Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8067).
Non può invocarsi nella fattispecie il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione dell'ente, in applicazione dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, secondo cui, l'estinzione della società, ai soli fini della validità degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione, ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione (in tal senso da ultimo Cass. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5246
Anno 2025; Cass. n.21905/2024; Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137). Nel caso in esame la notifica dell'atto impugnato (ingiunzione di pagamento n. 0598750025100531) è stata effettuata in data 16.07.2025, dopo il quinquennio dalla cancellazione. In ragione di quanto argomentato, il Collegio, ritenute assorbite le altre eccezioni, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla ingiunzione di pagamento n. 0598750025100531. Condanna il Comune di Ragusa al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore delle ricorrenti che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Ragusa 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RI AS RT AN AL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALE ANDREA, Presidente
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2064/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Palazzo Ina 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAGAM. n. 0598750025100531 TARI 2014 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 10.10.2025 e depositato in data 07.11.2025, la Sig.ra Ricorrente_2, Data_nascita_ residente in [...](C.F. CF_Ricorrente_1) e la società “Società_2 S.r.l.” (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1), già socie, rispettivamente, la Sig.ra Ricorrente_2 per la quota del 20% e la società Società_2 s.r.l.” per la quota dell'80%, della cessata società “Società_1 s.r.l.” (C.F. P.IVA_2), rappresentate e difese come in atti, hanno proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
0598750025100531 del 19.06.2025, emessa dal Comune di Ragusa nei confronti della cessata società
“Società_1 s.r.l.” (C.F. P.IVA_2), notificata in data 16.07.2025, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 16.897,00=, di cui € 7.948,92= a titolo di Tari per l'anno di imposta
2014, oltre sanzioni di € 7.717,40=, interessi pari a € 770,54=, oneri di riscossione di € 300,00= e spese postali di € 11,55=
A sostegno del ricorso hanno dedotto:
1. La nullità dell'ingiunzione di pagamento per intervenuta cancellazione in data 12.07.2018 dal registro delle imprese della società Società_1 s.r.l. - violazione degli artt. 28 del d.lgs. n. 175/2014 e 36 del d.p.r. n. 602/1973
2. L'inesistenza della notificazione dell'ingiunzione di pagamento impugnata - violazione dell'art.
7-sexies l. 212/2000.
Hanno concluso con richiesta di accoglimento del ricorso e vittoria di spese.
Il Comune di Ragusa, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è fondato. Risulta, dalla documentazione versata in atti, che la società Società_1 s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 12.07.2018 e ciò ha determinato – ex art. 2495 c.c. – la sua estinzione giuridica. Di conseguenza, la notifica a un soggetto inesistente è affetta da nullità assoluta e non sanabile (cfr. Corte a SS.UU. n. 4060, 4061 e 4062 del 2010; Sentenze SS.UU. n. 6070, 6071 e 6072 del
2013; Cass. Sez. 5, n. 32304 del 26/09/2019; Cass. Civile Ordinanza n. 16903/2020; Cass. Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8067).
Non può invocarsi nella fattispecie il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione dell'ente, in applicazione dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, secondo cui, l'estinzione della società, ai soli fini della validità degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione, ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione (in tal senso da ultimo Cass. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5246
Anno 2025; Cass. n.21905/2024; Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137). Nel caso in esame la notifica dell'atto impugnato (ingiunzione di pagamento n. 0598750025100531) è stata effettuata in data 16.07.2025, dopo il quinquennio dalla cancellazione. In ragione di quanto argomentato, il Collegio, ritenute assorbite le altre eccezioni, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla ingiunzione di pagamento n. 0598750025100531. Condanna il Comune di Ragusa al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore delle ricorrenti che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Ragusa 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RI AS RT AN AL