Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 93
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'ingiunzione per cancellazione della società

    La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data antecedente alla notifica dell'ingiunzione. La notifica a un soggetto giuridico inesistente è nulla e insanabile. Non si applica il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione poiché la notifica è avvenuta oltre tale termine dalla cancellazione.

  • Altro
    Inesistenza della notificazione

    La Corte ha ritenuto assorbite le altre eccezioni in virtù dell'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo alla nullità dell'ingiunzione per notifica a soggetto inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 93
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 93
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo