Art. 13.
Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, al maggiore onere di complessive lire 10.000.000 derivante dalla presente legge verra' provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati sui capitoli n. 4 (lire 50.000) e n. 219 (lire 9.950.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.
Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, al maggiore onere di complessive lire 10.000.000 derivante dalla presente legge verra' provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati sui capitoli n. 4 (lire 50.000) e n. 219 (lire 9.950.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.