CASS
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 23962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23962 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante; udite le conclusioni del difensore, Avv. PE lemma, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente all'aggravante e declaratoria di prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SA VI ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 3 maggio 2021 dal Tribunale di Milano, parzialmente riformata dalla prima sentenza di appello, e all'esito dei due annullamenti disposti da questa Corte ha affermato la responsabilità del VI per il reato di Penale Sent. Sez. 6 Num. 23962 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 21/05/2025 cui all'art. 334 cod. pen., riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. In particolare, il VI è stato ritenuto responsabile- in concorso con ON NA, ST LO, VI ET e RO VI, giudicati con sentenza definitiva, e con RO RI, dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Bollate, nei cui confronti si è proceduto separatamente- di aver sottratto dal conto della società NOVI SCAVI srl, sottoposta ad amministrazione giudiziaria e riconducibile ai fratelli VI, la somma di 102.972,80 euro mediante emissione di 12 assegni circolari in favore di società creditrici, in assenza dell'autorizzazione dell'amministratore giudiziario ed in violazione del vincolo di sequestro disposto con decreto del 5 maggio 2009 dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti dei fratelli VI con l'aggravante di aver agito per agevolare la cosca di 'ndrangheta facente capo a EN PE, di cui è emanazione la locale di Desio, alla quale è affiliato ON NA, e la cosca RA-Palamara-Bruzzaniti di FR, di appartenenza dei VI. Dopo aver ripercorso le motivazioni delle sentenze rescindenti relativamente alla circostanza aggravante, il difensore articola un unico motivo con il quale denuncia la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello colmato il vuoto di motivazione censurato dal giudice di legittimità. La Corte di appello ha errato nel ritenere utilizzabile nel presente procedimento la valutazione contenuta nella sentenza divenuta definitiva per i correi, che ha ritenuto sussistente l'aggravante speciale in oggetto, in quanto l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze definitive ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. non comporta per il giudice del rinvio alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione dei fatti accertati, dovendo valutarli autonomamente. La Corte non ha colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente sui punti indicati, in quanto in relazione all'inserimento della NOVI SCAVI nel sistema mafioso di riciclaggio, facente capo al EN, l'accertamento è stato negativo, ma, ciò nonostante, la Corte di appello ha ritenuto che la società fosse riconducibile alla diversa associazione dei RA- Palamara-Bruzzaniti, cui apparteneva il VI, ugualmente inserita nel contesto `ndranghetistico e con ramificazioni nel nord Italia, tuttavia, non oggetto della contestazione e non rilevante ai fini della sussistenza dell'aggravante agevolativa, che prescinde dall'appartenenza dell'autore del reato aggravato all'associazione. In assenza di rigorosa verifica, la sussistenza dell'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa di riferimento per il ricorrente è stata ritenuta in 2 ragione dell'accertamento della stessa in via definitiva per il NA ed il VI e della riconosciuta ed incontestata comunanza di interessi imprenditoriali. Con analoga motivazione apparente è stata ritenuta rilevante la circostanza che tre assegni erano destinati a società del NA, certamente inserite nel contesto degli affari illeciti del EN e sottoposte a sequestro di prevenzione proprio per tale ragione, sicché le somme loro destinate sono state sottratte all'amministrazione giudiziaria, ma la Corte di appello erra nel considerare tre assegni anziché un unico assegno, tratto dal conto corrente della Novi CA e destinato alla Luna Group r in relazione al quale era stato ravvisato il concorso del NA nel reato ascritto al ricorrente. Permane la mancanza di motivazione anche in relazione alla prova della fittizia intestazione ai VI della Edil CA srl richiesta dalla sentenza rescindente. La Corte di appello, invece, ha ritenuto non rilevante l'accertamento sul punto, risultando il contrario dal decreto di sequestro del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva ritenuto la società riconducibile ai suddetti;
trattasi di motivazione illogica, in quanto dal provvedimento di prevenzione risulta che il sequestro fu disposto per mancata giustificazione della provenienza lecita del giro di affari, sicché è evidente la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., che obbliga il giudice del rinvio a non ripetere gli argomenti ritenuti illogici e ad eliminare le contraddizioni e i vizi di motivazione rilevati. La Corte di appello si è limitata a rinviare a valutazioni espresse nelle sentenze annullate, aggiungendo affermazioni assertive, senza rispondere alle sollecitazioni e ai rilievi del giudice di legittimità, riesaminando le risultanze probatorie alla luce degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, la cui eliminazione impone di dichiarare l'estinzione del r4to per prescrizione. 2. E' indubbiamente apprezzabile lo sforzo argomentativo del giudice del rinvio, che dopo due annullamenti relativamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha provato a sanare le criticità rilevate dalle sentenze rescindenti, operando una ricostruzione completa del materiale probatorio anche alla luce del riconoscimento dell'aggravante per i correi. Tuttavia, come si dirà, la natura soggettiva dell'aggravante in esame, che deve ispirare la condotta anche si-non in forma esclusiva, non risulta ancorata ad elementi specificamente indicativi della consapevolezza del ricorrente di apportare vantaggi all'associazione. La sentenza impugnata muove dai seguenti dati oggettivi: 1) il riconoscimento dell'aggravante per i correi VI RO -fratello del ricorrente 3 e amministratore unico della Nova CA srl, sottoposta a sequestro di prevenzione proprio in ragione degli accertati rapporti con la cosca di FR Morabíto-Palamara-Bruzzaniti- e NA ON -affiliato alla locale di Desio, fiduciario del capo mafia EN PE e titolare di due società-schermo, create per drenare risorse e farvi confluire fondi provenienti dalla Indrangheta da reinvestire in attività illecite-; 2) dall'ulteriore dato incontestato costituito dalla esistenza giudizialmente accertata delle due associazioni di 'ndrangheta e dalla appartenenza degli imputati;
3) dall'accertata posizione apicale del EN, reggente dal luglio 2010 della locale di Desio, che gestisce le attività illecite del sodalizio mediante società dì copertura intestate a prestanome, destinate a fungere da banca per attività di riciclaggio, usura, esercizio abusivo del credito;
4) dall'accertata appartenenza allo stesso sodalizio del NA, uomo di fiducia e intestatario fittizio di società del EN, sequestrate dal Tribunale di Milano Sezione Misure di Prevenzione nel 2011, attivo e incaricato di gestike i conti correnti delle società di copertura, di prelevare somme di danaro per prestiti usurari e di predisporre false fatture per operazioni di riciclaggio;
5) dalla condanna definitiva del VI per appartenenza alla cosca di FR;
6) dagli accertati e incontestati rapporti tra il ricorrente e il fratello, il NA e il EN nel procedimento 'Tibet", nel cui ambito era stato accertato che i VI avevano un debito di 70 mila euro verso il EN, che avrebbero dovuto saldare mediante lavori con la società General Building del ricorrente, che aveva ottenuto l'appalto proprio tramite il EN. L'inserimento della società del ricorrente nel sistema organizzato dal EN era stato ritenuto provato da tale circostanza, diretta a recuperare il credito e rientrante nel metodo operativo del EN di finanziare imprenditori in difficoltà o interessati ad ottenere fondi in nero, extrabilancio, o ad operazioni di cambio assegni e la comunanza dì interessi e il concorso risultavano provati dalla circostanza che si recavano insieme a cambiare gli assegni. A fronte di tale impostazìone, censurata dalla sentenza rescindente, e dei punti indicati come meritevoli di analisi, la sentenza impugnata ha precisato che: a) la Novì CA non rientrava nel circuito delle società fittizie o di copertura strumentalizzate dal EN per gli affari della cosca, rientrando, invece, nell'orbita della cosca di appartenenza del ricorrente, come risultava dal decreto di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, dal quale emergeva che la società era stata costituita con fondi e risorse illecite connesse alla accertata partecipazione associativa del VI (pag. 13); b) che era, quindi, provato l'inserimento del ricorrente in detta cosca e non la mera contiguità, non essendovi prova di dissociazione o recesso e ricavandosi da tale dato che la sottrazione delle risorse alla società sequestrata per impedirne il 4 reimpiego mediante il sistema fraudolento scoperto aveva, invece, garantito il rientro del denaro agli imputati;
c) che, una volta provati i rapporti economici e di rispetto reciproco tra il EN ed i VI e risultando dalle intercettazioni che EN avrebbe dovuto incassare 12 mila euro da VI RO, la cui metà era dovuta a RA UR, nonché che EN aveva autorizzato il NA a prestare 15 mila euro a VI RO e, verificato, altresì, che, a differenza di quanto affermato nelle sentenze rescindenti per erronea rappresentazione dei fatti nelle sentenze di merito e sostenuto nel ricorso, il NA è stato ritenuto responsabile in concorso con i VI della negoziazione di 3 assegni, puntualmente elencati in sentenza, di cui erano beneficiarie società del NA, riconducibili al sistema creato dal EN (pag. 15), la Corte di appello ha precisato che, pur essendo solo il primo assegno tratto dal conto della Nove CA e gli altri dai conti di altre società, le somme erano destinate alle società del NA poi sequestrate. A tali elementi va aggiunto che il dipendente di banca ha ammesso di essere intimidito dai VI e dal NA, che spesso si presentavano in banca insieme, che sapeva essere soggetti contigui alla criminalità organizzata e lo pressavano per ottenere il cambio assegni in contanti, costringendolo ad irregolari operazioni di sportello ed a trovare gli espedienti illeciti scoperti per assicurare loro la liquidità pretesa. La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che la sottrazione di somme all'amministrazione giudiziaria non solo avesse frustrato le finalità della misura di prevenzione, ma anche integrato il reato contestato e l'aggravante in quanto aveva consentito ai VI di rientrare in possesso di quelle risorse di origine illecita e di reimpiegarle, in tal modo agevolando l'associazione criminale di appartenenza ed al contempo la cosca di appartenenza del EN e del NA nella misura in cui un assegno della Novi CA era stato monetizzato in contanti insieme ai VI e gli altri due assegni, destinati a società del NA e EN sottoposte a sequestro di prevenzione,anziché confluire sul conto dell'amministrazione giudiziaria, erano stati destinati ad agevolare gli affari della cosca. 2, Ciò posto, pur trattandosi di una motivazione che fornisce una ricostruzione attenta delle risultanze processuali, ordinate e coordinate tra loro, e pur risultando infondata la critica difensiva circa l'illogica estensione dell'analisi alla cosca di FR, invece, compresa nella contestazione, sicché non è affatto fuori fuoco né ingiustificato il riferimento alle ragioni del sequestro di prevenzione delle società dei VI e di quelle milanesi del EN, gestite dal NA, ciò che non risulta ancora chiarito e idoneamente provato oltre all'appartenenza, ai rapporti e alle cointeressenze illecite del ricorrente con costoro e con i RA, è se la sottrazione delle somme all'amministrazione giudiziaria sia stata ispirata dalla finalità di avvantaggiare le cosche piuttosto che a soddisfare 5 (4, le esigenze economiche dei VI, in debito anche nei confronti di entrambe le associazioni. Risulta ancora non idoneamente provato che le somme sottratte dal conto della Nov CA srl sarebbero state prelevate per implementare le casse dell'associazione o, comunque, per le finalità illecite dell'associazione di 'ndrangheta operante sul territorio milanese, per aumentarne il potere economico e il controllo sul territorio, elemento essenziale per la configurabilità dell'aggravante in oggetto, la cui sussistenza richiede che il dolo specifico di apportare vantaggi all'associazione sorregga ed ispiri, anche se non in forma esclusiva, la condotta e sia ricavabile da elementi oggettivi e concreti, quali l'esistenza dell'associazione mafiosa beneficiaria delle utilità e la effettiva possibilità che l'azione illecita apporti vantaggi all'associazione mafiosa, non essendo sufficienti i soli rapporti personali con l'associazione mafiosa e neppure l'affiliazione, non essendo necessario che l'autore sia un intraneo poiché ciò che rileva è la specifica finalità della condotta. , Ne discende che, non essendo stato colmato il deficit rilevato dalle sentenze rescindenti, la sussistenza dell'aggravante va esclusa e, stante l'incidenza della circostanza ex art. 157, secondo comma cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, non è preclusa la possibilità di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato maturata prima della pronuncia di annullamento, come già indicato nella prima sentenza rescindente (pag. 7) e verificatosi nel caso di specie, trattandosi di reato commesso dal 28 maggio 2009 all'8 agosto 2011 per il quale il termine massimo è di anni sette e mesi sei cui vanno aggiunti 114 giorni di sospensione. Conseguentemente, esclusa l'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen./ la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato é estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, 21 maggio 2025
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante; udite le conclusioni del difensore, Avv. PE lemma, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente all'aggravante e declaratoria di prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SA VI ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 3 maggio 2021 dal Tribunale di Milano, parzialmente riformata dalla prima sentenza di appello, e all'esito dei due annullamenti disposti da questa Corte ha affermato la responsabilità del VI per il reato di Penale Sent. Sez. 6 Num. 23962 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 21/05/2025 cui all'art. 334 cod. pen., riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. In particolare, il VI è stato ritenuto responsabile- in concorso con ON NA, ST LO, VI ET e RO VI, giudicati con sentenza definitiva, e con RO RI, dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Bollate, nei cui confronti si è proceduto separatamente- di aver sottratto dal conto della società NOVI SCAVI srl, sottoposta ad amministrazione giudiziaria e riconducibile ai fratelli VI, la somma di 102.972,80 euro mediante emissione di 12 assegni circolari in favore di società creditrici, in assenza dell'autorizzazione dell'amministratore giudiziario ed in violazione del vincolo di sequestro disposto con decreto del 5 maggio 2009 dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti dei fratelli VI con l'aggravante di aver agito per agevolare la cosca di 'ndrangheta facente capo a EN PE, di cui è emanazione la locale di Desio, alla quale è affiliato ON NA, e la cosca RA-Palamara-Bruzzaniti di FR, di appartenenza dei VI. Dopo aver ripercorso le motivazioni delle sentenze rescindenti relativamente alla circostanza aggravante, il difensore articola un unico motivo con il quale denuncia la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello colmato il vuoto di motivazione censurato dal giudice di legittimità. La Corte di appello ha errato nel ritenere utilizzabile nel presente procedimento la valutazione contenuta nella sentenza divenuta definitiva per i correi, che ha ritenuto sussistente l'aggravante speciale in oggetto, in quanto l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze definitive ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. non comporta per il giudice del rinvio alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione dei fatti accertati, dovendo valutarli autonomamente. La Corte non ha colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente sui punti indicati, in quanto in relazione all'inserimento della NOVI SCAVI nel sistema mafioso di riciclaggio, facente capo al EN, l'accertamento è stato negativo, ma, ciò nonostante, la Corte di appello ha ritenuto che la società fosse riconducibile alla diversa associazione dei RA- Palamara-Bruzzaniti, cui apparteneva il VI, ugualmente inserita nel contesto `ndranghetistico e con ramificazioni nel nord Italia, tuttavia, non oggetto della contestazione e non rilevante ai fini della sussistenza dell'aggravante agevolativa, che prescinde dall'appartenenza dell'autore del reato aggravato all'associazione. In assenza di rigorosa verifica, la sussistenza dell'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa di riferimento per il ricorrente è stata ritenuta in 2 ragione dell'accertamento della stessa in via definitiva per il NA ed il VI e della riconosciuta ed incontestata comunanza di interessi imprenditoriali. Con analoga motivazione apparente è stata ritenuta rilevante la circostanza che tre assegni erano destinati a società del NA, certamente inserite nel contesto degli affari illeciti del EN e sottoposte a sequestro di prevenzione proprio per tale ragione, sicché le somme loro destinate sono state sottratte all'amministrazione giudiziaria, ma la Corte di appello erra nel considerare tre assegni anziché un unico assegno, tratto dal conto corrente della Novi CA e destinato alla Luna Group r in relazione al quale era stato ravvisato il concorso del NA nel reato ascritto al ricorrente. Permane la mancanza di motivazione anche in relazione alla prova della fittizia intestazione ai VI della Edil CA srl richiesta dalla sentenza rescindente. La Corte di appello, invece, ha ritenuto non rilevante l'accertamento sul punto, risultando il contrario dal decreto di sequestro del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva ritenuto la società riconducibile ai suddetti;
trattasi di motivazione illogica, in quanto dal provvedimento di prevenzione risulta che il sequestro fu disposto per mancata giustificazione della provenienza lecita del giro di affari, sicché è evidente la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., che obbliga il giudice del rinvio a non ripetere gli argomenti ritenuti illogici e ad eliminare le contraddizioni e i vizi di motivazione rilevati. La Corte di appello si è limitata a rinviare a valutazioni espresse nelle sentenze annullate, aggiungendo affermazioni assertive, senza rispondere alle sollecitazioni e ai rilievi del giudice di legittimità, riesaminando le risultanze probatorie alla luce degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, la cui eliminazione impone di dichiarare l'estinzione del r4to per prescrizione. 2. E' indubbiamente apprezzabile lo sforzo argomentativo del giudice del rinvio, che dopo due annullamenti relativamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha provato a sanare le criticità rilevate dalle sentenze rescindenti, operando una ricostruzione completa del materiale probatorio anche alla luce del riconoscimento dell'aggravante per i correi. Tuttavia, come si dirà, la natura soggettiva dell'aggravante in esame, che deve ispirare la condotta anche si-non in forma esclusiva, non risulta ancorata ad elementi specificamente indicativi della consapevolezza del ricorrente di apportare vantaggi all'associazione. La sentenza impugnata muove dai seguenti dati oggettivi: 1) il riconoscimento dell'aggravante per i correi VI RO -fratello del ricorrente 3 e amministratore unico della Nova CA srl, sottoposta a sequestro di prevenzione proprio in ragione degli accertati rapporti con la cosca di FR Morabíto-Palamara-Bruzzaniti- e NA ON -affiliato alla locale di Desio, fiduciario del capo mafia EN PE e titolare di due società-schermo, create per drenare risorse e farvi confluire fondi provenienti dalla Indrangheta da reinvestire in attività illecite-; 2) dall'ulteriore dato incontestato costituito dalla esistenza giudizialmente accertata delle due associazioni di 'ndrangheta e dalla appartenenza degli imputati;
3) dall'accertata posizione apicale del EN, reggente dal luglio 2010 della locale di Desio, che gestisce le attività illecite del sodalizio mediante società dì copertura intestate a prestanome, destinate a fungere da banca per attività di riciclaggio, usura, esercizio abusivo del credito;
4) dall'accertata appartenenza allo stesso sodalizio del NA, uomo di fiducia e intestatario fittizio di società del EN, sequestrate dal Tribunale di Milano Sezione Misure di Prevenzione nel 2011, attivo e incaricato di gestike i conti correnti delle società di copertura, di prelevare somme di danaro per prestiti usurari e di predisporre false fatture per operazioni di riciclaggio;
5) dalla condanna definitiva del VI per appartenenza alla cosca di FR;
6) dagli accertati e incontestati rapporti tra il ricorrente e il fratello, il NA e il EN nel procedimento 'Tibet", nel cui ambito era stato accertato che i VI avevano un debito di 70 mila euro verso il EN, che avrebbero dovuto saldare mediante lavori con la società General Building del ricorrente, che aveva ottenuto l'appalto proprio tramite il EN. L'inserimento della società del ricorrente nel sistema organizzato dal EN era stato ritenuto provato da tale circostanza, diretta a recuperare il credito e rientrante nel metodo operativo del EN di finanziare imprenditori in difficoltà o interessati ad ottenere fondi in nero, extrabilancio, o ad operazioni di cambio assegni e la comunanza dì interessi e il concorso risultavano provati dalla circostanza che si recavano insieme a cambiare gli assegni. A fronte di tale impostazìone, censurata dalla sentenza rescindente, e dei punti indicati come meritevoli di analisi, la sentenza impugnata ha precisato che: a) la Novì CA non rientrava nel circuito delle società fittizie o di copertura strumentalizzate dal EN per gli affari della cosca, rientrando, invece, nell'orbita della cosca di appartenenza del ricorrente, come risultava dal decreto di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, dal quale emergeva che la società era stata costituita con fondi e risorse illecite connesse alla accertata partecipazione associativa del VI (pag. 13); b) che era, quindi, provato l'inserimento del ricorrente in detta cosca e non la mera contiguità, non essendovi prova di dissociazione o recesso e ricavandosi da tale dato che la sottrazione delle risorse alla società sequestrata per impedirne il 4 reimpiego mediante il sistema fraudolento scoperto aveva, invece, garantito il rientro del denaro agli imputati;
c) che, una volta provati i rapporti economici e di rispetto reciproco tra il EN ed i VI e risultando dalle intercettazioni che EN avrebbe dovuto incassare 12 mila euro da VI RO, la cui metà era dovuta a RA UR, nonché che EN aveva autorizzato il NA a prestare 15 mila euro a VI RO e, verificato, altresì, che, a differenza di quanto affermato nelle sentenze rescindenti per erronea rappresentazione dei fatti nelle sentenze di merito e sostenuto nel ricorso, il NA è stato ritenuto responsabile in concorso con i VI della negoziazione di 3 assegni, puntualmente elencati in sentenza, di cui erano beneficiarie società del NA, riconducibili al sistema creato dal EN (pag. 15), la Corte di appello ha precisato che, pur essendo solo il primo assegno tratto dal conto della Nove CA e gli altri dai conti di altre società, le somme erano destinate alle società del NA poi sequestrate. A tali elementi va aggiunto che il dipendente di banca ha ammesso di essere intimidito dai VI e dal NA, che spesso si presentavano in banca insieme, che sapeva essere soggetti contigui alla criminalità organizzata e lo pressavano per ottenere il cambio assegni in contanti, costringendolo ad irregolari operazioni di sportello ed a trovare gli espedienti illeciti scoperti per assicurare loro la liquidità pretesa. La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che la sottrazione di somme all'amministrazione giudiziaria non solo avesse frustrato le finalità della misura di prevenzione, ma anche integrato il reato contestato e l'aggravante in quanto aveva consentito ai VI di rientrare in possesso di quelle risorse di origine illecita e di reimpiegarle, in tal modo agevolando l'associazione criminale di appartenenza ed al contempo la cosca di appartenenza del EN e del NA nella misura in cui un assegno della Novi CA era stato monetizzato in contanti insieme ai VI e gli altri due assegni, destinati a società del NA e EN sottoposte a sequestro di prevenzione,anziché confluire sul conto dell'amministrazione giudiziaria, erano stati destinati ad agevolare gli affari della cosca. 2, Ciò posto, pur trattandosi di una motivazione che fornisce una ricostruzione attenta delle risultanze processuali, ordinate e coordinate tra loro, e pur risultando infondata la critica difensiva circa l'illogica estensione dell'analisi alla cosca di FR, invece, compresa nella contestazione, sicché non è affatto fuori fuoco né ingiustificato il riferimento alle ragioni del sequestro di prevenzione delle società dei VI e di quelle milanesi del EN, gestite dal NA, ciò che non risulta ancora chiarito e idoneamente provato oltre all'appartenenza, ai rapporti e alle cointeressenze illecite del ricorrente con costoro e con i RA, è se la sottrazione delle somme all'amministrazione giudiziaria sia stata ispirata dalla finalità di avvantaggiare le cosche piuttosto che a soddisfare 5 (4, le esigenze economiche dei VI, in debito anche nei confronti di entrambe le associazioni. Risulta ancora non idoneamente provato che le somme sottratte dal conto della Nov CA srl sarebbero state prelevate per implementare le casse dell'associazione o, comunque, per le finalità illecite dell'associazione di 'ndrangheta operante sul territorio milanese, per aumentarne il potere economico e il controllo sul territorio, elemento essenziale per la configurabilità dell'aggravante in oggetto, la cui sussistenza richiede che il dolo specifico di apportare vantaggi all'associazione sorregga ed ispiri, anche se non in forma esclusiva, la condotta e sia ricavabile da elementi oggettivi e concreti, quali l'esistenza dell'associazione mafiosa beneficiaria delle utilità e la effettiva possibilità che l'azione illecita apporti vantaggi all'associazione mafiosa, non essendo sufficienti i soli rapporti personali con l'associazione mafiosa e neppure l'affiliazione, non essendo necessario che l'autore sia un intraneo poiché ciò che rileva è la specifica finalità della condotta. , Ne discende che, non essendo stato colmato il deficit rilevato dalle sentenze rescindenti, la sussistenza dell'aggravante va esclusa e, stante l'incidenza della circostanza ex art. 157, secondo comma cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, non è preclusa la possibilità di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato maturata prima della pronuncia di annullamento, come già indicato nella prima sentenza rescindente (pag. 7) e verificatosi nel caso di specie, trattandosi di reato commesso dal 28 maggio 2009 all'8 agosto 2011 per il quale il termine massimo è di anni sette e mesi sei cui vanno aggiunti 114 giorni di sospensione. Conseguentemente, esclusa l'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen./ la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato é estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, 21 maggio 2025