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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO GE TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7574 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Albano Laziale via Virgilio Parte_1
n. 12, presso lo studio del procuratore Avv. Gianluca Magnani, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024, ha Parte_1 rappresentato di aver lavorato come docente alle dipendenze del
[...]
, in virtù di plurimi contratti a termine, e nello specifico: Controparte_1
- nell'a.s. 2019/2020, dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2020;
- nell'a.s. 2020/2021, dal 27 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
- nell'a.s. 2021/2022, dal 2 novembre 2021 al 30 giugno 2022;
- nell'a.s. 2022/2023, dal 24 settembre 2022 al 30 giugno 2023;
- nell'a.s. 2023/2024, dall'11 settembre 2023 al 30 giugno 2024;
- nell'a.s. 2024/2025, dal 30 settembre 2024 al 30 giugno 2025.
In diritto, parte ricorrente ha sostenuto il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, ex art. 1, comma 121 legge 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta elettronica del docente” e di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico in quanto l'erogazione della somma de qua è stata riconosciuta ai soli docenti assunti a tempo indeterminato;
ha, pertanto, convenuto in giudizio il , chiedendo al giudice del lavoro di Controparte_1
Velletri, di accertare il suo diritto a fruire del beneficio economico c.d. Carta elettronica del docente” e, per l'effetto, di condannare il convenuto all'erogazione in suo CP_1 favore del beneficio per la somma di € 3.000,00.
1.1. Il , pur a seguito di regolare e Controparte_1 tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza odierna è stato dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La domanda, nel merito, è fondata.
3.1. L'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107 così dispone: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, all'articolo 2 ha disposto: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a Controparte_2 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_2 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Controparte_2
Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le Controparte_2 modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, il d.p.c.m. 29 novembre 2016 ha sostituito il d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313 e ha ribadito (art. 3) che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
3. L'identità dei docenti è verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da AgID. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014”.
3.1.1. Sul tema in argomento il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo
2022 n. 1842 - ha ritenuto illegittima l'esclusione dal beneficio dei docenti con contratto di lavoro a termine, in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento, e ha annullato la nota del n. 15219 del 15 CP_3 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "Carta del docente" e i relativi
€ 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché l'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313 che limitava il beneficio ai soli docenti di ruolo, in quanto “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Sulla base della medesima motivazione, deve quindi affermarsi la illegittimità dell'art. 3 d.p.c.m. 29 novembre 2016 nella parte in cui limita il novero dei beneficiari della Carta elettronica del docente ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
3.1.2. Sulla questione si è di recente pronunciata anche la Corte di Giustizia UE che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, ha statuito che l'art. 1 comma 121 legge 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con clausola 4 dell'accordo quadro CE, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con la direttiva 1999/70/CE), nei seguenti termini: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel senso della estensione del beneficio anche al personale educativo, la Corte di cassazione ha chiarito che la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass. 31 ottobre 2022 n. 32104).
Da ultimo, la Suprema Corte con sentenza 4 ottobre 2023 n. 29961 ha affermato che: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza. o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.1.3. Coerentemente, l'art. 15 d.l. 69/2023 ha espressamente esteso, per l'anno
2023/24, la Carta elettronica del docente anche ai lavoratori con supplenze annuali e ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 2.
Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno
2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
3.2. In relazione al caso di specie, la ricorrente ha dimostrato la sussistenza tra le parti di sei rapporti di lavoro, con incarico annuale quale docente, per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (docc. 5 e 6 del ricorso), e di essere stata destinataria di un nuovo incarico annuale per l'a.s. 2025/2026
(documentazione depositata in data odierna), per cui è integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 comma 2 d.p.c.m. 28 novembre
2016.
3.4. Pertanto, alla luce dei principi richiamati, ritenuta l'illegittimità dell'art. 3
d.p.c.m. 28 novembre 2016, deve dichiararsi il diritto di al Parte_1 beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche”), per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
4. ha domandato la condanna del convenuto al Parte_1 CP_1 riconoscimento del beneficio, per l'importo di € 3.000,00.
4.1. Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, il deve essere condannato alla attivazione nei Controparte_1 confronti di della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente” per un importo nominale complessivo di € 3.000,00, pari al valore della Carta elettronica del docente per sei anni scolastici (2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), oltre interessi (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961).
5. In relazione alle spese di lite, l'accoglimento del ricorso impone la condanna del contumace al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla CP_1 base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, disapplicato l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dal beneficio, dichiara il diritto di di usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, ad attivare la Carta elettronica del docente in favore di
[...]
per l'importo complessivo di € 3.000,00, oltre interessi;
Parte_1 condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento in favore di dei compensi di lite, Parte_1 liquidati in € 1.030,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il giudice
RO GE TO