CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
SERENI EL ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 308/2021 depositato il 03/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 03/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.378 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "in totale riforma della sentenza della sezione n. 1 della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n. 150, confermare l'avviso di accertamento n. 378 per il comune di Pesaro per l'anno 2018";
"vinte le spese".
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il contribuente Sig. Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. 378/2018, notificatogli dal Comune di Pesaro tramite la società concessionaria del servizio riscossione tributi
Ricorrente_1 S.r.l. -, riguardante TOSAP 2018, deducendo:
- carenza di motivazione dell'atto;
- erronea applicazione dell'art. 45 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e della disciplina comunale;
- tutela dell'affidamento ex art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e illegittimità delle sanzioni.
L'allora Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con Sentenza n. 150/01/2020, depositata il 3 novembre 2020, accolse il ricorso, ritenendo assorbente la carenza motivazionale, poiché l'avviso non chiariva le ragioni della diversa tariffazione rispetto alle annualità precedenti.
Ritenne, peraltro, fondata la censura sull'applicazione dell'art. 45, comma 9, del citato D. Lgs. 507/1993 e delle previsioni regolamentari comunali, reputando non condizionata ad “adempimenti” del contribuente la riduzione del 50% per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti.
Ed ancora fondata la doglianza in tema di sanzioni, in applicazione dei principi di collaborazione / affidamento
(art. 10 L. 212/2000).
Per l'effetto, annullò l'atto rideterminando la tassa dovuta per il 2018 in € 521,14, e condannò la concessionaria
Ricorrente_1 alle spese di lite liquidate in € 440,00.
In data 3 maggio 2021, la IRicorrente_1 s.r.l. ha impugnato la suddetta Sentenza notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito atto di appello deducendo, in sintesi:
- erroneità della declaratoria di carenza motivazionale (invocando anche il “raggiungimento dello scopo” ex art. 156 c.p.c.);
- erronea applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del Regolamento comunale, sostenendo che la tariffa maggiore discenderebbe dal mancato pagamento spontaneo e dalla conseguente non applicabilità di un'ulteriore riduzione del 50%;
- erronea applicazione dell'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 quanto a collaborazione / affidamento e sanzioni;
- con richiesta di riforma della Sentenza e di conferma del su specificato avviso di accertamento TOSAP.
In data 3 giugno 2021 (2 giugno festivo), l'appello, che risulta notificato a mezzo PEC al domicilio digitale dell'appellato, è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 308/2021.
L'appellato, pur vittorioso in 1° grado e sebbene avesse ricevuto a mezzo PEC al proprio domicilio digitale l'atto di appello in data 3 maggio 2021 ore 17:53:41 come si evince dalla ricevuta di consegna prodotta dall'appellante, non si è costituito in appello;
non risultano, infatti, depositate controdeduzioni o memorie di parte appellata.
La causa viene pertanto decisa allo stato degli atti.
Si dà atto che l'appellante non ha prodotto ulteriori documenti oltre all'atto di appello ed alla prova della relativa notificazione;
la decisione è quindi assunta sulla base del fascicolo di causa e degli atti ritualmente acquisiti in prime cure, nei limiti in cui risultano disponibili.
In data 13 gennaio 2026, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Questioni preliminari: regolarità del contraddittorio e mancata costituzione dell'appellato
La notifica dell'appello risulta ritualmente perfezionata a mezzo PEC, con ricevuta di avvenuta consegna in data 3 maggio 2021.
La mancata costituzione dell'appellato non produce alcun automatismo favorevole all'appellante: la Corte
è tenuta a verificare la fondatezza dei motivi di gravame sulla base del materiale processuale.
2) Sul primo motivo: asserita sufficienza della motivazione dell'avviso e richiamo all'art. 156 c.p.c.
Il motivo è infondato.
In materia di entrate locali, l'avviso di accertamento deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (principi oggi sistematizzati, per gli enti locali, anche dall'art. 1, commi 161-162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212).
La Sentenza impugnata ha affermato – con motivazione lineare – che l'atto non consentiva al destinatario di comprendere perché, a condizioni soggettive ed oggettive asseritamente invariate, la tariffa applicata nel
2018 risultasse diversa rispetto alle annualità precedenti, reputando tale vizio già sufficiente all'annullamento.
L'appellante, pur contestando tale approdo, non ha fornito in questa sede un supporto documentale ulteriore idoneo a smentire il decisum (non risultando prodotta copia dell'atto con specifica dimostrazione della completezza motivazionale rispetto alle censure accolte in prime cure, oltre a quanto già valutato dal giudice di prime cure).
Quanto al richiamo all'art. 156 c.p.c. (“raggiungimento dello scopo”), esso è qui impropriamente evocato: la motivazione dell'atto impositivo, soprattutto quando presenta significative variazioni rispetto alle precedenti annualità – come nel caso - necessita di adeguata spiegazione diversa da quelle stereotipate e non può ridursi all'affermazione apodittica (“il contribuente ha compreso”) che si legge nell'atto di appello, che non basta certo a scalfire l'accertamento, già compiuto dal primo giudice, di una motivazione ritenuta inidonea.
3) Sul secondo motivo: riduzione del 50% per occupazioni temporanee ≥ un mese o ricorrenti (art. 45, comma
9, D. Lgs. 507 del 1993) e disciplina comunale
Il motivo è infondato. L'art. 45, comma 9, del D. Lgs. 507/1993 stabilisce che per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti, il Comune “dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%”.
La struttura della norma è chiara: la riduzione è collegata alla natura / durata dell'occupazione, non a un comportamento premiale del contribuente (come il pagamento “spontaneo”).
La Sentenza di 1° grado ha coerentemente richiamato la disciplina regolamentare comunale (artt. 47 e 63 del Regolamento) che non prevede alcuna previsione che subordina il beneficio a specifici adempimenti del contribuente e, soprattutto, ha rilevato la difformità dell'atto rispetto al paradigma normativo.
La tesi dell'appellante (riduzione non applicabile per mancato pagamento spontaneo e dunque tariffa
“raddoppiata”) è una costruzione difensiva più che un'interpretazione. Il mancato pagamento può incidere su interessi e sanzioni, non sulla qualificazione giuridica dell'occupazione o sulla tariffa base / ridotta prevista dalla legge e dal regolamento.
Ne consegue che la ratio decidendi della Sentenza impugnata resiste alle censure, e l'appello non offre argomenti normativamente solidi per riformarla.
4) Sul terzo motivo: affidamento e sanzioni (art. 10 L. 212/2000)
Il motivo è infondato.
La Sentenza impugnata ha valorizzato la tutela dell'affidamento e la mancanza di un effettivo rapporto collaborativo, escludendo l'irrogazione delle sanzioni nel caso concreto.
L'appellante, anche qui, si limita a contestare in modo assertivo la ricostruzione del primo giudice, senza introdurre in appello elementi istruttori ulteriori e senza dimostrare che la condotta del contribuente fosse connotata da colpevolezza tale da rendere comunque dovute le sanzioni.
Inoltre, le stesse allegazioni della fase introduttiva (occupazione stagionale, pagamento per anni con importi inferiori, mutamento improvviso della richiesta, interlocuzioni con il concessionario) descrivono un contesto che rende quantomeno plausibile – e non irragionevole – l'applicazione dei principi dello Statuto del contribuente in punto sanzionatorio, come ritenuto dai Giudici di prime cure.
5) Conclusioni sul merito
Tutti i motivi di appello risultano infondati e, pertanto, la Sentenza di 1° grado va confermata.
6) Spese di lite del grado
Considerata la mancata costituzione dell'appellato, non risultano spese difensive di 2° grado da porre a carico dell'appellante; di conseguenza va dichiarato nulla per le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche sez. IV -, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al R.G.A. n. 308/2021 proposto da IRicorrente_1 s.r.l. avverso la sentenza della C.T.P. di Pesaro n. 150/01/2020:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza impugnata;
- Dichiara nulla per le spese del presente grado, per mancata costituzione dell'appellato.
Così deciso in Ancona il 13 gennaio 2026. Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
LE AG
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
SERENI EL ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 308/2021 depositato il 03/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 03/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.378 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "in totale riforma della sentenza della sezione n. 1 della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n. 150, confermare l'avviso di accertamento n. 378 per il comune di Pesaro per l'anno 2018";
"vinte le spese".
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il contribuente Sig. Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. 378/2018, notificatogli dal Comune di Pesaro tramite la società concessionaria del servizio riscossione tributi
Ricorrente_1 S.r.l. -, riguardante TOSAP 2018, deducendo:
- carenza di motivazione dell'atto;
- erronea applicazione dell'art. 45 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e della disciplina comunale;
- tutela dell'affidamento ex art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e illegittimità delle sanzioni.
L'allora Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con Sentenza n. 150/01/2020, depositata il 3 novembre 2020, accolse il ricorso, ritenendo assorbente la carenza motivazionale, poiché l'avviso non chiariva le ragioni della diversa tariffazione rispetto alle annualità precedenti.
Ritenne, peraltro, fondata la censura sull'applicazione dell'art. 45, comma 9, del citato D. Lgs. 507/1993 e delle previsioni regolamentari comunali, reputando non condizionata ad “adempimenti” del contribuente la riduzione del 50% per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti.
Ed ancora fondata la doglianza in tema di sanzioni, in applicazione dei principi di collaborazione / affidamento
(art. 10 L. 212/2000).
Per l'effetto, annullò l'atto rideterminando la tassa dovuta per il 2018 in € 521,14, e condannò la concessionaria
Ricorrente_1 alle spese di lite liquidate in € 440,00.
In data 3 maggio 2021, la IRicorrente_1 s.r.l. ha impugnato la suddetta Sentenza notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito atto di appello deducendo, in sintesi:
- erroneità della declaratoria di carenza motivazionale (invocando anche il “raggiungimento dello scopo” ex art. 156 c.p.c.);
- erronea applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del Regolamento comunale, sostenendo che la tariffa maggiore discenderebbe dal mancato pagamento spontaneo e dalla conseguente non applicabilità di un'ulteriore riduzione del 50%;
- erronea applicazione dell'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 quanto a collaborazione / affidamento e sanzioni;
- con richiesta di riforma della Sentenza e di conferma del su specificato avviso di accertamento TOSAP.
In data 3 giugno 2021 (2 giugno festivo), l'appello, che risulta notificato a mezzo PEC al domicilio digitale dell'appellato, è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 308/2021.
L'appellato, pur vittorioso in 1° grado e sebbene avesse ricevuto a mezzo PEC al proprio domicilio digitale l'atto di appello in data 3 maggio 2021 ore 17:53:41 come si evince dalla ricevuta di consegna prodotta dall'appellante, non si è costituito in appello;
non risultano, infatti, depositate controdeduzioni o memorie di parte appellata.
La causa viene pertanto decisa allo stato degli atti.
Si dà atto che l'appellante non ha prodotto ulteriori documenti oltre all'atto di appello ed alla prova della relativa notificazione;
la decisione è quindi assunta sulla base del fascicolo di causa e degli atti ritualmente acquisiti in prime cure, nei limiti in cui risultano disponibili.
In data 13 gennaio 2026, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Questioni preliminari: regolarità del contraddittorio e mancata costituzione dell'appellato
La notifica dell'appello risulta ritualmente perfezionata a mezzo PEC, con ricevuta di avvenuta consegna in data 3 maggio 2021.
La mancata costituzione dell'appellato non produce alcun automatismo favorevole all'appellante: la Corte
è tenuta a verificare la fondatezza dei motivi di gravame sulla base del materiale processuale.
2) Sul primo motivo: asserita sufficienza della motivazione dell'avviso e richiamo all'art. 156 c.p.c.
Il motivo è infondato.
In materia di entrate locali, l'avviso di accertamento deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (principi oggi sistematizzati, per gli enti locali, anche dall'art. 1, commi 161-162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212).
La Sentenza impugnata ha affermato – con motivazione lineare – che l'atto non consentiva al destinatario di comprendere perché, a condizioni soggettive ed oggettive asseritamente invariate, la tariffa applicata nel
2018 risultasse diversa rispetto alle annualità precedenti, reputando tale vizio già sufficiente all'annullamento.
L'appellante, pur contestando tale approdo, non ha fornito in questa sede un supporto documentale ulteriore idoneo a smentire il decisum (non risultando prodotta copia dell'atto con specifica dimostrazione della completezza motivazionale rispetto alle censure accolte in prime cure, oltre a quanto già valutato dal giudice di prime cure).
Quanto al richiamo all'art. 156 c.p.c. (“raggiungimento dello scopo”), esso è qui impropriamente evocato: la motivazione dell'atto impositivo, soprattutto quando presenta significative variazioni rispetto alle precedenti annualità – come nel caso - necessita di adeguata spiegazione diversa da quelle stereotipate e non può ridursi all'affermazione apodittica (“il contribuente ha compreso”) che si legge nell'atto di appello, che non basta certo a scalfire l'accertamento, già compiuto dal primo giudice, di una motivazione ritenuta inidonea.
3) Sul secondo motivo: riduzione del 50% per occupazioni temporanee ≥ un mese o ricorrenti (art. 45, comma
9, D. Lgs. 507 del 1993) e disciplina comunale
Il motivo è infondato. L'art. 45, comma 9, del D. Lgs. 507/1993 stabilisce che per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti, il Comune “dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%”.
La struttura della norma è chiara: la riduzione è collegata alla natura / durata dell'occupazione, non a un comportamento premiale del contribuente (come il pagamento “spontaneo”).
La Sentenza di 1° grado ha coerentemente richiamato la disciplina regolamentare comunale (artt. 47 e 63 del Regolamento) che non prevede alcuna previsione che subordina il beneficio a specifici adempimenti del contribuente e, soprattutto, ha rilevato la difformità dell'atto rispetto al paradigma normativo.
La tesi dell'appellante (riduzione non applicabile per mancato pagamento spontaneo e dunque tariffa
“raddoppiata”) è una costruzione difensiva più che un'interpretazione. Il mancato pagamento può incidere su interessi e sanzioni, non sulla qualificazione giuridica dell'occupazione o sulla tariffa base / ridotta prevista dalla legge e dal regolamento.
Ne consegue che la ratio decidendi della Sentenza impugnata resiste alle censure, e l'appello non offre argomenti normativamente solidi per riformarla.
4) Sul terzo motivo: affidamento e sanzioni (art. 10 L. 212/2000)
Il motivo è infondato.
La Sentenza impugnata ha valorizzato la tutela dell'affidamento e la mancanza di un effettivo rapporto collaborativo, escludendo l'irrogazione delle sanzioni nel caso concreto.
L'appellante, anche qui, si limita a contestare in modo assertivo la ricostruzione del primo giudice, senza introdurre in appello elementi istruttori ulteriori e senza dimostrare che la condotta del contribuente fosse connotata da colpevolezza tale da rendere comunque dovute le sanzioni.
Inoltre, le stesse allegazioni della fase introduttiva (occupazione stagionale, pagamento per anni con importi inferiori, mutamento improvviso della richiesta, interlocuzioni con il concessionario) descrivono un contesto che rende quantomeno plausibile – e non irragionevole – l'applicazione dei principi dello Statuto del contribuente in punto sanzionatorio, come ritenuto dai Giudici di prime cure.
5) Conclusioni sul merito
Tutti i motivi di appello risultano infondati e, pertanto, la Sentenza di 1° grado va confermata.
6) Spese di lite del grado
Considerata la mancata costituzione dell'appellato, non risultano spese difensive di 2° grado da porre a carico dell'appellante; di conseguenza va dichiarato nulla per le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche sez. IV -, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al R.G.A. n. 308/2021 proposto da IRicorrente_1 s.r.l. avverso la sentenza della C.T.P. di Pesaro n. 150/01/2020:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza impugnata;
- Dichiara nulla per le spese del presente grado, per mancata costituzione dell'appellato.
Così deciso in Ancona il 13 gennaio 2026. Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
LE AG