Art. 33. (Restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge)
I versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa, ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , sono restituiti al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge maggiorati degli interessi composti al saggio legale.
I versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa, ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , sono restituiti al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge maggiorati degli interessi composti al saggio legale.