Articolo 19 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1161
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 gennaio 1972
Art. 19.
L'amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1972
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