Art. 19.
L'amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali.
L'amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali.