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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 5359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5359/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
2 dicembre 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Cristina Calella
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Nappi;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
All'udienza del 2.12.25 sulle conclusioni congiunte delle parti, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data 20.08.2011 nel comune di San Gregorio Magno (Sa) e che dalla loro unione era nata (04.12.2013), Per_1
1 r.g. 5359/2025
chiedendo la declaratoria di separazione dei coniugi sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis.
Con propria memoria in data 25.10.2025 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente, chiedendo la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
All'udienza del 02.12.2025, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la separazione alle seguenti condizioni: “1) la responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera condivisa, con esercizio disgiunto delle scelte ordinarie nei giorni di permanenza presso ciascun genitore nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. 2) sarà collocata prevalentemente presso la madre Per_1
e godrà della casa familiare sita in Salerno alla Via Salvatore Calenda 87, intestata a me padre e sulla quale pago un mutuo di circa euro 600,00 a tasso fisso, casa che viene assegnata alla madre ex art. 337sexies c.c.; io padre mi impegno a rilasciare l'immobile entro il 19 dicembre 2025. 3) Quanto al diritto di visita, consapevoli dell'età quasi adolescenziale di nostra figlia che ha dimostrato già capacità di discernimento, stabiliamo, salvo diversi accordi, che a) nostra figlia starà presso un genitore a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
b) lunedì e mercoledì mattina sarà accompagnata a scuola dal padre e martedì e giovedì il papà preleverà la figlia dalle 18 e 30 per poi riportarla dalla madre dopocena, pernotterà il martedì sera dal padre;
c) nei giorni festivi si alternerà tra i genitori: quest'anno passerà Capodanno con il padre e Natale con la madre;
parimenti nel periodo pasquale, il lunedì in albis e il giorno pasquale li passerà con il singolo genitore secondo il principio dell'alternanza; d) nel periodo estivo, trascorrerà due settimane, anche non consecutive, secondo il principio dell'alternanza, con uno dei genitori: i giorni di permanenza saranno stabiliti, di comune accordo, entro il 15 Giugno;
e) compleanni ed onomastici di ciascuno dei genitori, comprese feste della mamma e del papà, saranno festeggiati con il relativo genitore;
f) la bambina consumerà un pasto con ciascuno dei genitori il giorno del suo compleanno ed onomastico, salvo un festeggiamento in comune deciso dai genitori;
g) fino al trasferimento del padre in un luogo viciniore alla casa familiare, il papà terrà con sé la bambina, a fine settimana alterni, dalle 19 del venerdì fino alle 19 e 30 della domenica e, una volta a settimana quando non pernotta presso il padre, il martedì, dalle 19 fino a dopocena;
dopo il trasferimento del padre in località viciniore, entrerà in vigore il regime di diritto di visita stabilito dal punto 3.a) fino al punto 3.f). 4) Quanto al mantenimento, io padre corrisponderò la somma di euro 400,00 oltre rivalutazione, entro il 5 di ogni mese, sul C/C intestato a me madre tramite IBAN [...]; io padre mi accollo le rate del mutuo fino all'integrale soddisfo del mutuante. 5) Le spese straordinarie saranno a carico nella misura del 70% del padre e nel 30% della madre;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre. All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese
2 r.g. 5359/2025
straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De
Jure). Si precisa che, tra le spese straordinarie, le parti concordano di prevedere, altresì, la retta scolastica nonché le spese di baby-sitter.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
3 r.g. 5359/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata il [...] in [...]_1
(Sa), C.F.: e , nato il [...] in [...] C.F._1 Controparte_1
(Sa), C.F.: , alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in C.F._2 motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gregorio Magno (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 10 parte 2 serie A - anno 2011);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5359/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
2 dicembre 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Cristina Calella
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Nappi;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
All'udienza del 2.12.25 sulle conclusioni congiunte delle parti, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data 20.08.2011 nel comune di San Gregorio Magno (Sa) e che dalla loro unione era nata (04.12.2013), Per_1
1 r.g. 5359/2025
chiedendo la declaratoria di separazione dei coniugi sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis.
Con propria memoria in data 25.10.2025 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente, chiedendo la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
All'udienza del 02.12.2025, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la separazione alle seguenti condizioni: “1) la responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera condivisa, con esercizio disgiunto delle scelte ordinarie nei giorni di permanenza presso ciascun genitore nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. 2) sarà collocata prevalentemente presso la madre Per_1
e godrà della casa familiare sita in Salerno alla Via Salvatore Calenda 87, intestata a me padre e sulla quale pago un mutuo di circa euro 600,00 a tasso fisso, casa che viene assegnata alla madre ex art. 337sexies c.c.; io padre mi impegno a rilasciare l'immobile entro il 19 dicembre 2025. 3) Quanto al diritto di visita, consapevoli dell'età quasi adolescenziale di nostra figlia che ha dimostrato già capacità di discernimento, stabiliamo, salvo diversi accordi, che a) nostra figlia starà presso un genitore a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
b) lunedì e mercoledì mattina sarà accompagnata a scuola dal padre e martedì e giovedì il papà preleverà la figlia dalle 18 e 30 per poi riportarla dalla madre dopocena, pernotterà il martedì sera dal padre;
c) nei giorni festivi si alternerà tra i genitori: quest'anno passerà Capodanno con il padre e Natale con la madre;
parimenti nel periodo pasquale, il lunedì in albis e il giorno pasquale li passerà con il singolo genitore secondo il principio dell'alternanza; d) nel periodo estivo, trascorrerà due settimane, anche non consecutive, secondo il principio dell'alternanza, con uno dei genitori: i giorni di permanenza saranno stabiliti, di comune accordo, entro il 15 Giugno;
e) compleanni ed onomastici di ciascuno dei genitori, comprese feste della mamma e del papà, saranno festeggiati con il relativo genitore;
f) la bambina consumerà un pasto con ciascuno dei genitori il giorno del suo compleanno ed onomastico, salvo un festeggiamento in comune deciso dai genitori;
g) fino al trasferimento del padre in un luogo viciniore alla casa familiare, il papà terrà con sé la bambina, a fine settimana alterni, dalle 19 del venerdì fino alle 19 e 30 della domenica e, una volta a settimana quando non pernotta presso il padre, il martedì, dalle 19 fino a dopocena;
dopo il trasferimento del padre in località viciniore, entrerà in vigore il regime di diritto di visita stabilito dal punto 3.a) fino al punto 3.f). 4) Quanto al mantenimento, io padre corrisponderò la somma di euro 400,00 oltre rivalutazione, entro il 5 di ogni mese, sul C/C intestato a me madre tramite IBAN [...]; io padre mi accollo le rate del mutuo fino all'integrale soddisfo del mutuante. 5) Le spese straordinarie saranno a carico nella misura del 70% del padre e nel 30% della madre;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre. All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese
2 r.g. 5359/2025
straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De
Jure). Si precisa che, tra le spese straordinarie, le parti concordano di prevedere, altresì, la retta scolastica nonché le spese di baby-sitter.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
3 r.g. 5359/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata il [...] in [...]_1
(Sa), C.F.: e , nato il [...] in [...] C.F._1 Controparte_1
(Sa), C.F.: , alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in C.F._2 motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gregorio Magno (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 10 parte 2 serie A - anno 2011);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
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