Sentenza 16 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 20 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 16 aprile 2024
Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2022, proposto dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “IR EN”, in persona del legale rappresentane p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Perrone, PEC avvocatomicheleperrone@legalmail.it, e Alessio Papa, PEC avvalessiopapa@pec.giuffre.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in persona del Ministro p.t., Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (sede di Potenza), in persona del legale rappresentante p.t., e Comitato Tecnico Amministrativo del predetto Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (sede coordinata di Napoli), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., e Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del verbale della sede coordinata di Napoli del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 20 del 4.11.2021 (notificato in allegato alla nota/pec del Responsabile Unico del Procedimento dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza prot. n. 54928 del 21.12.2021), nella parte in cui è stato espresso, ai sensi dell’art. 5, comma 2 quater D.L. n. 136/2004 conv. nella L. n. 186/2004, aggiunto dall’art. 10, comma 7 bis, D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, parere non favorevole all’accertamento della conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 dei lavori di adeguamento del fabbricato I6 dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (sede di Potenza) e del Comitato Tecnico Amministrativo del predetto Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (sede coordinata di Napoli);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il Cons. PA NT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. n. 365 del 15.7.2015 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza indiceva una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo Trauma Center, di adeguamento sismico dei fabbricati I4, I5 e I6 e di demolizione e ricostruzione del Gruppo Operatorio ubicato nel padiglione A-G, con gli importi a base di gara di € 19.973.555,10 per lavori, compreso € 768.213,66 per oneri di sicurezza, e di € 934.643,14 per spese di progettazione.
All’esito della gara si collocavano al 1° posto il Consorzio IR EN con il punteggio complessivo di 79,507 punti ed al 2° posto l’ATI De Vivo(mandataria)-BEA di Beneventi E.A. S.r.l.-Geraldi Impianti Sud S.r.l.-L.S.I. S.r.l.(mandanti) con il punteggio complessivo di 70,417 punti.
Pertanto, con Del. n. 649 del 31.12.2015 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “IR EN”.
Tale provvedimento di aggiudicazione definitiva veniva impugnato dall’ATI, seconda classificata, con Ric. n. 64/2016: si costituivano la stazione appaltante e il Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “IR EN”, il quale proponeva anche ricorso incidentale.
Con Sentenza n. 456 del 13.5.2016 questo Tribunale, dopo aver richiamato il paragrafo II.1.9 del bando di gara, di statuizione dell’espresso divieto di introdurre varianti, le lett. a.1), a.2) e a.3) del Capo 5 della Parte II (nella parte in cui sanzionavano con l’esclusione rispettivamente le offerte tecniche “peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare posto a base di gara”, “in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili” ed “in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive”) ed il primo capoverso del Capo 7 sempre della Parte II del Disciplinare di gara (nella parte in cui prevedeva che “l’aggiudicatario è tenuto ad apportare, senza alcun onere per la stazione appaltante, tutte le modifiche richieste al progetto definitivo presentato in gara, richieste dalla stessa stazione appaltante ovvero richieste dagli Enti preposti al rilascio dei pareri e/o delle autorizzazioni indispensabili per l’esecuzione” dell’appalto) accoglieva:
1) sia la censura escludente del ricorso principale, con la quale era stato dedotto che l’offerta tecnica del Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “IR EN” aveva violato il punto 7.3 (fine pagina n. 57) della Relazione del progetto preliminare posto a base di gara, ai sensi del quale i gruppi di continuità “dovranno garantire una durata di alimentazione di almeno 2 ore”, mentre quello offerto dal Consorzio aggiudicatario con riferimento al nuovo padiglione destinato a Trauma Center contemplava la dotazione di un gruppo di continuità con autonomia soltanto di 1 ora, anche se il Consorzio IR EN aveva previsto la commutazione automatica da rete a gruppo elettrogeno;
2) sia la censura escludente del ricorso incidentale, in quanto l’ATI ricorrente principale nell’offerta tecnica aveva previsto il consolidamento del Padiglione I6, anzicché “la demolizione parziale del Padiglione I6 e l’adeguamento sismico della parte rimanente”, precisamente “la demolizione degli ultimi due livelli, lasciando il piano della sottocentrale a quota 745,08 ed il piano che attualmente ospita lo spazio psichiatrico a quota 748,54” oppure “in alternativa la demolizione totale e la successiva ricostruzione dei primi due livelli fino alla quota 752,00”, prescritte nelle pagine 17 e 49 della Relazione generale del progetto preliminare, posto a base di gara.
Tale Relazione del progetto preliminare aveva precisato che la predetta prescrizione si era resa necessaria dopo che il Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia Applicata dell’Università della Basilicata con Relazione dell’ottobre 2010 aveva sconsigliato l’adeguamento sismico mediante semplice rafforzamento del Padiglione I6, in quanto la resistenza simica del predetto Padiglione era molto critica per i rilevati valori delle resistenze del calcestruzzo molto bassi, “da non risultare accettabili per una struttura ordinaria di cemento armato e ancor di più se chiamata a svolgere funzioni strategiche”.
La suddetta Sentenza TAR Basilicata n. 456 del 13.5.2016 è stata riformata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 1527 del 3.4.2017, esclusivamente con riferimento all’accoglimento della suddetta censura escludente del ricorso principale, in quanto il Capitolato Speciale nel punto 7.6, anche se prevedeva un’autonomia dei gruppi di continuità di 3 ore, consentiva che tale limite potesse essere inferiore, se il gruppo di continuità fosse dotato di altra alimentazione di sicurezza, come un gruppo elettrogeno, destinata ad entrare in funzione automaticamente in caso di perdita di tensione sulla rete.
Successivamente, il progetto esecutivo del Consorzio aggiudicatario IR EN, relativo ad un importo di lavori complessivo di € 24.371.982,51:
-è stato approvato, ai sensi degli artt. 112 D.Lg.vo n. 163/2006 e 55 DPR n. 207/2010 (normativa applicabile ratione temporis), con Del. del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera n. 972 dell’8.10.2020;
-e con nota prot. n. 44045 del 12.11.2020 è stato trasmesso al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania-Molise-Puglia-Basilicata ai sensi dell’art. 5, comma 2 quater D.L. n. 136/2004 conv. nella L. n. 186/2004, aggiunto dall’art. 10, comma 7 bis, D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, in quanto con tale norma era stato stabilito che per i progetti di lavori pubblici di importo inferiore a € 50.000.000,00, finanziati per il almeno il 50% dallo Stato, “approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni ex D.M. 14.1.2008 e la data di entrata in vigore del” successivo “D.M. 17.1.2018, l’accertamento della conformità dei detti progetti alle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.1.2008 è effettuato entro il 31.12.2021, previa richiesta delle stazioni appaltanti, da presentare entro il 31.12.2020, dai Comitati Tecnici Amministrativi istituiti presso i Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche”.
Con riferimento al fabbricato I6, di forma rettangolare 36 m. x 13,5 m., costituito da un piano interrato da tre piani fuori terra, il progetto esecutivo prevede:
-“la distribuzione degli elementi strutturali nella parte interna dell’edificio prevalentemente con travi a spessore e pilastri, mentre lungo il perimetro sono disposti nuclei con forma a C ed alcune pareti collegate da parapetti in cemento armato con funzione di travi estradossate”;
-“per le rigidezze una situazione analoga a quella dei padiglioni I4 e I5 per la presenza di rastremazioni negli elementi strutturali perimetrali”;
-“le stesse caratteristiche dei solai dei padiglioni I4 e I5”; “l’adeguamento sismico, consistente nella demolizione degli ultimi due piani con il ripristino della copertura a verde attrezzato per il piano terra”.
La sede coordinata di Napoli del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con verbale n. 20 del 4.11.2021 ha espresso:
A) parere favorevole della conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 dei lavori dei lavori di realizzazione del nuovo Trauma Center, di adeguamento sismico dei fabbricati I4 e I5 e di ricostruzione del Gruppo Operatorio ubicato nel padiglione A-G;
B) e parere non favorevole all’accertamento della conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 dei lavori di adeguamento del fabbricato I6 dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, per “la resistenza e la durabilità del calcestruzzo strutturale del padiglione I6”, dopo aver rilevato:
-“il tasso di lavoro delle travi e dei pilastri, sia per le verifiche fragili che per quelle duttili inferiore al 100%, mentre l’indice di rischio sismico è maggiore dell’unità (IR=PGAc/PGAd=1,04)”;
-che erano “emerse alcune discordanze tra le relazioni di calcolo e la relazione integrativa di sintesi riguardanti l’FC utilizzato che il valore della resistenza cilindrica a compressione da porre a base del calcolo per il padiglione I6”;
-dopo che tali discordanze era state comunicate “per le vie brevi” all’Azienda Ospedaliera ed ai progettisti dell’opera, con nota prot. n. 4039 del 29.10.2021 erano pervenute Relazioni aggiornate, secondo le quali le predette discordanze non avevano influito sui “risultati ottenuti”;
-è stato evidenziato che “una resistenza a compressione così bassa implica un’elevata porosità del calcestruzzo, che lascia dubbi sulla durabilità del materiale e sulla capacità di protezione delle armature”, in quanto lo studio sulla verifica della vulnerabilità sismica, effettuato dall’Università degli Studi della Basilicata nel 2006, aveva rilevato che:
1) “il fattore che appare essere maggiormente critico è costituto dalle basse resistenze del calcestruzzo (resistenza media intorno a 15 MPa per i padiglioni I4 e I5 fino ai valori di circa 5 MPa per il padiglione I6), che pongono rilevanti problemi sia rispetto alle prestazioni attuali delle strutture in esame, che, ancora di più, rispetto a quelle future in considerazione della scarsa durabilità attesa del materiale”;
2) pertanto, è stato specificato che “in tale senso va ricordato che le Norme Tecniche per le Costruzioni in cemento armato (D.M. 14.1.2008) prevedono che la classe minima di resistenza del calcestruzzo da cemento armato sia C16/20 (con resistenza cilindrica caratteristica fck=16 MPa e resistenza cilindrica media fcm stimabile in 24 MPa sulla base delle indicazioni riportate nell’EuroCodice 2)”;
3) concludendo che “pertanto, nel caso del padiglione I6 si rilevano valori delle resistenze così bassi, da non risultare accettabili per una struttura ordinaria in cemento armato ed ancor di più se tale struttura è chiamata a svolgere funzioni strategiche”;
4) con la puntualizzazione che “appare però evidente che tali azioni, in particolare nel caso del padiglione I6, dovranno essere adottate con la consapevolezza che la presenza di materiali di qualità così bassa renderebbe estremamente problematica e di esito incerto l’esecuzione di efficaci interventi di adeguamento sismico o di rafforzamento, al punto da non renderne consigliabile l’esecuzione”.
Tale verbale n. 20 del 4.11.2021 è stato notificato al Consorzio aggiudicatario IR EN in allegato alla nota/pec del Responsabile Unico del Procedimento dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza prot. n. 54928 del 21.12.2021, con la quale è stato, altresì, specificato che “seguirà a breve una convocazione ufficiale di codesto Consorzio per la discussione del suddetto accertamento, volta alla verifica delle condizioni per l’inizio dei lavori relativamente alle opere che hanno avuto giudizio favorevole”.
Il Consorzio aggiudicatario IR EN con il presente ricorso, notificato il 14.2.2022 e depositato il 25.2.2022, ha impugnato il suddetto verbale n. 20 del 4.11.2021, deducendo:
1) l’incompetenza e/o la violazione dell’art. 5, comma 2 quater D.L. n. 136/2004 conv. nella L. n. 186/2004, aggiunto dall’art. 10, comma 7 bis, D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, in quanto il progetto di cui è causa era stato approvato con Del. del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera n. 972 dell’8.10.2020 dopo l’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni ex D.M. 17.1.2018, mentre il predetto art. 5, comma 2 quater D.L. n. 136/2004 conv. nella L. n. 186/2004 prevede che tale norma deve essere applicata ai progetti “approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni ex D.M. 14.1.2008 e la data di entrata in vigore del” successivo “D.M. 17.1.2018”;
2) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto non erano state considerate le verifiche di sicurezza effettuate dal Consorzio ricorrente sul fabbricato I6 “per tutti gli elementi esistenti (travi, pilastri, setti, nodi), per le combinazioni di carico più gravose sia in condizioni statiche, sia in condizioni sismiche”, da cui risulta che:
a) “tutte le strutture esistenti in elevazione presentano un indice di rischio maggiore dell’unità, a dimostrazione che la struttura sia in grado di sopportare le azioni statiche e sismiche di progetto”;
b) “il tasso di lavoro dei pilastri è molto basso, pari al 40% della capacità resistente flessionale (verifiche duttili) ed a circa il 28% per quanto riguarda la capacità resistente tagliante (verifiche fragili)”;
c) “le travi hanno tassi di lavoro maggiori, pari a circa il 96,5% della capacità resistente flessionale (verifiche duttili) ed a circa l’80,5% per quanto riguarda la capacità resistente tagliante (verifiche fragili)”;
d) “i setti” hanno “tassi di lavoro pari a circa l’82% per i meccanismi flessionali (verifiche duttili) ed a circa il 90% per quelli taglianti (verifiche fragili)”;
e) “i nodi risultano verificati con tassi di lavoro del 94%”;
f) “le resistenze dei materiali sono state ridotte sia attraverso il fattore di confidenza FC=1,20 che attraverso il coefficiente parziale di sicurezza yc=1,5;
3) la violazione dei principi in materia di contraddittorio procedimentale, in quanto l’impugnato verbale n. 20 del 4.11.2021 è stato adottato, senza aver dato la possibilità al Consorzio ricorrente di controdedurre ai rilievi, indicati nel predetto verbale n. 20 del 4.11.2021.
Con Sentenza n. 771 del 16.11.2022 questo Tribunale ha dichiarato il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione, ai fini della translatio judicii, del Giudice Ordinario, “attesochè:
-come evincibile, anche dal suddetto primo capoverso del Capo 7 sempre della Parte II del Disciplinare di gara, peraltro rubricato “Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario”, nella parte in cui prevedeva che “l’aggiudicatario è tenuto ad apportare, senza alcun onere per la stazione appaltante, tutte le modifiche richieste al progetto definitivo presentato in gara, richieste dalla stessa stazione appaltante ovvero richieste dagli Enti preposti al rilascio dei pareri e/o delle autorizzazioni indispensabili per l’esecuzione” dell’appalto;
-la fattispecie, oggetto della controversia, della verifica ex art. 5, comma 2 quater D.L. n. 136/2004 conv. nella L. n. 186/2004 di conformità al D.M. 14.1.2008 dei progetti di lavori pubblici di importo inferiore a € 50.000.000,00, finanziati per il almeno il 50% dallo Stato, da parte dei Comitati Tecnici Amministrativi dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche attiene alla fase esecutiva del contratto di appalto dei lavori di realizzazione del nuovo Trauma Center, di adeguamento sismico dei fabbricati I4, I5 e I6 e di demolizione e ricostruzione del Gruppo Operatorio ubicato nel padiglione A-G;
-nell’ambito della quale, poiché i contraenti si trovano in una posizione paritaria (cd. rapporto paritetico), sono titolari esclusivamente di diritti soggettivi ed anche perché l’accertamento tecnico in questione, di conformità al D.M. 14.1.2008, è di tipo vincolato, con esclusione di qualsiasi apprezzamento discrezionale”.
Tale Sentenza è stata riformata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 5827 del 14.6.2023 e dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo con rinvio della causa al TAR Basilicata, in quanto:
1) “a fronte del potere vincolato la posizione del privato può assumere la consistenza di interesse legittimo (C.d.S. Sez. III Sent. n. 6371/2020)”;
2) “la fattispecie attiene alla fase esecutiva del rapporto negoziale unicamente come collocazione temporale, ma non concerne l’inadempimento di obblighi negoziali”;
3) la posizione giudica azionata ha la natura di interesse legittimo, in quanto “il ricorso ha ad oggetto un provvedimento del Comitato tecnico Amministrativo istituito presso il Provveditorato delle Opere Pubbliche, relativo ad un intervento (in fase di esecuzione) stipulato da altra Amministrazione (l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza), e sostanzialmente attinente non al rispetto delle condizioni contrattuali, ma alla conformità dell’intervento oggetto del contratto ad una normativa pubblicistica, posta a presidio di interessi superindividuali”;
4) l’impugnato parere della sede coordinata di Napoli del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4.11.2021 “non interviene sull’esecuzione del rapporto contrattuale, ma su un suo presupposto provvedimentale (ancorché tale intervento si collochi, sul piano meramente cronologico, a valle della stipula)”;
5) pertanto, “il potere esercitato è autoritativo e non negoziale”, in quanto “tale provvedimento non può ricondursi in senso proprio, né dal punto di vista strutturale, né sul piano funzionale, alla fase esecutiva del rapporto contrattuale che giustificherebbe la declinatoria di giurisdizione, non potendo escludersi che anche nella fase esecutiva del contratto di appalto l’Amministrazione committente disponga di poteri autoritativi, il cui esercizio si manifesti attraverso atti aventi natura provvedimentale espressione di discrezionalità valutativa, a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia a interesse legittimo (Cass. Civ. Sez. Unite n. 23468 del 18.11.2016)”.
Pertanto, il ricorrente Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “IR EN” con ricorso ex art. 105, comma 3, cod. proc. amm., notificato il 9.10.2023 e depositato il 16.10.2023, ha, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale entro il termine decadenziale di 90 giorni, stabilito dal predetto art. 105, comma 3, cod. proc. amm..
Con Sentenza Parziale n. 89 del 20.2.2024 questo Tribunale ha respinto il primo ed il terzo motivo del ricorso in epigrafe e, per esaminare il secondo motivo del ricorso in esame, ha disposto la Verificazione, per accertare, con riferimento al parere, espresso nel verbale n. 20 del 4.11.2021, della sede coordinata di Napoli del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile sui lavori di adeguamento del fabbricato I6 dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza:
-se il giudizio di non conformità alle NTC 2008 possa essere giustificato “dalle basse resistenze del calcestruzzo (resistenza media intorno a 15 MPa per i padiglioni I4 e I5 fino ai valori di circa 5 MPa per il padiglione I6), che pongono rilevanti problemi sia rispetto alle prestazioni attuali delle strutture in esame, che, ancora di più, rispetto a quelle future in considerazione della scarsa durabilità attesa del materiale”:
1) posto che “in tale senso va ricordato che le Norme Tecniche per le Costruzioni in cemento armato (D.M. 14.1.2008) prevedono che la classe minima di resistenza del calcestruzzo da cemento armato sia C16/20 (con resistenza cilindrica caratteristica fck=16 MPa e resistenza cilindrica media fcm stimabile in 24 MPa sulla base delle indicazioni riportate nell’EuroCodice 2)”;
2) per cui “nel caso del padiglione I6 si rilevano valori delle resistenze così bassi, da non risultare accettabili per una struttura ordinaria in cemento armato ed ancor di più se tale struttura è chiamata a svolgere funzioni strategiche”, con la puntualizzazione che “… la presenza di materiali di qualità così bassa renderebbe estremamente problematica e di esito incerto l’esecuzione di efficaci interventi di adeguamento sismico o di rafforzamento, al punto da non renderne consigliabile l’esecuzione”;
-se, al contrario, il giudizio di conformità alle NTC 2008 debba essere giustificato dalle verifiche di sicurezza effettuate dal Consorzio ricorrente sul fabbricato I6 “per tutti gli elementi esistenti (travi, pilastri, setti, nodi), per le combinazioni di carico più gravose sia in condizioni statiche, sia in condizioni sismiche”, da cui risulterebbe che:
a) “tutte le strutture esistenti in elevazione presentano un indice di rischio maggiore dell’unità, a dimostrazione che la struttura sia in grado di sopportare le azioni statiche e sismiche di progetto”;
b) “il tasso di lavoro dei pilastri è molto basso, pari al 40% della capacità resistente flessionale (verifiche duttili) ed a circa il 28% per quanto riguarda la capacità resistente tagliante (verifiche fragili)”;
c) “le travi hanno tassi di lavoro maggiori, pari a circa il 96,5% della capacità resistente flessionale (verifiche duttili) ed a circa l’80,5% per quanto riguarda la capacità resistente tagliante (verifiche fragili)”;
d) “i setti” hanno “tassi di lavoro pari a circa l’82% per i meccanismi flessionali (verifiche duttili) ed a circa il 90% per quelli taglianti (verifiche fragili)”;
e) “i nodi risultano verificati con tassi di lavoro del 94%”;
f) “le resistenze dei materiali sono state ridotte sia attraverso il fattore di confidenza FC=1,20 che attraverso il coefficiente parziale di sicurezza yc=1,5;
-se il giudizio di non conformità alle NTC 2008, secondo quanto sostenuto dalla resistente Amministrazione statale, possa essere altresì giustificato della scelta progettuale del valore medio della resistenza cilindrica a compressione uguale a 5,34 MPa e cubica uguale a 5,35 MPa ed i valori molto distanti da quelli con la classe minima C16/20 di resistenza del calcestruzzo per cemento armato (resistenza cilindrica caratteristica fck=16 MPa).
Con Relazione del 24.2.2025, depositata nella stessa data del 24.2.2024, il Verificatore, prof. ing. Filippo Ubertini, titolare della cattedra di Costruzioni in Zona Sismica del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Perugia (nominato con Ordinanza n. 584 del 21.11.2024, specificando che il compenso sarebbe stato liquidato ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002), dopo aver richiamato tutta la documentazione, esibita dal Consorzio ricorrente, la riunione del 13.1.2025, la bozza di Verificazione del 20.1.2025 e le osservazioni dei periti del Consorzio ricorrente e dell’Amministrazione statale resistente, ha ritenuto giustificato il giudizio di non conformità alle NTC 2008, espresso il 4.11.2021 dalla sede coordinata di Napoli del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in quanto:
1) la predetta Amministrazione statale resistente aveva rilevato, con riferimento alla “resistenza e durabilità del calcestruzzo strutturale del padiglione I6”, “discordanze tra le relazioni di calcolo e la relazione integrativa di sintesi riguardanti l’FC utilizzato ed il valore di resistenza cilindrica a compressione da porre a base del calcolo per il padiglione I6”;
2) e, anche con riferimento alle relazioni aggiornate dei progettisti, che “una resistenza a compressione così bassa implica un’elevata porosità del calcestruzzo, che lascia dubbi sulla durabilità del materiale e sulla capacità di protezione delle armature”, perché lo studio sulla verifica della vulnerabilità sismica, effettuato dall’Università della Basilicata nel 2006, aveva evidenziato:
a) che “il fattore che appare essere maggiormente critico è costituito dalle basse resistenze del calcestruzzo (resistenza media intorno a 15 MPa per i padiglioni I4 e I5 fino ai valori di cica 5 MPa per il padiglione I6), che pongono rilevanti problemi sia rispetto alle prestazioni attuali delle strutture in esame, che, ancora di più, rispetto a quelle future in considerazione della scarsa durabilità attesa del materiale”;
b) e che “in tale contesto va ricordato che le Norme Tecniche per le Costruzioni in cemento armato (D.M. 14.1.2008) prevedono che la classe minima di resistenza del calcestruzzo da cemento armato sia C16/20 (con resistenza cilindrica Fck=16 MPa e resistenza cilindrica media Fcm stimabile in 24 MPa sulla base delle indicazioni riportate nell’Eurocodice 1)”;
c) concludendo che “nel caso del padiglione I6 si rilevano valori delle resistenze così bassi, da non risultare accettabili per una struttura ordinaria in cemento armato ed ancor di più se tale struttura è chiamata a svolgere funzioni strategiche”, con l’ulteriore puntualizzazione che “nel caso del padiglione I6 la presenza di materiali di qualità così bassa renderebbe estremamente problematica e di esito incerto l’esecuzione di efficaci interventi di adeguamento sismico o di rafforzamento, al punto da renderne consigliabile l’esecuzione”;
3) il Consorzio ricorrente ha dedotto che “per tutti gli elementi esistenti (travi, pilastri, setti, nodi), per le combinazioni di carico più gravose sia in condizioni statiche, sia in condizioni sismiche”, da cui risulta che:
a) “tutte le strutture esistenti in elevazione presentano un indice di rischio maggiore dell’unità, a dimostrazione che la struttura sia in grado di sopportare le azioni statiche e sismiche di progetto”;
b) “il tasso di lavoro dei pilastri è molto basso, pari al 40% della capacità resistente flessionale (verifiche duttili) ed a circa il 28% per quanto riguarda la capacità resistente tagliante (verifiche fragili)”;
c) “le travi hanno tassi di lavoro maggiori, pari a circa il 96,5% della capacità resistente flessionale (verifiche duttili) ed a circa l’80,5% per quanto riguarda la capacità resistente tagliante (verifiche fragili)”;
d) “i setti” hanno “tassi di lavoro pari a circa l’82% per i meccanismi flessionali (verifiche duttili) ed a circa il 90% per quelli taglianti (verifiche fragili)”;
e) “i nodi risultano verificati con tassi di lavoro del 94%”;
f) “le resistenze dei materiali sono state ridotte sia attraverso il fattore di confidenza FC=1,20 che attraverso il coefficiente parziale di sicurezza yc=1,5;
4) sono state considerate le seguenti circostanze, relative al padiglione I6:
A) è stato costruito negli anni ’70, è entrato in servizio dopo il collaudo statico del 22.12.1978 e successivamente ha ricevuto interventi di ordinaria manutenzione ed un intervento di miglioramento statico nel 1999 mediante la posa in opera di rinforzi CFRP (fogli bidirezionali e lamine rinforzati con fibre di carbonio) presso la quasi totalità dei pilastri, numerosi travi parapetto estradossate e alcuni setti e pilastri accoppiati, non preceduto da analisi approfondite, mirate a verificare l’effettiva efficacia rispetto all’azione sismica, considerando la scarsa qualità del calcestruzzo;
B) lungo 36 m., largo 13,5 m. e composto da 1 piano interrato e 3 piani fuori terra, ha i principali elementi sismo resistenti, disposti lungo:
-il perimetro, di nuclei a C e pareti strutturali, collegati da parapetti di cemento armato;
-i solai di laterocemento, spessi 29 cm.;
-le armature delle pareti con ferri longitudinali, di diametro di 16 mm.;
-i pilastri con 8 barre longitudinali, di diametro di 20 mm.;
-le travi, ordite nella direzione del lato lungo dell’edificio, spesse 120x29;
-i cordoli di collegamento, presenti nel lato corto dell’edificio, di dimensioni 30x29, “di scarsa rilevanza dal punto di vista del comportamento sismico”;
C) il progetto di adeguamento sismico prevede la demolizione degli ultimi 2 piani ed il ripristino della copertura a verde attrezzato del piano terra, senza prevedere interventi di rinforzo;
D) i risultati delle prove di caratterizzazione del comportamento meccanico dei calcestruzzi del 2006 avevano evidenziato valori di resistenza molto bassi, pari a 5,32 MPa di resistenza a compressione cilindrica media, considerando le prove distruttive su carote, sensibilmente più piccoli a quelli riscontrati per i calcestruzzi dei padiglioni I4 e I5 (resistenza cilindrica media di 14,40 MPa);
E) nel progetto di adeguamento sismico è stata considerata una vita normale di 50 anni ed è stata dichiarata la classe d’uso IV, relativa alle Costruzioni con funzioni pubbliche strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezioni civile in caso di calamità, corrispondente ad un coefficiente d’uso Cu=2, ma era stata “utilizzata di fatto una classe d’uso III (come indicato a pagina 70 della Relazione Tecnica Strutture Adeguamento Sismico Padiglioni I4, I5 e I6)”, con “una sottostima della domanda sismica pari a circa l’8.6%”, che compromette gli indici di rischio delle travi del piano terra e del piano seminterrato e dei nodi e dei setti, rispettivamente “pari a 1,03, 1,04, 1,06 e 1,11 (indicati a pagina 5 della Relazione Sintetica sulle Verifiche di Sicurezza Effettuate)”;
F) sebbene nel progetto di adeguamento sismico non erano state effettuate prove di caratterizzazione geotecnica dei terreni e nello studio sulla verifica della vulnerabilità sismica dell’Università della Basilicata del 2006 il terreno era stato classificato nella categoria C, tale terreno era stato poi classificato nella categoria B, scelta che “comporta l’adozione di un coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss=1,171 invece di Ss=1,358” e “determina un’ulteriore sottostima della domanda sismica del 14% circa”;
G) il degrado occulto, derivante dalla corrosione delle barre di armatura, di pareti, pilastri e travi perimetrali, più esposte all’ambiente esterno;
H) “un calcestruzzo di qualità così scadente non consente di raggiungere l’adeguamento strutturale, nemmeno riducendo ad 1 solo piano fuori terra l’edificio”;
I) sebbene le Norme Tecniche per le Costruzioni in cemento armato (D.M. 14.1.2008) non prevedono la classe minima di resistenza del calcestruzzo da cemento armato C16/20 per le costruzioni esistenti, deve tenersi conto della scarsa qualità meccanica e della potenziale ridotta durabilità dei calcestruzzi in opera;
L) il Consorzio ricorrente nella Relazione di calcolo degli interventi di adeguamento sismico
1) aveva omesso le verifiche di sicurezza in termini di deformazione per la capacità flessionale dei travi e dei pilastri, prescritte dal Capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni in cemento armato del 2008;
2) ed aveva utilizzato, come parametro riduttivo della domanda sismica, un fattore q=2 sia per gli elementi strutturali fragili, sia per quelli duttili;
3) ma, “anche assumendo l’ipotesi più permissiva di poter omettere le verifiche di deformazione, accettando di verificare sia i meccanismi duttili, sia quelli fragili, esclusivamente in termini di resistenza, il punto C8.7.2.4 della Circolare ministeriale delle Norme Tecniche per le Costruzioni in cemento armato del 2008 prescrive, di utilizzare il fattore q=1,5 per gli elementi strutturali fragili”, determinando la modifica del fattore q da 2 a 1,5 il mancato soddisfacimento della verifica di sicurezza per l’incremento della domanda sismica di circa il 13%;
M) il Consorzio ricorrente aveva adottato un fattore di confidenza FC=1,2, corrispondente ad un livello di conoscenza LC2, il quale potrebbe essere basato su “specifiche originali di progetto o certificati di prova originali con limitate prove in situ”, ma:
1) poiché, nella specie, non sono disponibili certificati di prova originali ed il calcestruzzo aveva proprietà meccaniche significativamente inferiori ai valori prescritti, erano necessarie “estese prove in situ”, che nella specie non erano sussistenti, perché nella campagna di indagine del 2006 erano stati effettuati solo 7 prelievi di carote di calcestruzzo, di cui 4 su una parte del padiglione I6, che avrebbe dovuto essere demolita, ed altri 3 non su setti, travi o pilastri;
2) il Consorzio ricorrente avrebbe dovuto adottare un fattore di confidenza FC=1,35, corrispondente ad un livello di conoscenza LC1, mediante l’applicazione alle prove in laboratorio di schiacciamento su carote della moltiplicazione del coefficiente 0,85, non documentata nella Relazione di calcolo degli interventi di adeguamento sismico del Consorzio ricorrente, pari ad un valore di resistenza di 2,24 Mpa;
3) mentre il Consorzio ricorrente aveva indicato a pagina 18 della Relazione Tecnica Strutture Adeguamento Sismico Padiglioni I4, I5 e I6 il valore di 2,93 MPa, insufficiente a garantire il rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni in cemento armato (D.M. 14.1.2008).
Con memoria del 15.3.2025 il Consorzio ricorrente, oltre a contestare nel merito la predetta Verificazione, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, in quanto, poiché le criticità, evidenziate dal Verificatore, non erano state rilevate dalla sede coordinata di Napoli del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con l’impugnato parere, espresso nel verbale n. 20 del 4.11.2021, il Verificatore non poteva effettuare un’illegittima integrazione postuma della motivazione, sostituendosi all’Amministrazione resistente.
Nell’Udienza Pubblica del 16.4.2025 il difensore del Consorzio ricorrente ha precisato che l’appalto di cui è causa dei lavori di realizzazione del nuovo Trauma Center, di adeguamento sismico dei fabbricati I4, I5 e I6 e di demolizione e ricostruzione del Gruppo Operatorio ubicato nel padiglione A-G, non è stato eseguito soltanto nella parte, relativa all’adeguamento sismico del fabbricato I6, oggetto della controversia in esame.
Il Consorzio ricorrente:
-con istanza del 18.6.2025 ha chiesto il rinvio dell’Udienza Pubblica del 9.7.2025, senza indicare un tempo e/o una data, perché in data 3.6.2025 aveva effettuato ulteriori indagini, che sarebbero state autorizzate dalla Direzione Lavori, sul fabbricato I6 “in attesa dei risultati da parte del Laboratorio di Analisi”, specificando che, se fossero state confermate delle “criticità”, avrebbe adeguato il progetto e dichiarato di “non avere più interesse alla decisione del presente giudizio”;
-all’Udienza Pubblica del 9.7.2025 l’Avvocatura dello Stato ha aderito alla predetta istanza di rinvio;
-con istanza del 18.11.2025 ha chiesto un ulteriore rinvio, senza indicare un tempo e/o una data, “in attesa della definizione degli aspetti progettuali ed amministrativi, relativi al padiglione I6”, allegando:
1) la pec dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza del 17.11.2025, con la quale veniva confermata la disponibilità al sopralluogo “per l’ultima settimana di novembre 2025”;
2) e la pec del 18.11.2025, con la quale il Consorzio ricorrente ha trasmesso dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza una prima bozza di progetto”.
Anche nell’Udienza Pubblica del 19.11.2025, su richiesta della parte ricorrente, è stato disposto il rinvio all’Udienza Pubblica del 28.1.2026.
Con memoria del 27.1.2026 il ricorrente Consorzio IR EN ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con nota prot. n. 4424 del 26.1.2026 l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza ha condiviso la proposta progettuale, che, “in aggiunta agli interventi di demolizione dei due piani superiori del padiglione I6”, prevede “interventi di ringrosso dei pilastri e dei setti in calcestruzzo armato, senza sostanziale modifica dell’intervento nel suo complesso, ferma restando la necessaria approvazione da parte degli Enti competenti”, con la puntualizzazione che “eventuali maggiori costi sono da ritenersi a completo carico dell’affidatario”.
All’Udienza Pubblica del 28.1.2026 il ricorso è passato in decisione.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il secondo motivo del ricorso in esame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, eccetto le spese di verificazione, le quali vanno poste a carico della parte ricorrente, in quanto la sede coordinata di Napoli del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed il Verificatore giungono alla stessa conclusione della scarsa qualità del calcestruzzo del padiglione I6.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo motivo del ricorso in epigrafe.
Spese di giudizio compensate.
Condanna il ricorrente Consorzio IR EN al pagamento, in favore del Verificatore, prof. ing. Filippo Ubertini (che con la nota spese del 24.2.2002, depositata nella stessa data del 24.2.2024, ha chiesto la corresponsione della somma di € 20.512,68), della somma di € 10.256,34, liquidata ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002, come già statuito con la citata Ordinanza n. 584 del 21.11.2024, tenendo conto del valore della causa di € 934.643,14, relativo all’importo delle spese di progettazione posto a base di gara, ed applicando le percentuali massime degli scaglioni del predetto art. 2 D.M. 30.5.2002, tenuto conto della complessità della questione controversa e dei documenti consultati, con la puntualizzazione che non sussistono i presupposti per la maggiorazione “fino al doppio”, prevista dall’art. 52, comma 1, DPR n. 115/2002, in quanto l’incarico assolto non è stato “di eccezionale importanza, complessità e difficoltà” (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. II Ord. n. 21963 del 21.9.2017 e Sent. n. 20352 del 24.8.2017).
Ordina che la presente Sentenza Definitiva sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE LE, Presidente
PA NT, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NT | TE LE |
IL SEGRETARIO