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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1045/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1045/2020
R.G. promossa da Parte 1 (avv A. P. Di Marco )
contro
CP 1 (avv. S.
Dolce), avente ad oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l'CP_1, rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell' CP_1.
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell' assegno di invalidità civile e dello status di handicap ax art
3 comma 1 della legge 104/1992.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art. 445 bis per la proposizione del ricorso. Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Infatti, l'odierna opposizione risulta fondata su un preciso motivo di contestazione afferente alla rilevata mancata corretta valutazione da parte del ctu nominato in prima istanza delle patologie da cui risulta affetto parte ricorrente, sì come risultanti dai certificati medici versati in atti e puntualmente elencati dal ctp in seno ai propri rilievi, ed in particolare con riferimento alla spondiloartrite in pz con fibromialgia e stato ansioso, ipertensione arteriosa, fibromatosi uterina, ed alle relative implicazioni che a torto sarebbero state stimate a lieve incidenza funzionale.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente ha confermato la valutazione espressa dal primo ctu esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu,
e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente. Ed invero il dott. Per 1 a conferma di quanto già osservato dal dott. Per 2 in fase di ATP, ha chiarito che le infermità
diagnosticate sono sul piano clinico funzionale di modesta entità e a scarsa incidenza funzionale. Ha poi concluso che tali infermità in atto, comportano un grado di invalidità insufficiente a far ritenere il ricorrente invalido civile, attribuendo un grado di invalidità (56%) inferiore a quello necessario anche per ottenere la prestazione richiesta.
Infine il ctu non ha ravvisato i requisiti di legge per la concessione dei benefici previsti dall'art. 3,
comma 1 della legge 104/92.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu da intendersi integralmente richiamate va pertanto rigettata la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione richiesta non ricorrendone i presupposti sanitari.
In particolare va rigettata la domanda diretta ad ottenere l'assegno di invalidità civile.
Le spese di lite delle due fasi di giudizio, sono irripetibili ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c..
CP Le spese della ctu espletata nella prima fase devono invece porsi a carico dell' e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte 1 a seguito di ATP ad istanza dello stesso e sulle domande da questa proposte, così provvede: rigetta l'opposizione, e per l'effetto rigetta la domanda dell' istante e dichiara che la stessa
-
non possiede i requisiti sanitari che danno diritto a percepire l'assegno di invalidità civile né
i requisiti ex art 3 comma 1 della legge 104/1992; dichiara irripetibili le spese delle due fasi di giudizio;
condanna l'CP_1 alle spese della CTU, che liquida in favore del dott. Parte_2
per complessivi euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge se dovuta,
ed in favore del dott. R.Grimaldi in € 300,00 oltre ad IVA.
Enna, 4 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1045/2020
R.G. promossa da Parte 1 (avv A. P. Di Marco )
contro
CP 1 (avv. S.
Dolce), avente ad oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l'CP_1, rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell' CP_1.
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell' assegno di invalidità civile e dello status di handicap ax art
3 comma 1 della legge 104/1992.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art. 445 bis per la proposizione del ricorso. Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Infatti, l'odierna opposizione risulta fondata su un preciso motivo di contestazione afferente alla rilevata mancata corretta valutazione da parte del ctu nominato in prima istanza delle patologie da cui risulta affetto parte ricorrente, sì come risultanti dai certificati medici versati in atti e puntualmente elencati dal ctp in seno ai propri rilievi, ed in particolare con riferimento alla spondiloartrite in pz con fibromialgia e stato ansioso, ipertensione arteriosa, fibromatosi uterina, ed alle relative implicazioni che a torto sarebbero state stimate a lieve incidenza funzionale.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente ha confermato la valutazione espressa dal primo ctu esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu,
e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente. Ed invero il dott. Per 1 a conferma di quanto già osservato dal dott. Per 2 in fase di ATP, ha chiarito che le infermità
diagnosticate sono sul piano clinico funzionale di modesta entità e a scarsa incidenza funzionale. Ha poi concluso che tali infermità in atto, comportano un grado di invalidità insufficiente a far ritenere il ricorrente invalido civile, attribuendo un grado di invalidità (56%) inferiore a quello necessario anche per ottenere la prestazione richiesta.
Infine il ctu non ha ravvisato i requisiti di legge per la concessione dei benefici previsti dall'art. 3,
comma 1 della legge 104/92.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu da intendersi integralmente richiamate va pertanto rigettata la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione richiesta non ricorrendone i presupposti sanitari.
In particolare va rigettata la domanda diretta ad ottenere l'assegno di invalidità civile.
Le spese di lite delle due fasi di giudizio, sono irripetibili ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c..
CP Le spese della ctu espletata nella prima fase devono invece porsi a carico dell' e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte 1 a seguito di ATP ad istanza dello stesso e sulle domande da questa proposte, così provvede: rigetta l'opposizione, e per l'effetto rigetta la domanda dell' istante e dichiara che la stessa
-
non possiede i requisiti sanitari che danno diritto a percepire l'assegno di invalidità civile né
i requisiti ex art 3 comma 1 della legge 104/1992; dichiara irripetibili le spese delle due fasi di giudizio;
condanna l'CP_1 alle spese della CTU, che liquida in favore del dott. Parte_2
per complessivi euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge se dovuta,
ed in favore del dott. R.Grimaldi in € 300,00 oltre ad IVA.
Enna, 4 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro