CASS
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 25438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25438 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NS IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA SC LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avvocato GIANSANTI MARTA del foro di ROMA indifesa di NS IO, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25438 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 8 luglio 2022, la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 32532/2020 del 27 ottobre 2020 pronunciata dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, confermava la sentenza del Tribunale di Terni in data 9 marzo 2017, con la quale CO IN e RI NS erano stati condannati alle pene di giustizia per il reato di furto aggravato in concorso di tre carrelli della spesa, sottratti all'esercizio commerciale "Billa" di Terni il 26 giugno 2012„ così precisata e corretta la data del "20/04/2010" indicata nel capo d'accusa. Secondo la sentenza di annullamento della decisione resa dalla Corte di appello di Perugia il 7 maggio 2019, non si comprendeva, con chiarezza, in base al testimoniale assunto, "se il fatto oggetto di accertamento fosse stato il furto di tre carrelli della 'Billa', commesso il 20 aprile 2010, come contestato agli imputati e ritenuto dal Tribunale, ovvero il furto, sempre di tre carrelli della 'Billa', commesso il 26 giugno 2012, come, invece, ritenuto dalla Corte di appello" (pag. 2). 2. La Corte del rinvio chiariva, definitivamente, che il furto per cui gli imputati erano stati condannati era lo stesso furto descritto in imputazione, salvo che per la data errata del 20 aprile 2010, da correggersi in quella del 26 giugno 2012, sicché non vi era materia per eccepire, nella specie, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Che la correlazione, viceversa, ci fosse, lo si desumeva in modo certo dai verbali di perquisizione, rinvenimento e sequestro dei carrelli, datati 26 giugno 2012, dal decreto di convalida del P.M., datato 28 giugno 2012, dalla data della denuncia-querela sporta dal direttore del supermercato LAGORIO -* che, per un mero refuso, era indicata nel 26 marzo, anziché nel 26 giugno 2012 - e dal testimoniale assunto. A quest'ultimo riguardo, sottolineava la Corte di appello di Firenze che la dipendente dell'esercizio commerciale AR e l'operante MARIOTTI, escussi all'udienza del 9 luglio 2015, avevano, bensì, riferito di un fatto avvenuto il 20 aprile 2010, ma solo perché fuorviati da una imprecisa domanda del Pubblico ministero, che quella data aveva richiamato;
aggiungeva la Corte del rinvio che i fatti narrati dai due testimoni non potevano che coincidere con il furto avvenuto il 26 giugno 2012 anche perché, se il reato fosse avvenuto all'ora (le tre del mattino) e nel giorno indicati nel capo d'imputazione (20 aprile 2010), il supermercato sarebbe stato chiuso e la dipendente non sarebbe stata presente e non avrebbe potuto assistere alla sottrazione dei carrelli. h 2 Il delitto in esame, invece, era stato commesso di giorno ed esattamente il 26 giugno 2012, sicché nessun dubbio era più lecito nutrire al riguardo. 3. Ha proposto ricorso RI NS, per il tramite del difensore avv. Marta GIANSANTI, deducendo, con un solo motivo, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., nonché l'intervenuta prescrizione del reato già al momento di emissione della sentenza di appello. Secondo la difesa del ricorrente, neppure il giudice del rinvio avrebbe sciolto il nodo sulla data del commesso reato, data che, quindi, avrebbe dovuto definitivamente individuarsi in quella del 20 aprile del 2010, con la conseguente 'estinzione del reato medesimo per sopraggiunta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Deve, preliminarmente, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle irt fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono sl:ati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). In applicazione del ricordato principio debbono essere vagliati i motivi di ricorso articolati nell'interesse di NS. Con essi, invero, non fanno che riproporsi, in sede di legittimità, le stesse identiche censure già sollevate nei gradi di merito e che hanno ricevuto, da ultimo, più che adeguata e definitiva risposta dalla Corte di appello di Firenze nei termini che si sono sintetizzati al par. 2. Alla stregua della ineccepibile motivazione del giudice del rinvio, non vi è dubbio che, sciolto, seppure tardivamente, ma una volta per tutte, il presunto equivoco sulla data di commissione del reato contestato all'imputato, da individuarsi con certezza nel 26 giugno 2012, è evidente che non vi è spazio alcuno per poter lontanamente ipotizzare, nel caso di specie, una pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza„ come vorrebbe, ancora, la difesa. Il ricorso, oltre che reiterativo di motivi già logicamente c:onfutati, è, quindi, manifestamente infondato. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione, che preclude la possibilità di esaminare l'eccezione di prescrizione, discende la condanna del 3 proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA SC LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avvocato GIANSANTI MARTA del foro di ROMA indifesa di NS IO, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25438 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 8 luglio 2022, la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 32532/2020 del 27 ottobre 2020 pronunciata dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, confermava la sentenza del Tribunale di Terni in data 9 marzo 2017, con la quale CO IN e RI NS erano stati condannati alle pene di giustizia per il reato di furto aggravato in concorso di tre carrelli della spesa, sottratti all'esercizio commerciale "Billa" di Terni il 26 giugno 2012„ così precisata e corretta la data del "20/04/2010" indicata nel capo d'accusa. Secondo la sentenza di annullamento della decisione resa dalla Corte di appello di Perugia il 7 maggio 2019, non si comprendeva, con chiarezza, in base al testimoniale assunto, "se il fatto oggetto di accertamento fosse stato il furto di tre carrelli della 'Billa', commesso il 20 aprile 2010, come contestato agli imputati e ritenuto dal Tribunale, ovvero il furto, sempre di tre carrelli della 'Billa', commesso il 26 giugno 2012, come, invece, ritenuto dalla Corte di appello" (pag. 2). 2. La Corte del rinvio chiariva, definitivamente, che il furto per cui gli imputati erano stati condannati era lo stesso furto descritto in imputazione, salvo che per la data errata del 20 aprile 2010, da correggersi in quella del 26 giugno 2012, sicché non vi era materia per eccepire, nella specie, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Che la correlazione, viceversa, ci fosse, lo si desumeva in modo certo dai verbali di perquisizione, rinvenimento e sequestro dei carrelli, datati 26 giugno 2012, dal decreto di convalida del P.M., datato 28 giugno 2012, dalla data della denuncia-querela sporta dal direttore del supermercato LAGORIO -* che, per un mero refuso, era indicata nel 26 marzo, anziché nel 26 giugno 2012 - e dal testimoniale assunto. A quest'ultimo riguardo, sottolineava la Corte di appello di Firenze che la dipendente dell'esercizio commerciale AR e l'operante MARIOTTI, escussi all'udienza del 9 luglio 2015, avevano, bensì, riferito di un fatto avvenuto il 20 aprile 2010, ma solo perché fuorviati da una imprecisa domanda del Pubblico ministero, che quella data aveva richiamato;
aggiungeva la Corte del rinvio che i fatti narrati dai due testimoni non potevano che coincidere con il furto avvenuto il 26 giugno 2012 anche perché, se il reato fosse avvenuto all'ora (le tre del mattino) e nel giorno indicati nel capo d'imputazione (20 aprile 2010), il supermercato sarebbe stato chiuso e la dipendente non sarebbe stata presente e non avrebbe potuto assistere alla sottrazione dei carrelli. h 2 Il delitto in esame, invece, era stato commesso di giorno ed esattamente il 26 giugno 2012, sicché nessun dubbio era più lecito nutrire al riguardo. 3. Ha proposto ricorso RI NS, per il tramite del difensore avv. Marta GIANSANTI, deducendo, con un solo motivo, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., nonché l'intervenuta prescrizione del reato già al momento di emissione della sentenza di appello. Secondo la difesa del ricorrente, neppure il giudice del rinvio avrebbe sciolto il nodo sulla data del commesso reato, data che, quindi, avrebbe dovuto definitivamente individuarsi in quella del 20 aprile del 2010, con la conseguente 'estinzione del reato medesimo per sopraggiunta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Deve, preliminarmente, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle irt fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono sl:ati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). In applicazione del ricordato principio debbono essere vagliati i motivi di ricorso articolati nell'interesse di NS. Con essi, invero, non fanno che riproporsi, in sede di legittimità, le stesse identiche censure già sollevate nei gradi di merito e che hanno ricevuto, da ultimo, più che adeguata e definitiva risposta dalla Corte di appello di Firenze nei termini che si sono sintetizzati al par. 2. Alla stregua della ineccepibile motivazione del giudice del rinvio, non vi è dubbio che, sciolto, seppure tardivamente, ma una volta per tutte, il presunto equivoco sulla data di commissione del reato contestato all'imputato, da individuarsi con certezza nel 26 giugno 2012, è evidente che non vi è spazio alcuno per poter lontanamente ipotizzare, nel caso di specie, una pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza„ come vorrebbe, ancora, la difesa. Il ricorso, oltre che reiterativo di motivi già logicamente c:onfutati, è, quindi, manifestamente infondato. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione, che preclude la possibilità di esaminare l'eccezione di prescrizione, discende la condanna del 3 proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente