Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Non incorre in responsabilità aquiliana, ex art. 2043 cod. civ., il creditore il quale iscriva ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda di gran lunga l'importo del credito garantito. In questi casi, una responsabilità del creditore è ipotizzabile, ex art. 96 cod. proc. civ., soltanto nel caso in cui egli resista con mala fede o colpa grave nel giudizio per la riduzione delle ipoteche proposto dal debitore.
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- 1. Il creditore risponde ex art. 2043 c.c. per l’iscrizione di ipoteca giudiziale eccessiva?Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 28 febbraio 2022
- 2. Sulla possibile responsabilità aquiliana, oltre a quella di cui all’art. 96 c.p.c., della banca creditrice che iscrive ipoteca per un valore eccedente il credito…Di Donato Giovenzana · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 15 dicembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO DI SICILIA SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, nonché SICILCASSA SPA IN LCA in persona dei commissari liquidatori dott. Vincenzo Pennarola e prof. Andrea Pisani Massamormile, elettivamente domiciliate in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che le difende rispettivamente per procura speciale del Dott. Notaio Ugo Sergio 5/11/1998, Palermo rep. N. 51.658; e Dott. Maria Armanno 5/11/1998, Palermo rep. N. 21143;
- ricorrenti -
contro
AN CE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE TRASTEVERE 244, presso lo studio dell'avvocato ELIO DI PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TARANTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 452/98 della Corte d'Appello di CATANIA, SEZ. CIVILE emessa il 17/12/1997, depositata il 25/05/98; RG. 1145/1995, udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato FRANCESCO MANCUSO;
uditi gli Avvocati ELIO DI PIETRO e GIUSEPPE TARANTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1979 la Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane iscrisse ipoteca per la somma di L. 50.000.000 su dodici immobili, sei dei quali di proprietà di MA NI siti a Catania ed a Roma, in forza di decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 44.083.211, oltre interessi e spese, emesso nei confronti di più debitori solidali.
Nel 1984 il NI, nell'assunto che il valore degli immobili ipotecati superava di gran lunga l'ammontare del credito garantito, agì giudizialmente per la riduzione delle ipoteche e per il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. La Cassa resistette.
Con sentenza del 18.4.1995 l'adito tribunale di Catania restrinse le iscrizioni a due immobili siti in Catania e condannò la banca convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio per aver colposamente iscritto ipoteca su un eccessivo numero di immobili, il cui valore complessivo superava di oltre tre volte l'ammontare del credito garantito.
La corte d'appello di Catania, decidendo con sentenza n. 452 del 1998 sul gravame della Sicilcassa s.p.a. (succeduta alla Cassa di risparmio) cui aveva resistito il NI, lo ha rigettato sul sostanziale rilievo che il comportamento della banca appariva "gravemente colposo per avere proceduto alla costituzione di garanzia a tappeto su tutti i beni del NI, venendo meno al dovere di diligenza minima che le imponeva, anche in considerazione della sua competenza e della struttura organizzativa, di effettuare una sommaria valutazione dei beni da sottoporre a garanzia onde evitare di eccedere nella cautela in maniera così vistosa".
La sentenza è impugnata per cassazione dal Banco di Sicilia s.p.a. e dalla Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa con unico ricorso affidato a quattro motivi, cui MA NI resiste con controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui è riferibile al Banco di Sicilia s.p.a., che non era parte nel giudizio di appello e che non indica in quale veste abbia agito in questa sede.
2.1. Col primo motivo la Sicilcassa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in riferimento agli artt. 2872 e 2877 c.c. e 96 c.p.c., nonché difetto di motivazione, dolendosi che la corte d'appello, pur senza qualificare l'azione, abbia applicato l'art. 2043 c.c. ad una fattispecie che non lo consentiva. Afferma che la corte di legittimità ha chiarito che
"l'iscrizione d'ipoteca su beni il cui valore ecceda la cautela da somministrarsi non dà luogo, diversamente dall'iscrizione per somma eccessiva rispetto al credito vantato, a responsabilità del creditore per danni da atto illecito" e che "in tale ipotesi potrà configurarsi a carico del creditore soltanto una responsabilità processuale, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., qualora, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave" (Cass., n. 2548/61).
2.2 Col secondo e col terzo motivo è dedotta violazione dell'art. 96 c.p.c. e difetto di motivazione per avere la corte, rispettivamente, ravvisato la colpa grave della banca in relazione a comportamenti del tutto estranei al processo e per avere accolto una improponibile domanda di condanna generica al risarcimento, non essendo consentito alla parte che agisca ex art. 96 c.p.c. di chiedere solo l'accertamento dell'an debeatur e non anche la liquidazione del danno.
2.3. Col quarto, subordinato motivo la sentenza è censurata per illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave della Cassa di Risparmio (ora Sicilcassa) ed omesso esame di punti decisivi della controversia.
3.1. Per l'intima connessione tra gli argomenti che li sostanziano i motivi possono essere congiuntamente esaminati. Va anzitutto chiarito che, non essendo nella specie contestata l'esistenza del diritto ad iscrivere ipoteca giudiziale ma venendo in considerazione solo l'eccesso nel quale è incorso il creditore, non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., che appunto presuppone l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stata (tra l'altro) iscritta l'ipoteca giudiziale. L'eventuale responsabilità processuale del creditore per avere iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l'importo del credito potrebbe dunque configurarsi soltanto ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., qualora il creditore stesso, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (cfr., ex plurimis, Cass., n. 9307/94). Ma si tratta di eventualità estranea al caso in esame, connotato dalla domanda di condanna della banca al risarcimento del danno, formulata con l'atto di citazione, per avere essa colpevolmente ecceduto nella costituzione della garanzia;
il debitore NI, per converso, non aveva mai chiesto nel corso del giudizio la condanna dell'istituto di credito ex art. 96, comma 1, c.p.c.. È dunque evidente che il giudice del merito ha avuto esclusivo riguardo al comportamento tenuto dal creditore prima dell'instaurazione del giudizio per la restrizione delle ipoteche e che lo ha condannato al risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non già ex art. 96, comma 1, c.p.c. per avere resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il che palesa l'infondatezza del secondo e del terzo motivo, i quali si fondano entrambi sull'insussistente presupposto che la banca sia stata condannata per responsabilità processuale aggravata.
3.2. Fondato è, invece, il primo motivo, col quale la sentenza è censurata per avere configurato come illecito il comportamento del creditore che abbia iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l'importo del credito.
Con la citata sentenza e con le successive nn. 311/67 e 529/67 (nonché, per taluni aspetti, con la sentenza n. 9307/94) questa corte, in linea con un indirizzo che si era già andato affermando nella vigenza del codice civile abrogato (cfr. Cass., 30 luglio 1926, n. 2632) si è specificamente occupata del tema in esame. Prendendo le mosse dal rilievo che l'art. 2740 c.c. fissa il principio che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che, correlativamente, l'art. 2828 c.c. abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile del debitore, si è rilevato che l'art. 2877 c.c. pone a carico del richiedente (e dunque del debitore che la abbia domandata) le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, quando la riduzione è stata chiesta per avere i beni compresi nella iscrizione un valore eccedente (di un terzo, ex art. 2875 c.c.) la cautela da somministrarsi;
mentre pone le stesse a carico del creditore solo se la riduzione abbia luogo per eccesso (di un quinto, ex art. 2876 c.c.) nella determinazione del credito.
Si è dunque ritenuto che, in caso di restrizione della iscrizione ipotecaria ad una parte soltanto dei beni, al contrario che nel caso di riduzione della somma per la quale l'ipoteca è stata iscritta, non è possibile ammettere una responsabilità per danni in favore del debitore, posto che la legge stabilisce espressamente (art. 2877, comma 1, c.c.) che persino le spese sostenute nella procedura di riduzione devono essere sostenute dal debitore o restare a suo carico.
E si è superata l'obiezione - in questa sede prospettata anche dal resistente - che l'art. 2877 riguarda esclusivamente il regolamento delle spese e non esclude la responsabilità per illecito extracontrattuale del creditore che abbia colposamente iscritto ipoteca su beni eccedenti la cautela da somministrarsi, rilevandosi che se l'operato del creditore costituisse in tal caso un illecito, non si intenderebbe perché non siano poste a suo carico tutte le conseguenze dannose, prima fra tutte quella appunto costituita dalle spese necessarie per eseguire la restrizione delle ipoteche. Non consta che tale ultimo rilievo abbia ricevuto specifiche contestazioni da parte della dottrina (neppure da quella citata in controricorso, che ha invece dichiaratamente mutato avviso per il caso in esame proprio per l'argomento che si trae dall'art. 2877, comma 1, c.c.,) che ha anzi correttamente rilevato come l'addossamento delle spese al debitore in caso di eccesso rispetto al valore di beni ipotecati si giustifica anche in ragione della difficoltà e della soggettività della loro valutazione;
mentre, in caso di eccesso nella liquidazione del credito, essendo il creditore in condizione di conoscerne o di stimarne comunque l'ammontare, le spese della riduzione vengono coerentemente poste a suo carico ed è anche configurabile la sua responsabilità per danni se. in tale seconda ipotesi, l'eccesso nella determinazione del credito sia ricollegabile ad un comportamento doloso o colposo. I principi già enunciati dalla corte vanno dunque confermati. Fra questi, quello secondo il quale resta tuttavia ferma la responsabilità del creditore per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. se, nel giudizio volto ad ottenere la riduzione, abbia resistito con mala fede o colpa grave ed il debitore ne abbia chiesto a tale titolo la condanna. Richiesta che, peraltro, come si è sopra osservato, nella specie non è stata formulata.
4. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso del Banco di Sicilia s.p.a., rigettati il secondo ed il terzo motivo di ricorso della Sicilcassa s.p.a., accolto il primo ed assorbito il quarto, la sentenza va cassata in punto di rigetto dell'appello della Sicilcassa avverso la propria condanna al risarcimento del danno in favore del NI. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. col rigetto della domanda risarcitoria del NI e la compensazione delle spese del giudizio di appello, ferme le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado, di cui al dispositivo corretto dalla corte d'appello.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso del Banco di Sicilia s.p.a., accoglie il primo motivo del ricorso della Sicilcassa s.p.a., rigetta il secondo ed il terzo e dichiara assorbito il quarto, cassa in relazione senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di MA NI volta alla condanna della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele delle Province Siciliane (poi Sicilcassa) al risarcimento del danno;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001