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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/11/2025, n. 5424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5424 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13699/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 10.11.2025 alle ore 13 ,innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Distefano la quale discute la causa riportandosi alle note conclusive;
per il convenuto, l'Avv.Seminara , in sost. dell'Avv. Bonura, il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive;
Il Giudice, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 7 N.R.G. 13699/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n.r.g.
13699/2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Paternò, via Parte_1 C.F._1
Cutore n.3, presso lo studio dell'Avv. Rossana AT Distefano, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Gela C.so Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. Geltrude Bonura che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e giusta delibera di G.M. n.136 del 23.12.2021;
CONVENUTO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 17.5.2021, ha convenuto in giudizio il Parte_2
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1
istanza, 1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.
pagina 2 di 7 2051 c.c. e/o 2043 c.c. , il nesso di causalità tra la cosa e l'evento e le conseguenti lesioni patite dalla sig.ra , nonché l'entità e la natura delle medesime;
2) conseguentemente Parte_1
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, in premessa dettagliatamente elencati, nella complessiva misura di € 19.801,80 o nella diversa misura che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, e ciò dalla data del sinistro per quanto attiene al danno biologico;
dalla data di maturazione dei singoli ratei giornalieri di indennizzo per quanto attiene alla I.T. assoluta e parziale;
dalla data della domanda per quanto attiene alle spese mediche. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
L'attrice ha dedotto che, in data 16/08/2019, alle ore 22,00 circa, mentre si recava alla fiera estiva nel
Comune di in compagnia del marito e di altri familiari, percorrendo a piedi un tratto di strada CP_1
comunale denominata S. Maria della Stella, per raggiungere la piazza centrale, all'altezza del campo di calcio, cadeva rovinosamente a terra per la presenza di un dislivello, non visibile per l'oscurità a causa della scarsa illuminazione.
A seguito della caduta, l'attrice batteva il volto e riportava traumi diffusi in varie parti del corpo e veniva trasportata al Pronto Soccorso.
Si è costituito il contestando la dinamica dei fatti formulando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità del e per l'effetto Controparte_1
rigettare la domanda dell'attrice poiché infondata, in fatto e diritto. 2) in totale subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno”.
L'istruttoria si è articolata nella prova per testi e nella CTU medico legale e la relazione è stata depositata in data 10.3.2025.
Ciò premesso, in diritto, si osserva quanto segue.
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva. Il danneggiato che invoca la responsabilità del custode, è tenuto a fornire la prova che i danni subiti derivino dalla cosa sotto il profilo del nesso causale. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. Ai fini della configurabilità della pagina 3 di 7 responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la "res" in custodia ed il danno da essa arrecato, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode, salva la prova a carico di quest'ultimo del caso fortuito, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dunque dimostrare l'evento fortuito, provando che il danno è riconducibile ad un evento eccezionale, straordinario ed imprevedibile o comunque “tale da far degradare la cosa al rango di mera occasione dell'evento lesivo, in realtà determinatosi per l'insorgenza di un fatto non oggettivamente prevedibile e/o prevenibile, fatto che ben può essere integrato, tra gli altri, anche dalla condotta posta in essere dallo stesso danneggiato”
(Cass. civ., S.U., n. 20943/2022; Cass. civ., n. 11122/2021).
La condotta del danneggiato potrà inoltre rilevare alla stregua dell'art. 1227 c.c. a titolo di concorso colposo della vittima alla determinazione dell'evento lesivo (Cass. civ. S.U. n. 20943/2022; Cass. civ.,
n. 4035/2021).
Sulla scorta dei superiori principi, vagliate le risultanze istruttorie, la domanda attorea è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' comprovato che l'attrice sia effettivamente rimasta vittima di una caduta in data 16/08/2019, alle ore
22:00, allorquando la stessa si trovava a percorrere in la via Santa Maria della Stella a causa CP_1
della presenza di un lievissimo dislivello, tra il piano stradale e l'inizio dei gradoni del campo sportivo, del emdesimo colore della strada, in zona poco illuminata. Il dislivello via via aumenta lungo la strada, divenendo un muretto (per la eventuale seduta al campo sportivo), senza alcuna segnalazione o delimitazione.
Tale conformazione del margine destro della strada percorsa dall'attrice, in ora notturna, in condizioni di scarsa luminosità, ne ha determinato la caduta.
I testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro riferendo specificamente che l'attrice stava camminando inciampando proprio in corrispondenza del detto dislivello e finendo al suolo con ginocchio e viso in avanti.
pagina 4 di 7 L'evento di danno risulta confermato anche nella relazione di servizio degli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul luogo e dal referto del pronto soccorso ove la stessa attrice venne immediatamente trasportata.
Il detto dislivello crescente lungo la strada sino a divenire un muretto risulta anche dalla documentazione fotografica agli atti.
Non risulta di converso comprovato il caso fortuito, né che l'attrice abbia assunto una condotta disattenta o negligente tale da costituire la causa dell'evento atteso che la stessa stava semplicemente camminando, imboccando questa vietta per raggiungere la piazza.
Invero, trattandosi di un mero dislivello della pavimentazione stradale, impercettibile nella zona iniziale della strada e man mano crescente, risulta assai verosimile che lo stesso non fosse in condizioni di scarsa luminosità non immediatamente percepibile, caratterizzandosi per un'oggettiva pericolosità.
Non si rivengono poi elementi per addebitare un concorso di colpa in capo all'attrice.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, dalla relazione di c.t.u. è emerso che l'attrice ha riportato “le seguenti lesioni: trauma contusivo al ginocchio destro con ferita lacero contusa, trauma contusivo al braccio destro, trauma contusivo con escoriazione al mignolo destro, trauma contusivo all'emivolto destro e trauma contusivo alla regione femorale sinistra. Esse risultano compatibili con la dinamica dell'evento".
Il c.t.u. ha accertato che è residuato dalle lesioni, solo a carico del ginocchio destro, una menomazione permanente dell'integrità psico fisica a titolo di danno biologico permanente quale “esiti attendibilmente dolorosi di trauma contusivo al ginocchio destro su verosimili preesistenze degenerative, esiti cutanei al ginocchio a pregiudizio estetico di grado minimo” nella misura del 2%, riconoscendo altresì un danno da ITP (I.T.P. al 75% giorni 8; I.T.P. al 50% giorni 15; I.T.P. al 25% giorni 15). Il CTU ha poi motivatamente risposto alle osservazioni della parte attrice, escludendo la riconducibilità causale al sinistro oggetto di causa della “rottura traumatica acuta (sub totale e a tutto spessore) del tendine sovraspinoso” specificando che, sulla scorta del criterio crononologico e fenomenologico, non risulta superato il vaglio di causalità probabilistica in quanto una tale patologia avrebbe dovuto determinare nel breve periodo e a distanza di pochi giorni dal sinistro una pagina 5 di 7 sintomatologia non trascurabile, con impotenza funzionale, con conseguente inverosimiglianza del palesarsi della stessa a distanza di notevole tempo, come esaurientemente argomentato dal CTU (vedi relazione di CTU e successiva risposta alle osservazioni depositata il 29.7.2025). Invero, ulteriore riscontro della correttezza delle conclusioni del CTU emerge dalla prova assunta atteso che i testi escussi hanno tutti riferito che l'attrice, cadendo, impattava con ginocchio e viso in avanti.
Il CTU ha, infine, ritenute congrue, in funzione della patologia esaminata, le spese mediche sostenute dall'attrice per €566,05.
Sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età della danneggiata al tempo del fatto (anni 60), il danno va liquidato come segue:
€2.087,00 per 2% a titolo di danno biologico permanente;
€ 690,00 per gg 8 di invalidità temporanea parziale al 75%;
€ 862,50 per gg 15 di invalidità temporanea parziale al 50%;
€ 431,25 per gg. 15 di invalidità temporanea parziale al 25%.
Va pertanto disposta la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice a titolo di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale della somma di €4.070,75, già rivalutata all'attualità, e della somma di €566,05, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non risulta comprovato il danno non patrimoniale genericamente allegato tenuto conto che deve escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi, come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del decisum, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 6 di 7 accerta la responsabilità del per l'evento occorso in data 16.8.2019 e, per l'effetto Controparte_1
condanna il al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno dell'importo complessivo di €4.070,75, già rivalutato all'attualità, e della somma di €566,05, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna il al pagamento delle spese di lite, da distrarsi, in favore dell'Avv. Rossana Controparte_1
AT Distefano, liquidate in €2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico del convenuto soccombente, con condanna a rifondere l'attrice di quanto già corrisposto al CTU.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 10.11.2025. Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 10.11.2025 alle ore 13 ,innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Distefano la quale discute la causa riportandosi alle note conclusive;
per il convenuto, l'Avv.Seminara , in sost. dell'Avv. Bonura, il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive;
Il Giudice, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 7 N.R.G. 13699/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n.r.g.
13699/2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Paternò, via Parte_1 C.F._1
Cutore n.3, presso lo studio dell'Avv. Rossana AT Distefano, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Gela C.so Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. Geltrude Bonura che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e giusta delibera di G.M. n.136 del 23.12.2021;
CONVENUTO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 17.5.2021, ha convenuto in giudizio il Parte_2
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1
istanza, 1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.
pagina 2 di 7 2051 c.c. e/o 2043 c.c. , il nesso di causalità tra la cosa e l'evento e le conseguenti lesioni patite dalla sig.ra , nonché l'entità e la natura delle medesime;
2) conseguentemente Parte_1
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, in premessa dettagliatamente elencati, nella complessiva misura di € 19.801,80 o nella diversa misura che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, e ciò dalla data del sinistro per quanto attiene al danno biologico;
dalla data di maturazione dei singoli ratei giornalieri di indennizzo per quanto attiene alla I.T. assoluta e parziale;
dalla data della domanda per quanto attiene alle spese mediche. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
L'attrice ha dedotto che, in data 16/08/2019, alle ore 22,00 circa, mentre si recava alla fiera estiva nel
Comune di in compagnia del marito e di altri familiari, percorrendo a piedi un tratto di strada CP_1
comunale denominata S. Maria della Stella, per raggiungere la piazza centrale, all'altezza del campo di calcio, cadeva rovinosamente a terra per la presenza di un dislivello, non visibile per l'oscurità a causa della scarsa illuminazione.
A seguito della caduta, l'attrice batteva il volto e riportava traumi diffusi in varie parti del corpo e veniva trasportata al Pronto Soccorso.
Si è costituito il contestando la dinamica dei fatti formulando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità del e per l'effetto Controparte_1
rigettare la domanda dell'attrice poiché infondata, in fatto e diritto. 2) in totale subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno”.
L'istruttoria si è articolata nella prova per testi e nella CTU medico legale e la relazione è stata depositata in data 10.3.2025.
Ciò premesso, in diritto, si osserva quanto segue.
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva. Il danneggiato che invoca la responsabilità del custode, è tenuto a fornire la prova che i danni subiti derivino dalla cosa sotto il profilo del nesso causale. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. Ai fini della configurabilità della pagina 3 di 7 responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la "res" in custodia ed il danno da essa arrecato, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode, salva la prova a carico di quest'ultimo del caso fortuito, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dunque dimostrare l'evento fortuito, provando che il danno è riconducibile ad un evento eccezionale, straordinario ed imprevedibile o comunque “tale da far degradare la cosa al rango di mera occasione dell'evento lesivo, in realtà determinatosi per l'insorgenza di un fatto non oggettivamente prevedibile e/o prevenibile, fatto che ben può essere integrato, tra gli altri, anche dalla condotta posta in essere dallo stesso danneggiato”
(Cass. civ., S.U., n. 20943/2022; Cass. civ., n. 11122/2021).
La condotta del danneggiato potrà inoltre rilevare alla stregua dell'art. 1227 c.c. a titolo di concorso colposo della vittima alla determinazione dell'evento lesivo (Cass. civ. S.U. n. 20943/2022; Cass. civ.,
n. 4035/2021).
Sulla scorta dei superiori principi, vagliate le risultanze istruttorie, la domanda attorea è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' comprovato che l'attrice sia effettivamente rimasta vittima di una caduta in data 16/08/2019, alle ore
22:00, allorquando la stessa si trovava a percorrere in la via Santa Maria della Stella a causa CP_1
della presenza di un lievissimo dislivello, tra il piano stradale e l'inizio dei gradoni del campo sportivo, del emdesimo colore della strada, in zona poco illuminata. Il dislivello via via aumenta lungo la strada, divenendo un muretto (per la eventuale seduta al campo sportivo), senza alcuna segnalazione o delimitazione.
Tale conformazione del margine destro della strada percorsa dall'attrice, in ora notturna, in condizioni di scarsa luminosità, ne ha determinato la caduta.
I testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro riferendo specificamente che l'attrice stava camminando inciampando proprio in corrispondenza del detto dislivello e finendo al suolo con ginocchio e viso in avanti.
pagina 4 di 7 L'evento di danno risulta confermato anche nella relazione di servizio degli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul luogo e dal referto del pronto soccorso ove la stessa attrice venne immediatamente trasportata.
Il detto dislivello crescente lungo la strada sino a divenire un muretto risulta anche dalla documentazione fotografica agli atti.
Non risulta di converso comprovato il caso fortuito, né che l'attrice abbia assunto una condotta disattenta o negligente tale da costituire la causa dell'evento atteso che la stessa stava semplicemente camminando, imboccando questa vietta per raggiungere la piazza.
Invero, trattandosi di un mero dislivello della pavimentazione stradale, impercettibile nella zona iniziale della strada e man mano crescente, risulta assai verosimile che lo stesso non fosse in condizioni di scarsa luminosità non immediatamente percepibile, caratterizzandosi per un'oggettiva pericolosità.
Non si rivengono poi elementi per addebitare un concorso di colpa in capo all'attrice.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, dalla relazione di c.t.u. è emerso che l'attrice ha riportato “le seguenti lesioni: trauma contusivo al ginocchio destro con ferita lacero contusa, trauma contusivo al braccio destro, trauma contusivo con escoriazione al mignolo destro, trauma contusivo all'emivolto destro e trauma contusivo alla regione femorale sinistra. Esse risultano compatibili con la dinamica dell'evento".
Il c.t.u. ha accertato che è residuato dalle lesioni, solo a carico del ginocchio destro, una menomazione permanente dell'integrità psico fisica a titolo di danno biologico permanente quale “esiti attendibilmente dolorosi di trauma contusivo al ginocchio destro su verosimili preesistenze degenerative, esiti cutanei al ginocchio a pregiudizio estetico di grado minimo” nella misura del 2%, riconoscendo altresì un danno da ITP (I.T.P. al 75% giorni 8; I.T.P. al 50% giorni 15; I.T.P. al 25% giorni 15). Il CTU ha poi motivatamente risposto alle osservazioni della parte attrice, escludendo la riconducibilità causale al sinistro oggetto di causa della “rottura traumatica acuta (sub totale e a tutto spessore) del tendine sovraspinoso” specificando che, sulla scorta del criterio crononologico e fenomenologico, non risulta superato il vaglio di causalità probabilistica in quanto una tale patologia avrebbe dovuto determinare nel breve periodo e a distanza di pochi giorni dal sinistro una pagina 5 di 7 sintomatologia non trascurabile, con impotenza funzionale, con conseguente inverosimiglianza del palesarsi della stessa a distanza di notevole tempo, come esaurientemente argomentato dal CTU (vedi relazione di CTU e successiva risposta alle osservazioni depositata il 29.7.2025). Invero, ulteriore riscontro della correttezza delle conclusioni del CTU emerge dalla prova assunta atteso che i testi escussi hanno tutti riferito che l'attrice, cadendo, impattava con ginocchio e viso in avanti.
Il CTU ha, infine, ritenute congrue, in funzione della patologia esaminata, le spese mediche sostenute dall'attrice per €566,05.
Sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età della danneggiata al tempo del fatto (anni 60), il danno va liquidato come segue:
€2.087,00 per 2% a titolo di danno biologico permanente;
€ 690,00 per gg 8 di invalidità temporanea parziale al 75%;
€ 862,50 per gg 15 di invalidità temporanea parziale al 50%;
€ 431,25 per gg. 15 di invalidità temporanea parziale al 25%.
Va pertanto disposta la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice a titolo di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale della somma di €4.070,75, già rivalutata all'attualità, e della somma di €566,05, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non risulta comprovato il danno non patrimoniale genericamente allegato tenuto conto che deve escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi, come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del decisum, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 6 di 7 accerta la responsabilità del per l'evento occorso in data 16.8.2019 e, per l'effetto Controparte_1
condanna il al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno dell'importo complessivo di €4.070,75, già rivalutato all'attualità, e della somma di €566,05, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna il al pagamento delle spese di lite, da distrarsi, in favore dell'Avv. Rossana Controparte_1
AT Distefano, liquidate in €2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico del convenuto soccombente, con condanna a rifondere l'attrice di quanto già corrisposto al CTU.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 10.11.2025. Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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