Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni degli artt. 330 e segg. cod. civ., deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e, quindi, al luogo di abituale dimora alla data della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Giulio Graziadei rel. presidente f.f.
SE MA Berruti consigliere
Luigi Macioce "
Salvatore Di Palma "
Angelo Spirito "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta d'ufficio di
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
avanzata dal Tribunale per i minorenni di Palermo in relazione all'affidamento dei minori MA ST e DA RE;
sentito il relatore;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Antonio Martone, il quale ha chiesto declaratoria della competenza del Tribunale per i minorenni di Palermo.
La Corte, considerato:
- che MO ZZ, deducendo di essere stata maltrattata dal marito SE RE, e poi allontanata dall'abitazione coniugale (presso i suoceri) in Alcamo, nonché di essersi trasferita il 2 luglio 1997 presso il padre in Firenze, con la figlia MA ST di un anno, il 10 luglio 1997 ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Firenze l'affidamento in via d'urgenza di detta minore;
- che la ZZ, il 17 luglio successivo, ha sollecitato analogo provvedimento dello stesso Tribunale per il figlio DA, di quattro anni, con lei da alcuni giorni;
- che il Tribunale adito ha declinato la propria competenza, per essere le istanze della ZZ devolute al Tribunale per i minorenni di Palermo;
- che quest'ultimo Tribunale si è ritenuto a sua volta incompetente, e, con ordinanza del 15/28 ottobre 1997, ha sollevato conflitto, al sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.;
- che il Procuratore generale, a corredo delle riportate conclusioni, ha osservato che il trasferimento dei minori in Firenze, di pochi giorni anteriore alle domande di affidamento, si appalesa provvisorio e non idoneo ad incidere sulla competenza;
- che le parti non hanno presentato deduzioni;
- che la residenza di fatto del minore, decisiva per l'individuazione del tribunale territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni degli artt.330 e segg. cod. civ., è costituita dal luogo di abituale dimora alla data della domanda (v. Cass. n. 11611 del 30 ottobre 1991);
- che, a fronte di uno spostamento di poco anteriore all'indicata data, l'indagine sull'abitualità o temporaneità della nuova dimora, non potendo avvalersi di apprezzamenti inerenti alla durata (in sè non decisiva), si deve necessariamente basare su una valutazione in prospettiva, per stabilire se il cambiamento di abitazione, alla luce della cause che lo hanno determinato e delle complessive circostanze del caso concreto, presenti rilevante probabilità di tradursi in una nuova, effettiva e stabile collocazione del centro di vita e d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà, se non addirittura risulti preordinato per interferire sulla competenza;
- che il predetto criterio porta all'affermazione della competenza del Giudice per i minorenni di Firenze, in quanto, rispetto al breve lasso di tempo intercorso dal trasferimento da Alcamo a Firenze dei piccoli MA ST e DA fino alla data in cui la madre ha proposto le istanze di affidamento d'urgenza, si appalesano prevalenti, nel senso di evidenziare la tendenziale stabilità della sistemazione in Firenze presso la casa del nonno materno, la menzionata ragione del trasferimento stesso, il suo collegarsi alla crisi coniugale dei genitori, nonché la circostanza che la madre ha chiesto l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in detta città;
- che non emergono elementi di segno contrario dagli ulteriori sviluppi della situazione;
- che, pertanto, il conflitto va risolto nei termini dedotti dal Tribunale di Palermo;
- che non vi è luogo a provvedere sulle spese in carenza di attività difensiva delle parti private;
p.q.m.
- dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Firenze.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999